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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6196/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6196/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione di Interdizione
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Irno n.139, presso lo studio dell'avv. Enrico Siniscalchi che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTI E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._3
[...]
RESISTENTE-INTERDICENDA E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in data 1° settembre 2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi l'interdizi , Parte_2 Controparte_1 in quanto affetta da severo deterioramento da demenza che comporta un disorientamento temporale, un deficit attentivo, un grave disturbo della memoria con severi deficit delle funzioni strumentali, di controllo e della memoria, con conseguente totale compromissione delle facolta di discernimento e di scelta. In particolare, i ricorrenti hanno precisato che l'interdicenda non e in alcun modo in grado di svolgere le piu normali e quotidiane attivita fisiche ed intellettuali, al punto di non essere piu in nulla autosufficiente e, dunque, di necessitare una continua assistenza e cura. Esaminata l'interdicenda, sentiti i ricorrenti, acquisita la documentazione medica, all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'interdicenda, verificata la regolarità delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ., in quanto figli e congiunti dell'interdicenda. Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. E' richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima ed estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628). In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass., 26.10.2011 n. 22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Al riguardo, all'udienza del 13 novembre 2025 e stato effettuato l'esame dell'interdicenda, principale fonte di convincimento del Giudice, che non ha potuto interagire con l'interdicenda che “si presenta allettata, non ha eloqui e mostra di non recepire alcuno stimolo esterno” (cfr. verbale di causa del 13.11.2025). Appare, dunque, evidente, anche alla luce della documentazione medica prodotta, che l'interdicenda non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale e affetta configura l'ipotesi delineata dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermita di mente che, come e noto, presuppone non solo la compromissione delle facolta intellettive, ma soprattutto quella delle facolta volitive. Esclusa l'inabilitazione, per lo stato di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione poiché, per la specificità e particolarità del caso concreto, l'amministrazione di sostegno non è in grado di garantire una tutela efficace, considerata altresì la necessità di una maggiore protezione nei suoi confronti;
in particolare, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, dunque, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo allo stessa, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della sua assoluta incapacità di collaborare anche in maniera residuale con una figura alla quale sia affidato il compito della sua amministrazione. In definitiva, la presenza dei concordi ed univoci elementi riscontrati rende necessaria la pronuncia di interdizione di quale adeguato Controparte_1 strumento di protezione della stessa nel caso SI disporre l'annotazione della sentenza a cura del Cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellabate (SA) per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 423 cod. civ. e 48 disp. att. cod. civ.). SI, infine, trasmettere copia della sentenza al giudice tutelare a cura della cancelleria (art. 42 disp. att. cod. civ.), per la nomina del tutore definitivo e del protutore, con la precisazione che, all'udienza del 13 novembre 2025, è stata nominata tutore provvisorio dell'interdicenda la figlia,
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_2
3. In considerazione della particolare natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contumacia dell'interdicenda; b) pronuncia l'interdizione di , nata a [...] il Controparte_1
12.10.1928, C.F.: CodiceFiscale_3
c) ordina l'annotazi enza a margine dell'atto di nascita ai sensi degli artt. 423 c.c. e 49 dpr 3.11.00 n. 396; d) dichiara compensate le spese di lite. Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellabate (SA) per l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al Giudice Tutelare competente. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6196/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione di Interdizione
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Salerno, alla via Irno n.139, presso lo studio dell'avv. Enrico Siniscalchi che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTI E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._3
[...]
RESISTENTE-INTERDICENDA E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato in data 1° settembre 2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi l'interdizi , Parte_2 Controparte_1 in quanto affetta da severo deterioramento da demenza che comporta un disorientamento temporale, un deficit attentivo, un grave disturbo della memoria con severi deficit delle funzioni strumentali, di controllo e della memoria, con conseguente totale compromissione delle facolta di discernimento e di scelta. In particolare, i ricorrenti hanno precisato che l'interdicenda non e in alcun modo in grado di svolgere le piu normali e quotidiane attivita fisiche ed intellettuali, al punto di non essere piu in nulla autosufficiente e, dunque, di necessitare una continua assistenza e cura. Esaminata l'interdicenda, sentiti i ricorrenti, acquisita la documentazione medica, all'udienza del 4 dicembre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'interdicenda, verificata la regolarità delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ., in quanto figli e congiunti dell'interdicenda. Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. E' richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima ed estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628). In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass., 26.10.2011 n. 22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Al riguardo, all'udienza del 13 novembre 2025 e stato effettuato l'esame dell'interdicenda, principale fonte di convincimento del Giudice, che non ha potuto interagire con l'interdicenda che “si presenta allettata, non ha eloqui e mostra di non recepire alcuno stimolo esterno” (cfr. verbale di causa del 13.11.2025). Appare, dunque, evidente, anche alla luce della documentazione medica prodotta, che l'interdicenda non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale e affetta configura l'ipotesi delineata dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermita di mente che, come e noto, presuppone non solo la compromissione delle facolta intellettive, ma soprattutto quella delle facolta volitive. Esclusa l'inabilitazione, per lo stato di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione poiché, per la specificità e particolarità del caso concreto, l'amministrazione di sostegno non è in grado di garantire una tutela efficace, considerata altresì la necessità di una maggiore protezione nei suoi confronti;
in particolare, l'apertura di un'Amministrazione di Sostegno si tradurrebbe in un'attribuzione in capo all'amministratore di poteri analoghi a quelli del tutore senza le garanzie che il legislatore richiede per un intervento così radicale. In tale contesto, dunque, l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla resistente in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, non risultando che l'Amministrazione di Sostegno o l'inabilitazione costituiscano, nella specie, misure di tutela adeguata in considerazione della gravità della patologia mentale accertata in capo allo stessa, della sostanziale incapacità di provvedere ai propri interessi e della sua assoluta incapacità di collaborare anche in maniera residuale con una figura alla quale sia affidato il compito della sua amministrazione. In definitiva, la presenza dei concordi ed univoci elementi riscontrati rende necessaria la pronuncia di interdizione di quale adeguato Controparte_1 strumento di protezione della stessa nel caso SI disporre l'annotazione della sentenza a cura del Cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castellabate (SA) per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 423 cod. civ. e 48 disp. att. cod. civ.). SI, infine, trasmettere copia della sentenza al giudice tutelare a cura della cancelleria (art. 42 disp. att. cod. civ.), per la nomina del tutore definitivo e del protutore, con la precisazione che, all'udienza del 13 novembre 2025, è stata nominata tutore provvisorio dell'interdicenda la figlia,
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_2
3. In considerazione della particolare natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara la contumacia dell'interdicenda; b) pronuncia l'interdizione di , nata a [...] il Controparte_1
12.10.1928, C.F.: CodiceFiscale_3
c) ordina l'annotazi enza a margine dell'atto di nascita ai sensi degli artt. 423 c.c. e 49 dpr 3.11.00 n. 396; d) dichiara compensate le spese di lite. Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellabate (SA) per l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al Giudice Tutelare competente. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi