TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15575 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Girolama Di Giovanni, presso il cui studio a Palermo, via
Val Di Mazara n. 27, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Catalano, presso il cui studio a Palermo, via Del
Bersagliere n.8, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Separazione coniugi
CONCLUSIONI: come da accordo di cui al verbale di udienza del 12/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 24/07/1996 e di aver generato i figli CP_1
(03/04/1999), (07/05/2003) e (30/07/2012), ha chiesto la Per_1 Per_2 Per_3 pronuncia della separazione, l'affidamento congiunto della figlia minore, con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e l'onere a carico del resistente di versare un assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei tre
1 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento per sè di €
200,00 al mese.
All'udienza del 12/06/2025, alla presenza anche del resistente e del suo CP_1 difensore, costituito formalmente in giudizio con successiva comparsa, le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
In particolare, dopo aver precisato che vive nella casa di sua proprietà CP_1 sita a Palermo, via Alagna n. 19, mentre vive nella casa di sua Parte_1 proprietà sita a Palermo, via Orsi n. 81, insieme alla figlia minore e agli altri due figli maggiorenni, i coniugi hanno concordato quanto segue:
“1) Affidamento congiunto della figlia minore , nata a [...] il Persona_4
30/07/2012, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, salvo diversi accordi tra le parti, con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera;
festività alternate;
durante l'estate, due periodi di sette giorni consecutivi uno nel mese di luglio e uno nel mese di agosto;
2) Obbligo da parte di di versare a la somma di CP_1 Parte_1 euro 200,00 per il mantenimento della figlia , euro 200,00 per il mantenimento Per_3 della figlia , maggiorenne e non indipendente, ed euro 100,00 a titolo di assegno Per_2 di mantenimento per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale del 02/07/2019 ed al 70% delle spese scolastiche;
3) Compensazione delle spese di lite”.
Dopodichè, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Le condizioni dell'accordo delle parti, come sopra riportate, sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 16/09/1968 ( ) e , nato a [...] C.F._1 CP_1 il 02/01/1960 ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
24/07/1996.
2) Omologa le condizioni della separazione concordate all'udienza del 12/06/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 148, p. II, serie A dell'anno 1996).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 16/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15575 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Girolama Di Giovanni, presso il cui studio a Palermo, via
Val Di Mazara n. 27, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Catalano, presso il cui studio a Palermo, via Del
Bersagliere n.8, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Separazione coniugi
CONCLUSIONI: come da accordo di cui al verbale di udienza del 12/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 24/07/1996 e di aver generato i figli CP_1
(03/04/1999), (07/05/2003) e (30/07/2012), ha chiesto la Per_1 Per_2 Per_3 pronuncia della separazione, l'affidamento congiunto della figlia minore, con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre e l'onere a carico del resistente di versare un assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei tre
1 figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento per sè di €
200,00 al mese.
All'udienza del 12/06/2025, alla presenza anche del resistente e del suo CP_1 difensore, costituito formalmente in giudizio con successiva comparsa, le parti raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
In particolare, dopo aver precisato che vive nella casa di sua proprietà CP_1 sita a Palermo, via Alagna n. 19, mentre vive nella casa di sua Parte_1 proprietà sita a Palermo, via Orsi n. 81, insieme alla figlia minore e agli altri due figli maggiorenni, i coniugi hanno concordato quanto segue:
“1) Affidamento congiunto della figlia minore , nata a [...] il Persona_4
30/07/2012, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, salvo diversi accordi tra le parti, con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana e fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica sera;
festività alternate;
durante l'estate, due periodi di sette giorni consecutivi uno nel mese di luglio e uno nel mese di agosto;
2) Obbligo da parte di di versare a la somma di CP_1 Parte_1 euro 200,00 per il mantenimento della figlia , euro 200,00 per il mantenimento Per_3 della figlia , maggiorenne e non indipendente, ed euro 100,00 a titolo di assegno Per_2 di mantenimento per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo del Tribunale del 02/07/2019 ed al 70% delle spese scolastiche;
3) Compensazione delle spese di lite”.
Dopodichè, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Le condizioni dell'accordo delle parti, come sopra riportate, sono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
2 1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 16/09/1968 ( ) e , nato a [...] C.F._1 CP_1 il 02/01/1960 ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
24/07/1996.
2) Omologa le condizioni della separazione concordate all'udienza del 12/06/2025 e riportate in parte motiva.
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 148, p. II, serie A dell'anno 1996).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 16/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3