Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1224
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto che l'ente impositore non abbia azionato la responsabilità del liquidatore né ai sensi dell'art. 2495 c.c. né ai sensi dell'art. 36 D.p.r. n. 602/73, essendosi limitato ad iscrivere a ruolo direttamente nei confronti dell'ex liquidatore il debito tributario gravante sulla società. Inoltre, non è stato emesso alcun avviso di accertamento nei confronti della ricorrente e non sono stati provati i presupposti della responsabilità del liquidatore.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La censura è stata dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta con memoria illustrativa, in violazione del principio secondo cui i motivi di ricorso devono essere dedotti nel ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1224
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1224
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo