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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/11/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il 1°/9/2023 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 158/2023 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefano Voltolini per delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
anche disgiuntamente dall'avv. Matteo Tranquillini e dall'avv.
SS BO de DO come da mandato in atti;
APPELLATA
OGGETTO: proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI L'appellante conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi d'appello proposti, in riforma della sentenza n.
39/2023 pronunciata in data 1 febbraio 2023 dal Tribunale di Rovereto nella causa civile n. R.G. 905/2020, G.I. dott.ssa Giulia Paoli, depositata in data 1 febbraio 2023, non notificata, contrariis reiectis, nel merito:
per i motivi di cui in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il confine fra la p.f. 1562 e la p.f. 1570/5 in
C.C.
268 ha per vertice, nella parte in cui confina con la p.f. Per_1
1568/1 in C.C. , l'elemento lapideo “croce su sasso” presente in zona Per_1
“Zugolane” e meglio rappresentato in fotografia doc. 4 ed evidenziato come “VC1 cippo cls” in doc. 9 avversario (cippo 137 nella C.T.U. del geom. , e che lo stesso transita per il punto indicato nei documenti Per_2
3
e 9 avversari con “VC17” (elemento lapideo “croce su sasso”, cippo
110 nella C.T.U. Del geom. ; Per_2
per la restante parte, stabilire giudizialmente il ridetto confine, con apposizione dei relativi termini;
in ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario spese generali in misura di legge in via istruttoria: omissis.
L'appellata conclude: “Rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di
[...]
costituzione così come confermate dalla CTU espletata nel presente giudizio e per l'effetto
1. confermare la Sentenza di primo grado;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di giudizio ivi incluse le spese di CTU”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha evocato dinanzi al tribunale di Rovereto CP_1 Pt_1
er l'accertamento del confine tra il suo fondo p.f. 1562 e quello
[...]
p.f. 1572/1 di proprietà di in CC , perché Parte_1 Per_3
incerto, e per la conseguente apposizione di termini. Costituitosi in giudizio espletata CTU, il tribunale ha reso la sentenza Parte_1
n. 39/2023 in cui ha accertato il confine tra i fondi recependo le conclusioni della relazione di CTU, e ha mandato al CTU di curare l'apposizione dei termini.
Avverso la sentenza ha interposto appello. Parte_1
Nell'unico motivo, ha censurato la sentenza per motivazione errata, illogica, contraddittoria e mancante in ordine all'integrale adesione da parte del giudice di prime cure, rispetto alle conclusioni della CTU e per violazione dell'art. 950 c.c..
In particolare, in primo luogo, premesso che il CTU aveva individuato un segno distintivo, indicato come “cippo 110”, lo stesso CTU aveva però determinato la linea di confine discostandosi da tale punto 110 per m. 1.52, poi corretti per compensazione a m. 1,12, così escludendo dal confine un elemento di sicura attendibilità, in spregio all'art. 950 c.c.
Ha poi esposto che era stato individuato un altro cippo, numerato dal
CTU con il numero 137, che corrispondeva all'incrocio delle dividenti intercorrenti tra la p.f. 1562, la p.f. 1570/5 e la 1568/1 in CC , Per_1
confine non oggetto di causa, e per il quale non si poneva problema di databilità/apposizione, perché pacificamente apposto a seguito di conciliazione giudiziaria dell'8/5/1996; ebbene, pur avendo il CTU individuato con la lettera “A” il vertice del confine oggetto di causa verso la p.f. 1568/1, e rappresentativo dell'incrocio delle menzionate dividenti, contraddittoriamente, nella sua ricostruzione detto vertice
“A” si discostava di ben m. 1,32 dal cippo da lui indicato con il numero
137.
L'appellante ha quindi lamentato l'erroneità della ricostruzione del
CTU, che aveva considerato unicamente la mappa del 1908 senza considerare che nel frattempo era intervenuta intavolazione dell'accordo del 1996 relativo al confine tra la p.f. 1562 e la p.f. 1568/1, materializzato in loco con il cippo 137. Ha pertanto chiesto la riforma della sentenza concludendo come in epigrafe.
si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello CP_1
chiedendone il rigetto, in quanto il tribunale aveva aderito alle motivate conclusioni del CTU sulla ricostruzione dei confini, in particolare laddove aveva spiegato di aver operato delle compensazioni, con riguardo alla posizione del cippo 110, mentre quanto al cippo 137, riguardava un confine non oggetto di causa e non intersecava il confine tra la p.f. 1562 e la p.f. 1570/5.
Disposto il richiamo del CTU a chiarimenti e ad integrazione della relazione elaborata in primo grado, l'appello è stato rimesso in decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata il tribunale, nell'accertare il confine tra i fondi p.f. 1562 di proprietà di e p.f. 1570/5 CC , CP_1 Per_1
di proprietà di ha recepito la relazione del CTU geom. Parte_1
il confine è stato quindi individuato nella linea verde Per_4
tracciata nella tavola in allegato 5 alla relazione di CTU, linea che collega i punti A, B, C, D ed E. L'appello si articola in un unico motivo che critica quindi la
CTU.
Le censure dell'appellante riguardano la mancata considerazione dei cippi identificati con i numeri 110 e 137, che sarebbero punti appartenenti alla linea di confine, che il CTU, e di conseguenza il tribunale, avrebbe erroneamente tracciato: distanziandosi dal cippo
110, costituito da un sasso tondo, pur ritenuto dallo stesso Ausiliare valido segno utile alla determinazione del confine, e non facendo coincidere il vertice del confine, individuato nella planimetria con la lettera “A”, con il punto 137, costituente il punto di incrocio delle linee di confine tra la p.f. 1562, la p.f. 1570/5 e la p.f. 1568/1 in
[...]
. Il CTU, e conseguentemente il tribunale, avrebbe quindi Per_5
violato il disposto dell'art. 950 c.c., trascurando i segni visibili e riportandosi alle mappe catastali.
Già nella relazione svolta in primo grado gli aspetti oggetto delle critiche dell'appellante erano stati ben spiegati dall'Ausiliare; lo stesso ha poi ulteriormente chiarito i punti contestati nel supplemento di relazione elaborato in questo grado a seguito di richiesta del consigliere istruttore.
Richiamata la descrizione dei luoghi di cui alla relazione di primo grado, con riferimento al punto individuato con il numero 110, il CTU riferisce che si tratta di un sasso tondo parzialmente coperto da vegetazione spontanea, che potrebbe configurarsi quale caposaldo o vertice di una determinata misurazione;
ciò, chiarisce l'Ausiliare, non significa che lo stesso debba necessariamente rappresentare un cippo di confine, tanto più che la sua posizione e la sua giacitura non lo configurano come un vero e proprio elemento certo, in quanto non direttamente visibile;
tale sasso è quindi difficilmente descrivibile come elemento facente parte di un confine apparente (la sua presenza non è evidente ad un primo impatto e deve essere ricercato).
Quanto al punto n. 137, si tratta di un cippo in cemento infisso nel suolo, non tipologico dello stato generale dei luoghi, e come tale non apparente segno di confine, che costituisce uno dei vertici della dividente corrente tra i fondi p.f. 1565, p.f. 1567 e p.f. 1568/1, da una parte, e i fondi p.f. 1564, p.f. 1562 e p.f. 1570/5, dall'altra, (dividente nord-sud), oggetto della relazione di CTU redatta nell'ambito di un altro giudizio, da altro Ausiliare. Appartiene ad una linea di confine diversa da quella per cui è causa, individuata nel verbale di conciliazione dell'8/5/1996.
Un terzo elemento, costituito da un sasso con segno rosso in zona scoscesa, in quanto oggetto di contestazione tra le parti ed apparentemente realizzato in tempi recenti, non appare valorizzabile quale segno di confine.
Il confine tra la p.f. 1562 e la p.f. 1572/5 non passa per alcuno di tali punti e il CTU ha spiegato perché.
Lungo il tratto di confine esteso per 140 metri lineari, risulterebbe un solo elemento parzialmente attendibile, il cippo “sasso” n. 110; spiega quindi l'Ausiliare che, in una fattispecie così particolare, dove su un confine che si estende per circa 140 metri lineari vi è un solo punto che sembrerebbe attendibile, è necessario ricondurre la riconfinazione alla genesi della dividente tra i due fondi, cioè l'abbozzo di campagna n.
36/B del 1908, rinvenuto a seguito di ricerche effettuate presso il
Catasto fondiario di Rovereto. Posto che tale dividente non è materializzata in loco da segni distintivi di un confine apparente, il CTU ha operato la sovrapposizione della mappa catastale storica al suo rilievo dello stato dei luoghi per ricercare i punti omologhi e ha poi eseguito una ricostruzione geometrico/analitica dell'abbozzo del 1908; tale ricostruzione ha messo in luce una buona attendibilità della parte sud e della parte centrale dell'abbozzo stesso, e nello stesso tempo una scarsa attendibilità della parte alta (nord), in cui l'abbozzo termina in un caposaldo non rinvenuto sul posto. In particolare, nella ricostruzione del confine in base all'abbozzo del 1908, la chiusura a nord dell'abbozzo comporta un errore di 1,60 metri sullo sviluppo totale di circa 240 metri;
la triangolazione di ricostruzione dell'abbozzo mette in evidenza differenze di misure che si assestano su circa 20-30 cm;
per effetto di tali variabili, il CTU ha determinato la linea di confine ponendo una compensazione, come diffusamente esposto nelle pagine
31-35 della relazione del primo grado di giudizio, giungendo alla individuazione della linea di confine spostata di 40 cm rispetto alla dividente dell'abbozzo.
Orbene, in primo luogo, va detto innanzitutto che l'abbozzo del
1908 non è una mappa catastale, da considerare solo in via residuale, nell'accertamento del confine, ai sensi dell'art. 950 c.c..
L'abbozzo di campagna è, invece, l'elaborato tecnico redatto dal tecnico catastale basato su misure rilevate in loco al momento del frazionamento di una determinata particella;
si tratta di un atto tecnico di grande valenza in quanto le misure riportate sono numeriche, ossia effettivamente prese e indicate nell'elaborato, non misurate graficamente in scala (“numerizzate”); l'abbozzo non è disegnato in scala ma a vista, ed è quindi la rappresentazione cartacea di ciò che si è materialmente diviso sul terreno. La mappa catastale, invece, pur essendo formata sulla base dei rilievi in loco, sconta una scarsa precisione derivante dalla necessità di disegnare in scala 1:1440 o in scala 1:2880 (come nella fattispecie) le linee derivanti da un rilievo numerico ma trasposte su un disegno in scala privo di rappresentazione delle misure rilevate. Nella fattispecie, poiché la linea di confine tra la p.f. 1562 e la p.f.
1570/5 è stata generata con la nuova dividente dall'abbozzo del 1908, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il CTU non ha fatto riferimento alla mappa catastale per individuare il confine. Tra l'altro, osserva il CTU, nel sistema tavolare il frazionamento intavolato - che nel caso in esame è l'abbozzo del 1908 - è elemento dell'accordo di divisione, in base al quale i proprietari accettano la consistenza delle porzioni da esso risultante e il confine per cui è causa non ha subito modifiche dopo il 1908.
Ciò chiarito, e venendo all'esame delle lagnanze incentrate sulla posizione del punto 110 e del punto 137, il CTU, nella relazione suppletiva elaborata in questo grado di giudizio, ha svolto le seguenti considerazioni.
Il cippo in calcestruzzo punto 137 è stato apposto a seguito della conciliazione del 1996, e riguarda fondi limitrofi a quelli per cui è causa e precisamente, la linea di confine tra la p.f. 1562 e la p.f. 1570/5, da un lato, e la p.f. 1564 e la p.f. 1568/1 dall'altro, così come illustrato nel disegno a pagina 17 dell'elaborato redatto in questo grado di giudizio.
Il cippo 137 è uno dei tanti vertici della dividente tra quei fondi, oggetto della domanda di accertamento sfociata nella conciliazione giudiziale dell'8/5/1996, e nella relazione di CTU di prime cure non si trova mai affermato che detto cippo si trovi all'incrocio delle dividenti tra i fondi per cui è causa e quelli oggetto della citata conciliazione giudiziale.
Piuttosto, il CTU, sulla base dell'elaborato dell'Ausiliare (geometra che in quel giudizio aveva individuato la dividente dei Persona_6
fondi, ha ricollocato il punto iniziale del confine tra i fondi per cui è causa, punto “A”, trasponendolo sulla linea di confine accertata dal geometra come da disegno in allegato 1-A all'elaborato (non Per_6 corrispondente al punto 137, estraneo, invece, al confine per cui è causa).
Quanto al punto 110, il CTU ha ribadito in questo grado di giudizio che il sasso, pur se elemento astrattamente utile al fine dell'analisi volta alla riconfinazione, non può essere assunto come vertice di transito della possibile dividente in quanto unico punto, avente una possibile connotazione quale elemento distintivo, in un sito in cui, ha ricordato il
CTU, non esiste un confine apparente definito da muri, recinzioni, siepi o cordonate.
L'individuazione della linea di confine compiuta dall'Ausiliare sulla base dell'abbozzo di campagna del 1908 e all'esito delle compensazioni operate nell'elaborato redatto in prime cure risulta pertanto pienamente corretta e condivisibile;
la ricostruzione operata dal CTU, supportata da un ragionamento piano e logico, consente pertanto di respingere le obiezioni del tecnico di parte appellante, sostanzialmente trasfuse nell'atto di appello. A fronte degli accertamenti e delle ricostruzioni del
CTU, le istanze istruttorie dell'appellante sono valutative e pertanto inammissibili.
L'appello deve essere pertanto rigettato e il confine determinato come da relazione del CTU nell'allegato 1A dell'elaborato redatto Per_4
in questo grado (dove il vertice A del confine è collocato sulla linea di confine oggetto dell'accordo dell'8/5/1996 riguardante i fondi 1564 e
1568/1 e quelli 1562 e 1572/5, dividente nord-sud).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, valore della controversia € 3.246,00.
Gli oneri di CTU, liquidati in atti, si pongono in parti uguali a carico delle parti, considerato che le puntualizzazioni del CTU per l'accertamento del confine sono di interesse di ambo le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n. 39/2023 Parte_1
Respinge l'appello e accerta che la linea di confine è quella determinata dal CTU nell'allegato 1A della relazione del 21/5/2025, Per_4
individuata nelle lettere da A ad F;
Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 2.915,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge;
Pone in via definitiva a carico di ambo le parti per metà su ciascuna gli oneri della CTU svolta nel presente grado, come liquidati in atti.
Dà atto che sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 13 comma
1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con citazione notificata il 1°/9/2023 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 158/2023 vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Stefano Voltolini per delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
anche disgiuntamente dall'avv. Matteo Tranquillini e dall'avv.
SS BO de DO come da mandato in atti;
APPELLATA
OGGETTO: proprietà
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI L'appellante conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi d'appello proposti, in riforma della sentenza n.
39/2023 pronunciata in data 1 febbraio 2023 dal Tribunale di Rovereto nella causa civile n. R.G. 905/2020, G.I. dott.ssa Giulia Paoli, depositata in data 1 febbraio 2023, non notificata, contrariis reiectis, nel merito:
per i motivi di cui in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il confine fra la p.f. 1562 e la p.f. 1570/5 in
C.C.
268 ha per vertice, nella parte in cui confina con la p.f. Per_1
1568/1 in C.C. , l'elemento lapideo “croce su sasso” presente in zona Per_1
“Zugolane” e meglio rappresentato in fotografia doc. 4 ed evidenziato come “VC1 cippo cls” in doc. 9 avversario (cippo 137 nella C.T.U. del geom. , e che lo stesso transita per il punto indicato nei documenti Per_2
3
e 9 avversari con “VC17” (elemento lapideo “croce su sasso”, cippo
110 nella C.T.U. Del geom. ; Per_2
per la restante parte, stabilire giudizialmente il ridetto confine, con apposizione dei relativi termini;
in ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso forfetario spese generali in misura di legge in via istruttoria: omissis.
L'appellata conclude: “Rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
per le ragioni in fatto ed in diritto esposte nella comparsa di
[...]
costituzione così come confermate dalla CTU espletata nel presente giudizio e per l'effetto
1. confermare la Sentenza di primo grado;
2. condannare l'appellante al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di giudizio ivi incluse le spese di CTU”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha evocato dinanzi al tribunale di Rovereto CP_1 Pt_1
er l'accertamento del confine tra il suo fondo p.f. 1562 e quello
[...]
p.f. 1572/1 di proprietà di in CC , perché Parte_1 Per_3
incerto, e per la conseguente apposizione di termini. Costituitosi in giudizio espletata CTU, il tribunale ha reso la sentenza Parte_1
n. 39/2023 in cui ha accertato il confine tra i fondi recependo le conclusioni della relazione di CTU, e ha mandato al CTU di curare l'apposizione dei termini.
Avverso la sentenza ha interposto appello. Parte_1
Nell'unico motivo, ha censurato la sentenza per motivazione errata, illogica, contraddittoria e mancante in ordine all'integrale adesione da parte del giudice di prime cure, rispetto alle conclusioni della CTU e per violazione dell'art. 950 c.c..
In particolare, in primo luogo, premesso che il CTU aveva individuato un segno distintivo, indicato come “cippo 110”, lo stesso CTU aveva però determinato la linea di confine discostandosi da tale punto 110 per m. 1.52, poi corretti per compensazione a m. 1,12, così escludendo dal confine un elemento di sicura attendibilità, in spregio all'art. 950 c.c.
Ha poi esposto che era stato individuato un altro cippo, numerato dal
CTU con il numero 137, che corrispondeva all'incrocio delle dividenti intercorrenti tra la p.f. 1562, la p.f. 1570/5 e la 1568/1 in CC , Per_1
confine non oggetto di causa, e per il quale non si poneva problema di databilità/apposizione, perché pacificamente apposto a seguito di conciliazione giudiziaria dell'8/5/1996; ebbene, pur avendo il CTU individuato con la lettera “A” il vertice del confine oggetto di causa verso la p.f. 1568/1, e rappresentativo dell'incrocio delle menzionate dividenti, contraddittoriamente, nella sua ricostruzione detto vertice
“A” si discostava di ben m. 1,32 dal cippo da lui indicato con il numero
137.
L'appellante ha quindi lamentato l'erroneità della ricostruzione del
CTU, che aveva considerato unicamente la mappa del 1908 senza considerare che nel frattempo era intervenuta intavolazione dell'accordo del 1996 relativo al confine tra la p.f. 1562 e la p.f. 1568/1, materializzato in loco con il cippo 137. Ha pertanto chiesto la riforma della sentenza concludendo come in epigrafe.
si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello CP_1
chiedendone il rigetto, in quanto il tribunale aveva aderito alle motivate conclusioni del CTU sulla ricostruzione dei confini, in particolare laddove aveva spiegato di aver operato delle compensazioni, con riguardo alla posizione del cippo 110, mentre quanto al cippo 137, riguardava un confine non oggetto di causa e non intersecava il confine tra la p.f. 1562 e la p.f. 1570/5.
Disposto il richiamo del CTU a chiarimenti e ad integrazione della relazione elaborata in primo grado, l'appello è stato rimesso in decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata il tribunale, nell'accertare il confine tra i fondi p.f. 1562 di proprietà di e p.f. 1570/5 CC , CP_1 Per_1
di proprietà di ha recepito la relazione del CTU geom. Parte_1
il confine è stato quindi individuato nella linea verde Per_4
tracciata nella tavola in allegato 5 alla relazione di CTU, linea che collega i punti A, B, C, D ed E. L'appello si articola in un unico motivo che critica quindi la
CTU.
Le censure dell'appellante riguardano la mancata considerazione dei cippi identificati con i numeri 110 e 137, che sarebbero punti appartenenti alla linea di confine, che il CTU, e di conseguenza il tribunale, avrebbe erroneamente tracciato: distanziandosi dal cippo
110, costituito da un sasso tondo, pur ritenuto dallo stesso Ausiliare valido segno utile alla determinazione del confine, e non facendo coincidere il vertice del confine, individuato nella planimetria con la lettera “A”, con il punto 137, costituente il punto di incrocio delle linee di confine tra la p.f. 1562, la p.f. 1570/5 e la p.f. 1568/1 in
[...]
. Il CTU, e conseguentemente il tribunale, avrebbe quindi Per_5
violato il disposto dell'art. 950 c.c., trascurando i segni visibili e riportandosi alle mappe catastali.
Già nella relazione svolta in primo grado gli aspetti oggetto delle critiche dell'appellante erano stati ben spiegati dall'Ausiliare; lo stesso ha poi ulteriormente chiarito i punti contestati nel supplemento di relazione elaborato in questo grado a seguito di richiesta del consigliere istruttore.
Richiamata la descrizione dei luoghi di cui alla relazione di primo grado, con riferimento al punto individuato con il numero 110, il CTU riferisce che si tratta di un sasso tondo parzialmente coperto da vegetazione spontanea, che potrebbe configurarsi quale caposaldo o vertice di una determinata misurazione;
ciò, chiarisce l'Ausiliare, non significa che lo stesso debba necessariamente rappresentare un cippo di confine, tanto più che la sua posizione e la sua giacitura non lo configurano come un vero e proprio elemento certo, in quanto non direttamente visibile;
tale sasso è quindi difficilmente descrivibile come elemento facente parte di un confine apparente (la sua presenza non è evidente ad un primo impatto e deve essere ricercato).
Quanto al punto n. 137, si tratta di un cippo in cemento infisso nel suolo, non tipologico dello stato generale dei luoghi, e come tale non apparente segno di confine, che costituisce uno dei vertici della dividente corrente tra i fondi p.f. 1565, p.f. 1567 e p.f. 1568/1, da una parte, e i fondi p.f. 1564, p.f. 1562 e p.f. 1570/5, dall'altra, (dividente nord-sud), oggetto della relazione di CTU redatta nell'ambito di un altro giudizio, da altro Ausiliare. Appartiene ad una linea di confine diversa da quella per cui è causa, individuata nel verbale di conciliazione dell'8/5/1996.
Un terzo elemento, costituito da un sasso con segno rosso in zona scoscesa, in quanto oggetto di contestazione tra le parti ed apparentemente realizzato in tempi recenti, non appare valorizzabile quale segno di confine.
Il confine tra la p.f. 1562 e la p.f. 1572/5 non passa per alcuno di tali punti e il CTU ha spiegato perché.
Lungo il tratto di confine esteso per 140 metri lineari, risulterebbe un solo elemento parzialmente attendibile, il cippo “sasso” n. 110; spiega quindi l'Ausiliare che, in una fattispecie così particolare, dove su un confine che si estende per circa 140 metri lineari vi è un solo punto che sembrerebbe attendibile, è necessario ricondurre la riconfinazione alla genesi della dividente tra i due fondi, cioè l'abbozzo di campagna n.
36/B del 1908, rinvenuto a seguito di ricerche effettuate presso il
Catasto fondiario di Rovereto. Posto che tale dividente non è materializzata in loco da segni distintivi di un confine apparente, il CTU ha operato la sovrapposizione della mappa catastale storica al suo rilievo dello stato dei luoghi per ricercare i punti omologhi e ha poi eseguito una ricostruzione geometrico/analitica dell'abbozzo del 1908; tale ricostruzione ha messo in luce una buona attendibilità della parte sud e della parte centrale dell'abbozzo stesso, e nello stesso tempo una scarsa attendibilità della parte alta (nord), in cui l'abbozzo termina in un caposaldo non rinvenuto sul posto. In particolare, nella ricostruzione del confine in base all'abbozzo del 1908, la chiusura a nord dell'abbozzo comporta un errore di 1,60 metri sullo sviluppo totale di circa 240 metri;
la triangolazione di ricostruzione dell'abbozzo mette in evidenza differenze di misure che si assestano su circa 20-30 cm;
per effetto di tali variabili, il CTU ha determinato la linea di confine ponendo una compensazione, come diffusamente esposto nelle pagine
31-35 della relazione del primo grado di giudizio, giungendo alla individuazione della linea di confine spostata di 40 cm rispetto alla dividente dell'abbozzo.
Orbene, in primo luogo, va detto innanzitutto che l'abbozzo del
1908 non è una mappa catastale, da considerare solo in via residuale, nell'accertamento del confine, ai sensi dell'art. 950 c.c..
L'abbozzo di campagna è, invece, l'elaborato tecnico redatto dal tecnico catastale basato su misure rilevate in loco al momento del frazionamento di una determinata particella;
si tratta di un atto tecnico di grande valenza in quanto le misure riportate sono numeriche, ossia effettivamente prese e indicate nell'elaborato, non misurate graficamente in scala (“numerizzate”); l'abbozzo non è disegnato in scala ma a vista, ed è quindi la rappresentazione cartacea di ciò che si è materialmente diviso sul terreno. La mappa catastale, invece, pur essendo formata sulla base dei rilievi in loco, sconta una scarsa precisione derivante dalla necessità di disegnare in scala 1:1440 o in scala 1:2880 (come nella fattispecie) le linee derivanti da un rilievo numerico ma trasposte su un disegno in scala privo di rappresentazione delle misure rilevate. Nella fattispecie, poiché la linea di confine tra la p.f. 1562 e la p.f.
1570/5 è stata generata con la nuova dividente dall'abbozzo del 1908, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il CTU non ha fatto riferimento alla mappa catastale per individuare il confine. Tra l'altro, osserva il CTU, nel sistema tavolare il frazionamento intavolato - che nel caso in esame è l'abbozzo del 1908 - è elemento dell'accordo di divisione, in base al quale i proprietari accettano la consistenza delle porzioni da esso risultante e il confine per cui è causa non ha subito modifiche dopo il 1908.
Ciò chiarito, e venendo all'esame delle lagnanze incentrate sulla posizione del punto 110 e del punto 137, il CTU, nella relazione suppletiva elaborata in questo grado di giudizio, ha svolto le seguenti considerazioni.
Il cippo in calcestruzzo punto 137 è stato apposto a seguito della conciliazione del 1996, e riguarda fondi limitrofi a quelli per cui è causa e precisamente, la linea di confine tra la p.f. 1562 e la p.f. 1570/5, da un lato, e la p.f. 1564 e la p.f. 1568/1 dall'altro, così come illustrato nel disegno a pagina 17 dell'elaborato redatto in questo grado di giudizio.
Il cippo 137 è uno dei tanti vertici della dividente tra quei fondi, oggetto della domanda di accertamento sfociata nella conciliazione giudiziale dell'8/5/1996, e nella relazione di CTU di prime cure non si trova mai affermato che detto cippo si trovi all'incrocio delle dividenti tra i fondi per cui è causa e quelli oggetto della citata conciliazione giudiziale.
Piuttosto, il CTU, sulla base dell'elaborato dell'Ausiliare (geometra che in quel giudizio aveva individuato la dividente dei Persona_6
fondi, ha ricollocato il punto iniziale del confine tra i fondi per cui è causa, punto “A”, trasponendolo sulla linea di confine accertata dal geometra come da disegno in allegato 1-A all'elaborato (non Per_6 corrispondente al punto 137, estraneo, invece, al confine per cui è causa).
Quanto al punto 110, il CTU ha ribadito in questo grado di giudizio che il sasso, pur se elemento astrattamente utile al fine dell'analisi volta alla riconfinazione, non può essere assunto come vertice di transito della possibile dividente in quanto unico punto, avente una possibile connotazione quale elemento distintivo, in un sito in cui, ha ricordato il
CTU, non esiste un confine apparente definito da muri, recinzioni, siepi o cordonate.
L'individuazione della linea di confine compiuta dall'Ausiliare sulla base dell'abbozzo di campagna del 1908 e all'esito delle compensazioni operate nell'elaborato redatto in prime cure risulta pertanto pienamente corretta e condivisibile;
la ricostruzione operata dal CTU, supportata da un ragionamento piano e logico, consente pertanto di respingere le obiezioni del tecnico di parte appellante, sostanzialmente trasfuse nell'atto di appello. A fronte degli accertamenti e delle ricostruzioni del
CTU, le istanze istruttorie dell'appellante sono valutative e pertanto inammissibili.
L'appello deve essere pertanto rigettato e il confine determinato come da relazione del CTU nell'allegato 1A dell'elaborato redatto Per_4
in questo grado (dove il vertice A del confine è collocato sulla linea di confine oggetto dell'accordo dell'8/5/1996 riguardante i fondi 1564 e
1568/1 e quelli 1562 e 1572/5, dividente nord-sud).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022, valore della controversia € 3.246,00.
Gli oneri di CTU, liquidati in atti, si pongono in parti uguali a carico delle parti, considerato che le puntualizzazioni del CTU per l'accertamento del confine sono di interesse di ambo le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n. 39/2023 Parte_1
Respinge l'appello e accerta che la linea di confine è quella determinata dal CTU nell'allegato 1A della relazione del 21/5/2025, Per_4
individuata nelle lettere da A ad F;
Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 2.915,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CNPA come per legge;
Pone in via definitiva a carico di ambo le parti per metà su ciascuna gli oneri della CTU svolta nel presente grado, come liquidati in atti.
Dà atto che sussistono i presupposti di applicazione dell'art. 13 comma
1 quater d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 23/10/2025
Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Paolo Giovanni Demarchi Albengo