Sentenza 26 giugno 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10203 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
C.C. 63774 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- Oggetto 1 0203 / 03 T Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 5259/99 - Presidente Cron.22675 Dott. Enrico PAPA - Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 29/01/03 Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI C. SSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA 5 63744 sul ricorso proposto da: IB DO, IB RL, IB RI;
IB AR, IB ETTORE, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato RIZZACASA GIUSEPPE, difesi dall'avvocato DI BIASE GIOVANNI, giusto mandato a margine;
BOT ricorrenti
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 2003 rappresenta e difende ope legis;
288 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 2/98 della Commissione regionale di L'AQUILA, depositata iltributaria 29/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Umberto APICE che ha l'acoglimento del ricorso con rinvio. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sede di stipula di atto di donazione per notaio Mastroberardino del 31.5.93 avente ad oggetto il fabbricato in Pescara, Via Colle Pizzuto fg. 36 n. 43 sub. 3 e 4, DO RL NM RA ed OR BO, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 12 del d.l. 14.3.86 n. 70 convertito in legge n. 154/88, chiedevano attribuzione di rendita sulle u.i.u. all'U.T.E. di Pescara che emetteva certificato catastale prot. n. 13851 del 13.10.95, introducendo il fabbricato in mappa in unica unità catg.A/8 cl. 4 consistenza 23.5.-rendita L. 12.807.500, anzichè, come richiesto, in due unità catg. A/2". In calce a tale atto l'ufficio annotava la pendenza di lite avente ad oggetto il classamento del medesimo fabbricato, eseguito a seguito di precedente istanza n. 5307 del 1970 presentata dall'allora proprietario DO BO, il quale aveva impugnato il provvedimento, con cui l'immobile era stato classificato nella categoria A/8 anziché in quella A/11 richiesta. Il giudizio allo stato pendeva innanzi alla Commissione Centrale, adita dall'amministrazione finanziaria che aveva impugnato la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale degli Abruzzo aveva collocato l'immobile in due porzioni scaturite dalla variazione prodotta il 19.1.84, e nella cat. A/2. I ER TI impugnavano il provvedimento emesso su loro istanza innanzi alla Commissione Provinciale di Pescara, deducendo che l'U.T.E. avrebbe dovuto attenersi alla decisione della Commissione Regionale. Nel contraddittorio dell'ufficio, che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile, la Commissione Provinciale ne disponeva, invece, l'accoglimento con sentenza che veniva impugnata innanzi alla Commissione Regionale di 2° grado dall'amministrazione finanziaria per difetto di motivazione e violazione di legge. Il giudice d'appello, nel contraddittorio delle controparti, accoglieva il gravame con sentenza del 22.1/29.1.98 contro la quale i ER TI ricorrono per cassazione, deducendo quattro motivi d'impugnazione. Il Ministero delle Finanze in persona del Ministro in carica resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1142/1949 coordinato con l'art. 4 co. 21 del d.l. n. 853/1984 modificato dalla legge n. 17/1985. Deducono che vi è interdipendenza fra il classamento in contestazione e quello ancora all'esame della Commissione Tributaria Centrale, che la sentenza impugnata esclude in quanto muove dall'errato presupposto della diversa situazione di fatto, posta a base dei due atti, che devesi invece escludere, posto che in entrambi i casi il classamento è avvenuto senza sopralluogo. Il Ministero osserva che la CTR non ha negato la dedotta interdipendenza, ma ha solo negato che il decisum dell'altra causa faccia stato in questo giudizio, in quanto non ha ancora acquisito efficacia di cosa giudicata. for Col 2° motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 295 c.p.c. e difetto di motivazione, osservando che la sentenza impugnata fa riferimento alla proposta n. 57 del 1981 che è proprio quella impugnata nel giudizio parallelo. In sostanza il giudizio doveva essere sospeso in attesa della definizione dell'altro. Replica il Ministero che deve escludersi la dedotta violazione dell'art 295 c.p.c., poiché sono stati gli stessi ricorrenti che non hanno atteso l'esito dell'altro giudizio, avendo chiesto la conferma della precedente valutazione. Col 3° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.p.r. n. 1142/1949; si dolgono della presunzione di legittimità che la CTR ha attribuito all'atto amministrativo, ora contestato tralasciando di considerare che tale caratteristica si accompagna all'atto che chiude il procedimento amministrativo. Nella specie tale requisito difetta nel provvedimento in questione, che si pone in contrasto con altro atto di classamento prima ancora che su quest'ultimo sia intervenuta decisione definitiva. Col 4° motivo i ricorrenti deducono, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 12 co. 2 d.l. n. 70/1988 convertito con modifiche con legge n. 154/1988, osservando che il certificato catastale in questione è stato emesso ancorché il procedimento di accatastamento, previsto dal Regolamento per la formazione del Nuovo Catasto Urbano allegato al d.p.r. n. 1142/1949, non si fosse esaurito a causa della pendenza del contenzioso relativo al classamento, peraltro annotato in calce al provvedimento, e non ancora definito. Il primo ed i terzo motivo, i quali sono accomunati dalla medesima impostazione, e meritano perciò trattazione congiunta, sono infondati. La sentenza impugnata afferma che i due provvedimenti in esame si riferiscono a due diverse istanze, e sono perciò distinti;
non può non ritenersi, pertanto, che la situazione di fatto relativa all'immobile oggetto del primo classamento sia stata indo confermata in occasione della verifica eseguita in relazione al secondo atto, ora in discussione. Sostiene, inoltre, che entrambi gli atti sono assistiti da presunzione di legittimità e sono efficaci, almeno sinché non vengano definitivamente annullati o sospesi. La decisione poggia, dunque, anzitutto sulla verifica di una circostanza di fatto, e cioè l'uniformità dello stato dei luoghi, ovvero l'assenza di una verifica mediante sopralluogo, che i ricorrenti contestano nella sua realtà storica, e che di certo, perciò, non può essere accertata in questa sede di legittimità. In sostanza, la doglianza, enunciata nel primo motivo, adombra genericamente l'esistenza della suddetta vicenda fattuale, che la sentenza impugnata avrebbe ignorato, ma non riproduce il testo di atti o documenti che ne diano conferma della sussistenza. Per il noto principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, quando si deduca il vizio della sentenza impugnata con riguardo al mancato esame di un fatto decisivo, la parte ricorrente ha l'onere di riprodurre specificamente siffatta circostanza mediante trascrizione degli atti da cui emerga, in modo che al giudice di legittimità sia consentito di controllarne la decisività, senza far ricorso ad indagini integrative che gli sono precluse ma sulla base dell'atto stesso (per tutte Cass. n. 8388/02). Tanto già basta a determinare il giudizio d'inammissibilità del motivo. Nondimeno, occorre osservare che il principio di diritto affermato dalla C.T.R. è corretto. Il secondo procedimento, promosso ad iniziativa degli interessati medesimi, i quali, pur disponendo già di un precedente provvedimento di classamento, ritennero di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 12 del d.l. n. 70 /88, attivando altro e diverso procedimento di accatastamento, nonostante la comunanza dell'oggetto con l'altro ancora pendente, è sfociato in un atto distinto dal primo, e al pari di questo, sinché non verrà rimosso in sede di autotutela ovvero annullato definitivamente in sede giurisdizionale, conserva l'efficacia autoritativa che è tipica degli atti amministrativi, che lo rende imperativo ed esecutivo. Se è pur vero che il procedimento di accatastamento è effettivamente unico e destinato a chiudersi con un unico provvedimento, ciò però non vuol dire che il giudice, chiamato a decidere sulla domanda introdotta nel giudizio relativo al secondo provvedimento, debba trascurare la disamina dei profili di legittimità che riguardano lo specifico atto impugnato ed adeguare pedissequamente il suo giudizio a quello emesso in altra sede. La comunanza dell'oggetto non elide l'autonomia tra i due procedimenti giudiziari, ciascuno dei quali è destinato ad avere il proprio autonomo epilogo, atteso che neppure risulta formulata istanza di sospensione. La controversia, sfociata nella sentenza ora in esame, riguarda un provvedimento specifico, e solo sulla decisione che lo investe va condotta l'indagine sollecitata. Il fatto che già esistesse un classamento non ha perciò rilevanza. Tantomeno, rientra nel thema decidendum, introdotto sia in questa che nella sede di merito, l'accertamento della legittimità dell'iniziativa assunta dai ricorrenti i quali si avvalsero della facoltà prevista dall'art. 12 del D.L. n 70/88 ancorché disponessero già di un atto di classamento. Apparę pertanto pretestuoso il richiamo all'unitarietà del procedimento di accatastamento, ed all'adombrato contrasto di giudicati, che gli stessi ricorrenti ignorarono quando decisero di avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 citato, e che solo ora deducono, nell'auspicio di giovarsi di un atto che già esisteva ma che tralasciarono, perché al momento era loro sfavorevole. Ed in questa sola chiave prospettica i ricorrenti pretendono ora di attribuire alla pronunzia del giudice del gravame, che ha sindacato quell'atto correggendolo in accoglimento delle loro ragioni, l'effetto di incidere sull'altro procedimento senza neppure attendere che si formi il giudicato. Siffatto effetto non risulta, però, previsto in alcuna previsione normativa. Alla stregua del principio sancito nell'art. 2909 c.c., che ha portata generale e si applica anche al processo tributario, piuttosto, solo il giudicato sostanziale estende i suoi effetti a tutte la statuizioni che ineriscono all'esistenza ed alla validità del rapporto anche se relative ad altro giudizio. Se esso non si è formato, la pronunzia, sia essa dotata di efficacia esecutiva o non, non fa stato e non preclude la decisione dell'altro giudizio. La Commissione regionale ha, pertanto, correttamente affermato la legittimità del provvedimento che l'UTE, in quanto tenuto a provvedere in applicazione della norma posta dall'art. 12 co. 2 del d.l. n.70/88 che impone a detto ufficio l'obbligo di inviare all'Ufficio del Registro un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione della rendita entro dieci mesi dalla domanda di voltura, ha emesso senza apportare modifiche al precedente classamento sub catg A/8, ancora sub judice, al quale si uniformò presumendone giustamente, in attesa della pronunzia definitiva, la legittimità. Il secondo motivo è inammissibile. La decisione impugnata nulla argomenta sulla questione, che non risulta neppure indicata nella parte espositiva fra le doglianze proposte in sede di gravame. La questione è, dunque, stata formulata per la prima volta innanzi a questo giudice di legittimità, ed in quanto nuova è inammissibile. Il quarto motivo è infondato. La CTR assume che il giudizio innanzi alla Commissione Centrale ha ad oggetto atto diverso da quello impugnato. Questo è stato emesso in esito ad istanza di attribuzione di rendita sulla u.i.u di cui alla denuncia di variazione del 31.5.93 in sede di stipula dell'atto di donazione ed in forza delle facoltà previste dall'art. 12 del d.l. n. 70/88, l'altro invece riguarda la scheda di denunzia n. 5307 del 15.10.70. Non è intervenuta decisione definitiva su alcuno dei due atti, onde allo stato non è vinta la presunzione di legittimità che assiste i provvedimenti amministrativi. Valgono anche con riguardo a tale doglianza le considerazioni sopra svolte in relazione al terzo motivo, che si intendono richiamate. Alla luce di quanto precede il ricorso devesi rigettare. Motivi di equità inducono a compensare per l'intero le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per l'intero le spese processu del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 29.1.03 еко вата ile очтаи Il Consigliere est. Il Presidente Mistic Антоноснио 26 GIU. 2003 Aundh Carey -----....