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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210008931538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e di Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento n. 03420210008931538000, recante la richiesta di pagamento della somma di € 281,84, compresi accessori, per i diritti camerali anno 2018 afferenti la società Società_1 S.r.l., deducendone l'illegittimità in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2020
e non ricorrevano i presupposti per l'estensione di responsabilità nei suoi confronti (in veste di ex amministratore e legale rappresentante).
Evidenziava, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva nonché
l'infondatezza del ricorso.
Con memoria illustrativa del 2 febbraio 2026 la ricorrente prendeva posizione sulle avverse deduzioni, ribadiva le proprie argomentazioni ed eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio anche Camera di commercio di Cosenza, deducendo l'infondatezza del ricorso.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della censura incentrata sul difetto di motivazione della cartella, proposta per la prima volta con la memoria del 2/2/2026, alla luce del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15051/2014; Cass. n. 23326/2013; Cass. n. 19337/2011), secondo il quale nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 D. Lgs. n.
546/1992, nel solo tassativo e specifico caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”.
Né rileva il contegno processuale assunto dalla parte resistente a seguito della proposizione del motivo aggiunto in mancanza delle condizioni tassativamente previste dal menzionato art. 24, come sancito da
Cass. n. 16803/2017 secondo la quale l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma
2, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante all'eventuale comportamento dell'Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito. Ciò premesso, il ricorso deve trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, precisato che, in tema di obbligazioni tributarie,
l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società (Cas. n. 8696/2025).
Per quanto concerne i profili di responsabilità del liquidatore (carica rivestita dall'odierna ricorrente in seno alla Società_1 S.r.l. a seguito di nomina del 10/4/2018) per i debiti sociali una volta che la società sia cancellata, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall'art. 2495 c.c. e dall'art. 36 D.p.r. n. 602/73.
La disposizione codicistica prevede (al comma 3) che “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti (…) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Secondo l'art. 36 D.p.r. n. 602/73, tra l'altro, “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
(….) La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Avverso
l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636…”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 9672/2018), “l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore verso i creditori ex art. 2495 c.c. si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36,
è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicché, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorché implichino l'esistenza della obbligazione tributaria”.
Nella successiva pronuncia n. 28401/2020, la Suprema Corte ha precisato i termini di operatività delle disposizioni in esame affermando che “in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della “par condicio creditorum”, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c.”
L'art. 36 D.p.r. n. 602 del 1973 prevede, in favore dell'Amministrazione finanziaria, un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore “nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima”, soggiungendo che tale responsabilità deve “essere accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario”, con “onere per l'Amministrazione di provare d'avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore”.
Nel caso oggetto del presente procedimento l'ente impositore non ha azionato la responsabilità del liquidatore né ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. né ai sensi dell'art. 36 D.p.r. n. 602/73, essendosi limitato ad iscrivere a ruolo direttamente nei confronti dell'ex liquidatore il debito tributario gravante sulla società.
Dal punto di vista procedurale, invero, l'ente impositore non ha emesso alcun avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente (in contrasto con quanto previsto dall'art. 36 più volte citato).
Va poi rilevato che l'Amministrazione - pur essendovi tenuta in virtù del principio ex art. 2697 c.c. che pone l'onere della prova a carico del titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio - non ha allegato né
(conseguentemente) dimostrato la ricorrenza dei presupposti della responsabilità del liquidatore, con particolare riguardo all'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che, invece, sia stata distribuita ai soci o utilizzata per soddisfare altri crediti in violazione della cause di prelazione ovvero alla circostanza che il mancato pagamento del debito tributario sia dipeso da un contegno colposo tenuto dal liquidatore nella fase della liquidazione propedeutica all'approvazione del bilancio finale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03420210008931538000.
- Condanna la Camera di Commercio di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 150 oltre accessori di legge, direttamente in favore dell'Erario.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
PP CA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 27/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 27/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 732/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210008931538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e di Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento n. 03420210008931538000, recante la richiesta di pagamento della somma di € 281,84, compresi accessori, per i diritti camerali anno 2018 afferenti la società Società_1 S.r.l., deducendone l'illegittimità in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese nell'anno 2020
e non ricorrevano i presupposti per l'estensione di responsabilità nei suoi confronti (in veste di ex amministratore e legale rappresentante).
Evidenziava, pertanto, il proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva nonché
l'infondatezza del ricorso.
Con memoria illustrativa del 2 febbraio 2026 la ricorrente prendeva posizione sulle avverse deduzioni, ribadiva le proprie argomentazioni ed eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio anche Camera di commercio di Cosenza, deducendo l'infondatezza del ricorso.
La causa veniva trattata in data 27 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della censura incentrata sul difetto di motivazione della cartella, proposta per la prima volta con la memoria del 2/2/2026, alla luce del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15051/2014; Cass. n. 23326/2013; Cass. n. 19337/2011), secondo il quale nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il Giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, “ex officio”, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al “thema controversum”, come definito dalle scelte del ricorrente: ne consegue che l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 D. Lgs. n.
546/1992, nel solo tassativo e specifico caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”.
Né rileva il contegno processuale assunto dalla parte resistente a seguito della proposizione del motivo aggiunto in mancanza delle condizioni tassativamente previste dal menzionato art. 24, come sancito da
Cass. n. 16803/2017 secondo la quale l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma
2, del d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante all'eventuale comportamento dell'Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito. Ciò premesso, il ricorso deve trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, precisato che, in tema di obbligazioni tributarie,
l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società (Cas. n. 8696/2025).
Per quanto concerne i profili di responsabilità del liquidatore (carica rivestita dall'odierna ricorrente in seno alla Società_1 S.r.l. a seguito di nomina del 10/4/2018) per i debiti sociali una volta che la società sia cancellata, vengono in rilievo le disposizioni dettate dall'art. 2495 c.c. e dall'art. 36 D.p.r. n. 602/73.
La disposizione codicistica prevede (al comma 3) che “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti (…) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.
Secondo l'art. 36 D.p.r. n. 602/73, tra l'altro, “I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
(….) La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Avverso
l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636…”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 9672/2018), “l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore verso i creditori ex art. 2495 c.c. si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione (ad esempio, rispettando i gradi di privilegio), mentre quella D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36,
è riconducibile agli artt. 1176 e 1218 c.c., ed integra una ipotesi di responsabilità propria ex lege (esercitabile solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione) in funzione del prioritario soddisfacimento dei crediti tributari, sicché, estinta la società contribuente, non si realizza alcuna forma di successione nei confronti del liquidatore, ma sorgono ipotesi di responsabilità nuove e fondate su differenti presupposti, ancorché implichino l'esistenza della obbligazione tributaria”.
Nella successiva pronuncia n. 28401/2020, la Suprema Corte ha precisato i termini di operatività delle disposizioni in esame affermando che “in tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l'esecuzione di pagamenti in spregio del principio della “par condicio creditorum”, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c.”
L'art. 36 D.p.r. n. 602 del 1973 prevede, in favore dell'Amministrazione finanziaria, un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore “nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima”, soggiungendo che tale responsabilità deve “essere accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario”, con “onere per l'Amministrazione di provare d'avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore”.
Nel caso oggetto del presente procedimento l'ente impositore non ha azionato la responsabilità del liquidatore né ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. né ai sensi dell'art. 36 D.p.r. n. 602/73, essendosi limitato ad iscrivere a ruolo direttamente nei confronti dell'ex liquidatore il debito tributario gravante sulla società.
Dal punto di vista procedurale, invero, l'ente impositore non ha emesso alcun avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente (in contrasto con quanto previsto dall'art. 36 più volte citato).
Va poi rilevato che l'Amministrazione - pur essendovi tenuta in virtù del principio ex art. 2697 c.c. che pone l'onere della prova a carico del titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio - non ha allegato né
(conseguentemente) dimostrato la ricorrenza dei presupposti della responsabilità del liquidatore, con particolare riguardo all'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito e che, invece, sia stata distribuita ai soci o utilizzata per soddisfare altri crediti in violazione della cause di prelazione ovvero alla circostanza che il mancato pagamento del debito tributario sia dipeso da un contegno colposo tenuto dal liquidatore nella fase della liquidazione propedeutica all'approvazione del bilancio finale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, III Sezione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 03420210008931538000.
- Condanna la Camera di Commercio di Cosenza al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 150 oltre accessori di legge, direttamente in favore dell'Erario.
Cosenza, 27/2/2026
Il Giudice Monocratico
PP CA