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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44766 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 17.12.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. ; Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria ROMANO e Vincenzo SCALINI, con domiciliazione telematica, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
( ), in persona del procuratore avv. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano CESARE e Alfonso PISANZIO, con domicilio telematico, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco
Bellini in Roma, Via dei Tre Orologi n. 14/a, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7040/2018, notificato in data 17.05.2018, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di € 116.731,22 oltre interessi e spese, deducendo: 1) l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituendo la fattura prova del credito;
2) la prescrizione della pretesa creditoria, trattandosi di fatture, presumibilmente a conguaglio, emesse tra il 2016 e il 2017, per consumi risalenti nel tempo, in relazione al rapporto di somministrazione iniziato nel
2011; 3) l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, in quanto: a) non era stata erogata la quantità di energia fatturata e, comunque, avendo nel corso del CP_1
tempo, riconosciuto l'avvenuto pagamento dei consumi sino a dicembre 2014; b) erano contestate la modalità di ricostruzione dei consumi e i prezzi unilateralmente applicati da CP_1
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
- previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo
1) in via preliminare dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità dell'opposto decreto alla stregua degli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo;
2) in via gradata e nel merito, dichiarare prescritti ex art. 2948 c.c., gli importi pretesi a titolo di conguaglio per le ragioni meglio esposte al punto sub 2) del presente atto;
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare infondata la pretesa avanzata dalla società opposta sia nell'an che nel quantum debeatur, per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto;
4) con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori distrattari.”
2 Si costituiva deducendo: l'inammissibilità/improcedibilità della CP_1
proposta opposizione e l'infondatezza nel merito. Rilevava in particolare che le fatture azionate in sede monitoria, erano state emesse a seguito di una verifica effettuata in data 25.7.2016, dalla quale era emersa l'avvenuta manomissione del contatore che aveva consentito il prelievo di energia, senza la effettiva misurazione, dall'1.8.2012; che il detto contatore era custodito in un vano chiuso la cui chiave era nella disponibilità di titolare della società attrice;
che dunque la Parte_2
ricostruzione dei consumi era stata effettuata sulla base dello “storico dei consumi”;
Concludeva quindi chiedendo:
“-rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. perché infondata in fatto ed in diritto;
-rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma di €. 116.731,22, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, per il titolo dedotto in sede monitoria, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
- condannare controparte al pagamento delle spese di lite.”
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini
183 6° comma c.p.c., disposta ed espletata CTU per la verifica dei criteri utilizzati nel ricalcolo dei consumi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 10.3.2025.
<<<< >>>>
Preliminarmente, va dato atto che l'opposta non ha riproposto, nel corso del giudizio,
l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente, risultando dagli atti che, a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 12.5.2018, parte opponente ha
3 notificato l'atto di opposizione in data 12.6.2018 e ha iscritto la causa a ruolo, costituendosi, in data 22.6.2018, nel rispetto dunque dei termini di cui agli artt. 165,
641 e 645 c.p.c..
Esaminando gli atti, emerge altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed anche di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento dei consumi di energia in base alle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti precedenti, riportate nelle fatture emesse nel corso del rapporto.
L'odierna richiesta di pagamento scaturisce infatti dalla verifica effettuata, in data
25.7.2016, in cui è stata accertata la manomissione del contatore tramite dispositivo esterno.
L'esito della detta verifica, di cui al verbale del 25.7.2016 (2° allegato della comparsa), effettuata alla presenza del titolare della società opposta, non è oggetto di contestazione, né peraltro vi è prova di avvenuta contestazione della successiva comunicazione indirizzata da E-Distruibuzione ad e alla in CP_1 Parte_1
cui si dà atto dell'esito della verifica e della ricostruzione dei consumi.
Neppure è oggetto di contestazione quanto accertato in sede di verifica nonché la circostanza che il contatore fosse custodito all'interno di un vano chiuso con lucchetto e che la chiave fosse nella disponibilità esclusiva del titolare della società attrice, Parte_2
Il verbale di verifica fa fede fino a querela di falso con riferimento agli accertamenti ivi contenuti, in quanto redatto nel contraddittorio delle parti da personale di
[...]
quali incaricati di pubblico servizio. Parte_3
Inoltre, in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20175 dell'8/10/2015): dunque, l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o non nell'area di pertinenza dell'utente (Cass. 15.9.21 n. 24903).
4 Ed allora, derivando il ricalcolo dei consumi da condotta astrattamente dolosa volta ad occultare i reali consumi, di cui è responsabile la società opponente quale titolare del contatore, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2941 n. 8, con sospensione della prescrizione sino alla scoperta, avvenuta in questo caso, in occasione della verifica del 25.7.2026, e comunque in base all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ciò chiarito, occorre esaminare nel merito la domanda di pagamento, rilevando che il
Distributore ha proceduto alla ricostruzione dei consumi partendo da agosto 2012, avendo constatato, dal primo semestre 2012, un flesso dei consumi che ha fatto ragionevolmente presumere l'inizio della manomissione.
Dal verbale di accertamento emerge che:
“Da accesso eseguito presso la fornitura NCL728891025 intestata Parte_1
è stato chiesto al rappresentante legale sig. di poter accedere al
[...] Parte_2
vano contatore, in quanto chiuso da lucchetto. Il sig. ha precisato di non aver Pt_2
al momento le chiavi e di attendere qualche minuto per l'arrivo delle stesse.
Nell'attesa pinzando i cavi lato BT del cliente, con pinza amperometrica, si misuravano circa 260 Amper per fase, pari circa a 170 KVA, mentre le curve di carico registrate, in tempo reale, da FAT davano una potenza di Controparte_3
circa 20KW. Invitato nuovamente il sig. ad aprire, si presentava Parte_2
assieme al sig. fratello del sig. che entrava velocemente Persona_1 Pt_2
nella cabina e dopo qualche istante si allontanava velocemente dal posto, mentre noi venivamo trattenuti dal sig. affinchè non entrassimo nel vano Parte_2
contatori assieme al sig. Dopo di ciò è stata concessa l'entrata in detto Per_1
vano ed è stato constatato e fatto constatare al sig. la presenza di evidenti Pt_2
segni di corpo estraneo sulla parte inferiore della calotta del contatore, vedi foto allegate. Eseguite prove di verifica sul GME è risultato avere registrazione normale.
Contatore ritirato e repertato in busta n. 006089. Installato altro GME cod.
11G145C73 matricola 77201888. Intervenuti sul posto i Carabinieri della stazione di
Corigliano d'Otranto Mar. Palma Grazio. Trattasi di fornitura MT con misura BT,
5 trasformatore cliente di 400 Kva, cavo trasformatore – GME 4x95 mm, cavo GME quadro cliente 4 corde unipolari da 120 mm ognuna. Prove eseguite con contatore campione ZERA matricola 28515 codice GESAD 310152942”.
Ribadito che le inequivoche risultanze di detto verbale non sono affatto contestate né impugnate con eventuale querela di falso, così da doversi ritenere provata tanto la manomissione (desunta da riscontro di “evidenti segni di corpo estraneo sulla parte inferiore della calotta del contatore”), quanto la allocazione del contatore all'interno di un vano chiuso con chiavi nella disponibilità del legale rappresentante della società titolare del contratto di fornitura, quest'ultima rimane responsabile della manomissione e delle conseguenze, a prescindere dall'esito del procedimento penale instaurato a carico della persona fisica.
Alla luce di dette evidenze, parte opposta ha proceduto alla ricostruzione dei consumi emettendo le fatture azionate in sede monitoria, contestate da parte opponente quanto all'effettività dei detti consumi.
In merito al riparto dell'onere probatoria in materia, va richiamato quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione secondo cui:
"in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi"
(Cass. n. 28984/2023), nonchè, "in tema di somministrazione di energia elettrica,
l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il
6 malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette
e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola).
(Cass., n. 17401/2024
In questo caso, premesso che non è in discussione un malfunzionamento del contatore, neppure dedotto, quanto la sua manomissione con corpo estraneo che ha comportato la registrazione di consumi non errati ma inferiori a quelli effettivi, il
Distributore ha ricostruito i consumi non pagati a partire dall'agosto 2012, avuto riguardo ai consumi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla delibera
Arera 200/99.
Il rilevato flesso dei consumi è ben descritto nella relazione del distributore con grafici del 21.06.2018 (all. 5 della comparsa in cui si evidenzia una riduzione CP_1
saltuaria dei consumi (per presumibile utilizzo saltuario del dispositivo di manomissione) da gennaio 2010 e, poi, un brusco abbattimento dei consumi da giugno 2012.
Nella detta relazione sono altresì riportati nel dettaglio i consumi rilevati per ciascuna mensilità a partire da maggio 2011 sino a febbraio 2017 e rappresentati in grafico le variazioni e la ricostruzione.
Il CTU non ha di fatto smentito il rilevato flesso di consumo dal secondo semestre
2012 ricavabile dai consumi fatturati nel tempo, seppure, con argomentazioni non troppo lineari, non ha ritenuto di confermare la detta data quale inizio dell'anomalia, in ragione di una non meglio chiarita contraddizione, quanto al periodo ricostruito, tra le misure riportate nella tabella allegato 5 CCR (che afferma corrispondenti a quelle computate nelle fatture) e le misure indicate dal distributore nella comunicazione del
3.8.2016.
7 A fronte del detto contrasto e in mancanza dei dati quartoriari non inviati dal distributore, il CTU ha ritenuto non provato “un flesso dei consumi effettivi archiviati dal distributore” (pag. 15 relazione).
A fronte poi delle osservazioni critiche del CT di parte, il CTU conferma che i dati riportati nel documento inviato dal distributore in data 21.6.2018 siano effettivi e coerenti con la fatturazione di EE e con i dati di prelievo antecedenti al novembre
2011, ma li ritiene non utilizzabili in quanto i primi sono riportati nella comunicazione inviata al cliente dalla quale decorrono i termini per una eventuale contestazione in base all'art. 11.3 della delibera 200/99.
Ed allora, in questa sede, occorre verificare, alla luce dei dati acquisiti e dei documenti prodotti in causa, se possa invece ritenersi provato, dalla data indicata, il dedotto flesso dei consumi che faccia ragionevolmente presumere una concomitante manomissione poi di fatto riscontrato in sede di verifica.
Al riguardo, appare decisivo rilevare la non contestata correttezza dei dati riportati nelle fatture, circostanza di cui anche il CTU dà atto, in quanto registrati dal contatore di cui neanche viene paventato un eventuale malfunzionamento (e risultando peraltro quanto meno anomalo che il distributore fatturi consumi inferiori a quelli reali), così da risultare circostanza non decisiva il contrasto tra il documento del 2016
(presumibilmente errato) e quello del 2018 pacificamente conforme ai consumi riportati nelle fatture.
Sulla base di ciò, ritiene il Tribunale che, pur in assenza dei dati quartoriari, i dati di consumo rilevati dal contatore nel tempo e riportati nelle fatture, esattamente ricostruiti nel documento del 2018, non contestati in sé, costituiscano idonea prova dell'andamento dei consumi per come registrati al netto della manomissione e, quindi, anche dell'abbassamento dei prelievi mensili e del picco di potenza da agosto
2012 (cfr. CTU e osservazioni CT di parte), in assenza di elemento alcuno che possa anche solo presuntivamente far ritenere che nelle fatture siano stati riportati dati diversi e inferiori ai consumi rilevati dal contatore.
8 Peraltro, l'opponente neanche ha allegato e provato, producendo eventualmente le relative fatture, che i consumi di cui alle fatture ricevute dal 2011 al 2016 fossero diversi da quelli indicati e correttamente ricostruiti nel documento del 2018 (la cui coincidenza è confermata dal CTU).
Ed allora, provato l'andamento dei consumi, emerge altresì in modo inequivoco la dedotta netta flessione dei consumi da agosto 2012 che, ragionevolmente, fa presumere iniziata in detta data la manomissione, in difetto anche solo di allegazioni da parte dell'opponente di plausibili motivazioni, alternative alla manomissione accertata poi nel 2016, che possano aver giustificato il suindicato calo dei consumi.
Ed allora, ritenuto che un improvviso e considerevole flesso dei consumi (che trova conferma nei dati acquisiti dal Distributore e riportati nelle fatture, secondo quanto riconosciuto sia dal CTU che dal CT di parte), rappresenti un inequivoco segnale del possibile inizio della manomissione di fatto poi accertata, deve ritenersi che correttamente il ricalcolo sia partito da detta data, come consentito dalla delibera
ARERA richiamata dal CTU.
Accertato ciò, sulla correttezza della ricostruzione e la corrispondenza dei consumi ricalcolati rispetto ai consumi precedenti non vi è contestazione, né il CTU ha rilevato irregolarità e, ancora una volta, alcuna prova contraria è stata fornita dall'opponente che non ha documentato, con le relative fatture, eventuali diversi consumi addebitati nei periodi precedenti a quelli di inizio manomissione, presi come riferimento.
Ed allora, risultando provata la manomissione, la data di inizio e i dati in base ai quali
è stata effettuata la ricostruzione degli effettivi consumi non pagati come anche il metodo di ricostruzione, conforme alle delibere ARERA avendo riguardo ai consumi effettivi rilevati nei 365 giorni precedenti la manomissione, l'opposizione deve essere respinta in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
7040/18 – R.G. n. 17488/18 emesso dal Tribunale di Roma in data 22.3.2018;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta nella misura di €
14.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
• Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese Parte_1
di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 25/03/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44766 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in decisione all'udienza del 17.12.2024 svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. ; Parte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria ROMANO e Vincenzo SCALINI, con domiciliazione telematica, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione;
opponente
E
( ), in persona del procuratore avv. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimiliano CESARE e Alfonso PISANZIO, con domicilio telematico, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco
Bellini in Roma, Via dei Tre Orologi n. 14/a, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7040/2018, notificato in data 17.05.2018, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di € 116.731,22 oltre interessi e spese, deducendo: 1) l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituendo la fattura prova del credito;
2) la prescrizione della pretesa creditoria, trattandosi di fatture, presumibilmente a conguaglio, emesse tra il 2016 e il 2017, per consumi risalenti nel tempo, in relazione al rapporto di somministrazione iniziato nel
2011; 3) l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria, in quanto: a) non era stata erogata la quantità di energia fatturata e, comunque, avendo nel corso del CP_1
tempo, riconosciuto l'avvenuto pagamento dei consumi sino a dicembre 2014; b) erano contestate la modalità di ricostruzione dei consumi e i prezzi unilateralmente applicati da CP_1
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:
- previa sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo
1) in via preliminare dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità dell'opposto decreto alla stregua degli artt. 633 e 634 c.p.c. e, per l'effetto, revocarlo;
2) in via gradata e nel merito, dichiarare prescritti ex art. 2948 c.c., gli importi pretesi a titolo di conguaglio per le ragioni meglio esposte al punto sub 2) del presente atto;
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare infondata la pretesa avanzata dalla società opposta sia nell'an che nel quantum debeatur, per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto;
4) con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori distrattari.”
2 Si costituiva deducendo: l'inammissibilità/improcedibilità della CP_1
proposta opposizione e l'infondatezza nel merito. Rilevava in particolare che le fatture azionate in sede monitoria, erano state emesse a seguito di una verifica effettuata in data 25.7.2016, dalla quale era emersa l'avvenuta manomissione del contatore che aveva consentito il prelievo di energia, senza la effettiva misurazione, dall'1.8.2012; che il detto contatore era custodito in un vano chiuso la cui chiave era nella disponibilità di titolare della società attrice;
che dunque la Parte_2
ricostruzione dei consumi era stata effettuata sulla base dello “storico dei consumi”;
Concludeva quindi chiedendo:
“-rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. perché infondata in fatto ed in diritto;
-rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il decreto opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma di €. 116.731,22, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, per il titolo dedotto in sede monitoria, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta;
- condannare controparte al pagamento delle spese di lite.”
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, assegnati i termini
183 6° comma c.p.c., disposta ed espletata CTU per la verifica dei criteri utilizzati nel ricalcolo dei consumi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche scaduti in data 10.3.2025.
<<<< >>>>
Preliminarmente, va dato atto che l'opposta non ha riproposto, nel corso del giudizio,
l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente, risultando dagli atti che, a seguito della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 12.5.2018, parte opponente ha
3 notificato l'atto di opposizione in data 12.6.2018 e ha iscritto la causa a ruolo, costituendosi, in data 22.6.2018, nel rispetto dunque dei termini di cui agli artt. 165,
641 e 645 c.p.c..
Esaminando gli atti, emerge altresì l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed anche di avvenuto adempimento dell'obbligazione di pagamento dei consumi di energia in base alle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti precedenti, riportate nelle fatture emesse nel corso del rapporto.
L'odierna richiesta di pagamento scaturisce infatti dalla verifica effettuata, in data
25.7.2016, in cui è stata accertata la manomissione del contatore tramite dispositivo esterno.
L'esito della detta verifica, di cui al verbale del 25.7.2016 (2° allegato della comparsa), effettuata alla presenza del titolare della società opposta, non è oggetto di contestazione, né peraltro vi è prova di avvenuta contestazione della successiva comunicazione indirizzata da E-Distruibuzione ad e alla in CP_1 Parte_1
cui si dà atto dell'esito della verifica e della ricostruzione dei consumi.
Neppure è oggetto di contestazione quanto accertato in sede di verifica nonché la circostanza che il contatore fosse custodito all'interno di un vano chiuso con lucchetto e che la chiave fosse nella disponibilità esclusiva del titolare della società attrice, Parte_2
Il verbale di verifica fa fede fino a querela di falso con riferimento agli accertamenti ivi contenuti, in quanto redatto nel contraddittorio delle parti da personale di
[...]
quali incaricati di pubblico servizio. Parte_3
Inoltre, in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 20175 dell'8/10/2015): dunque, l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o non nell'area di pertinenza dell'utente (Cass. 15.9.21 n. 24903).
4 Ed allora, derivando il ricalcolo dei consumi da condotta astrattamente dolosa volta ad occultare i reali consumi, di cui è responsabile la società opponente quale titolare del contatore, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2941 n. 8, con sospensione della prescrizione sino alla scoperta, avvenuta in questo caso, in occasione della verifica del 25.7.2026, e comunque in base all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ciò chiarito, occorre esaminare nel merito la domanda di pagamento, rilevando che il
Distributore ha proceduto alla ricostruzione dei consumi partendo da agosto 2012, avendo constatato, dal primo semestre 2012, un flesso dei consumi che ha fatto ragionevolmente presumere l'inizio della manomissione.
Dal verbale di accertamento emerge che:
“Da accesso eseguito presso la fornitura NCL728891025 intestata Parte_1
è stato chiesto al rappresentante legale sig. di poter accedere al
[...] Parte_2
vano contatore, in quanto chiuso da lucchetto. Il sig. ha precisato di non aver Pt_2
al momento le chiavi e di attendere qualche minuto per l'arrivo delle stesse.
Nell'attesa pinzando i cavi lato BT del cliente, con pinza amperometrica, si misuravano circa 260 Amper per fase, pari circa a 170 KVA, mentre le curve di carico registrate, in tempo reale, da FAT davano una potenza di Controparte_3
circa 20KW. Invitato nuovamente il sig. ad aprire, si presentava Parte_2
assieme al sig. fratello del sig. che entrava velocemente Persona_1 Pt_2
nella cabina e dopo qualche istante si allontanava velocemente dal posto, mentre noi venivamo trattenuti dal sig. affinchè non entrassimo nel vano Parte_2
contatori assieme al sig. Dopo di ciò è stata concessa l'entrata in detto Per_1
vano ed è stato constatato e fatto constatare al sig. la presenza di evidenti Pt_2
segni di corpo estraneo sulla parte inferiore della calotta del contatore, vedi foto allegate. Eseguite prove di verifica sul GME è risultato avere registrazione normale.
Contatore ritirato e repertato in busta n. 006089. Installato altro GME cod.
11G145C73 matricola 77201888. Intervenuti sul posto i Carabinieri della stazione di
Corigliano d'Otranto Mar. Palma Grazio. Trattasi di fornitura MT con misura BT,
5 trasformatore cliente di 400 Kva, cavo trasformatore – GME 4x95 mm, cavo GME quadro cliente 4 corde unipolari da 120 mm ognuna. Prove eseguite con contatore campione ZERA matricola 28515 codice GESAD 310152942”.
Ribadito che le inequivoche risultanze di detto verbale non sono affatto contestate né impugnate con eventuale querela di falso, così da doversi ritenere provata tanto la manomissione (desunta da riscontro di “evidenti segni di corpo estraneo sulla parte inferiore della calotta del contatore”), quanto la allocazione del contatore all'interno di un vano chiuso con chiavi nella disponibilità del legale rappresentante della società titolare del contratto di fornitura, quest'ultima rimane responsabile della manomissione e delle conseguenze, a prescindere dall'esito del procedimento penale instaurato a carico della persona fisica.
Alla luce di dette evidenze, parte opposta ha proceduto alla ricostruzione dei consumi emettendo le fatture azionate in sede monitoria, contestate da parte opponente quanto all'effettività dei detti consumi.
In merito al riparto dell'onere probatoria in materia, va richiamato quanto ripetutamente affermato dalla Cassazione secondo cui:
"in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi"
(Cass. n. 28984/2023), nonchè, "in tema di somministrazione di energia elettrica,
l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il
6 malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette
e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola).
(Cass., n. 17401/2024
In questo caso, premesso che non è in discussione un malfunzionamento del contatore, neppure dedotto, quanto la sua manomissione con corpo estraneo che ha comportato la registrazione di consumi non errati ma inferiori a quelli effettivi, il
Distributore ha ricostruito i consumi non pagati a partire dall'agosto 2012, avuto riguardo ai consumi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla delibera
Arera 200/99.
Il rilevato flesso dei consumi è ben descritto nella relazione del distributore con grafici del 21.06.2018 (all. 5 della comparsa in cui si evidenzia una riduzione CP_1
saltuaria dei consumi (per presumibile utilizzo saltuario del dispositivo di manomissione) da gennaio 2010 e, poi, un brusco abbattimento dei consumi da giugno 2012.
Nella detta relazione sono altresì riportati nel dettaglio i consumi rilevati per ciascuna mensilità a partire da maggio 2011 sino a febbraio 2017 e rappresentati in grafico le variazioni e la ricostruzione.
Il CTU non ha di fatto smentito il rilevato flesso di consumo dal secondo semestre
2012 ricavabile dai consumi fatturati nel tempo, seppure, con argomentazioni non troppo lineari, non ha ritenuto di confermare la detta data quale inizio dell'anomalia, in ragione di una non meglio chiarita contraddizione, quanto al periodo ricostruito, tra le misure riportate nella tabella allegato 5 CCR (che afferma corrispondenti a quelle computate nelle fatture) e le misure indicate dal distributore nella comunicazione del
3.8.2016.
7 A fronte del detto contrasto e in mancanza dei dati quartoriari non inviati dal distributore, il CTU ha ritenuto non provato “un flesso dei consumi effettivi archiviati dal distributore” (pag. 15 relazione).
A fronte poi delle osservazioni critiche del CT di parte, il CTU conferma che i dati riportati nel documento inviato dal distributore in data 21.6.2018 siano effettivi e coerenti con la fatturazione di EE e con i dati di prelievo antecedenti al novembre
2011, ma li ritiene non utilizzabili in quanto i primi sono riportati nella comunicazione inviata al cliente dalla quale decorrono i termini per una eventuale contestazione in base all'art. 11.3 della delibera 200/99.
Ed allora, in questa sede, occorre verificare, alla luce dei dati acquisiti e dei documenti prodotti in causa, se possa invece ritenersi provato, dalla data indicata, il dedotto flesso dei consumi che faccia ragionevolmente presumere una concomitante manomissione poi di fatto riscontrato in sede di verifica.
Al riguardo, appare decisivo rilevare la non contestata correttezza dei dati riportati nelle fatture, circostanza di cui anche il CTU dà atto, in quanto registrati dal contatore di cui neanche viene paventato un eventuale malfunzionamento (e risultando peraltro quanto meno anomalo che il distributore fatturi consumi inferiori a quelli reali), così da risultare circostanza non decisiva il contrasto tra il documento del 2016
(presumibilmente errato) e quello del 2018 pacificamente conforme ai consumi riportati nelle fatture.
Sulla base di ciò, ritiene il Tribunale che, pur in assenza dei dati quartoriari, i dati di consumo rilevati dal contatore nel tempo e riportati nelle fatture, esattamente ricostruiti nel documento del 2018, non contestati in sé, costituiscano idonea prova dell'andamento dei consumi per come registrati al netto della manomissione e, quindi, anche dell'abbassamento dei prelievi mensili e del picco di potenza da agosto
2012 (cfr. CTU e osservazioni CT di parte), in assenza di elemento alcuno che possa anche solo presuntivamente far ritenere che nelle fatture siano stati riportati dati diversi e inferiori ai consumi rilevati dal contatore.
8 Peraltro, l'opponente neanche ha allegato e provato, producendo eventualmente le relative fatture, che i consumi di cui alle fatture ricevute dal 2011 al 2016 fossero diversi da quelli indicati e correttamente ricostruiti nel documento del 2018 (la cui coincidenza è confermata dal CTU).
Ed allora, provato l'andamento dei consumi, emerge altresì in modo inequivoco la dedotta netta flessione dei consumi da agosto 2012 che, ragionevolmente, fa presumere iniziata in detta data la manomissione, in difetto anche solo di allegazioni da parte dell'opponente di plausibili motivazioni, alternative alla manomissione accertata poi nel 2016, che possano aver giustificato il suindicato calo dei consumi.
Ed allora, ritenuto che un improvviso e considerevole flesso dei consumi (che trova conferma nei dati acquisiti dal Distributore e riportati nelle fatture, secondo quanto riconosciuto sia dal CTU che dal CT di parte), rappresenti un inequivoco segnale del possibile inizio della manomissione di fatto poi accertata, deve ritenersi che correttamente il ricalcolo sia partito da detta data, come consentito dalla delibera
ARERA richiamata dal CTU.
Accertato ciò, sulla correttezza della ricostruzione e la corrispondenza dei consumi ricalcolati rispetto ai consumi precedenti non vi è contestazione, né il CTU ha rilevato irregolarità e, ancora una volta, alcuna prova contraria è stata fornita dall'opponente che non ha documentato, con le relative fatture, eventuali diversi consumi addebitati nei periodi precedenti a quelli di inizio manomissione, presi come riferimento.
Ed allora, risultando provata la manomissione, la data di inizio e i dati in base ai quali
è stata effettuata la ricostruzione degli effettivi consumi non pagati come anche il metodo di ricostruzione, conforme alle delibere ARERA avendo riguardo ai consumi effettivi rilevati nei 365 giorni precedenti la manomissione, l'opposizione deve essere respinta in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al DM n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio
(cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
7040/18 – R.G. n. 17488/18 emesso dal Tribunale di Roma in data 22.3.2018;
• condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta nella misura di €
14.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
• Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese Parte_1
di CTU già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma il 25/03/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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