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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13328/2024 V.G. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/11/2024 da
1) Parte_1
nato Magenta il 27/09/1965 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], con gli Avv.ti Simona Gambini e Dora Manfredi presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata Magenta il 18/12/1968 cittadina italiana pagina 1 di 8 Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] (MI) con l'avv. Luca Cislaghi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 16 luglio 1994 in Magenta (MI) optando per il regime della comunione dei beni, atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Magenta al n. 62, Parte II, serie A, anno 1994; separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 16 novembre 2015, omologato dal
Tribunale di Pavia in data 14 dicembre 2015 con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e nato a Parte_3 Parte_4
Magenta (MI) il 6 maggio 2008, entrambi cittadini italiani
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La signora continuerà ad abitare nella casa coniugale. Parte_2
2) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la _4
madre, signora Parte_2
3) Con riferimento al figlio minore, entrambi i genitori prenderanno di comune accordo tutte le decisioni di maggior rilevanza relative all'istruzione, educazione e salute, con facoltà di esercizio separato solo in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
4) In caso di disaccordo tra i genitori, valgano le seguenti modalità e tempistiche di frequentazione tra il figlio minore ed il genitore non convivente: _4
- una sera alla settimana, con cadenza modificabile con congruo preavviso in ragione delle esigenze lavorative del padre, il minore dormirà presso l'abitazione del signor che lo _4 Parte_1 preleverà dall'abitazione della signora alle ore 18.00 e lo accompagnerà la mattina Parte_2
successiva a scuola, ovvero dalla madre qualora non si tenga lezione;
- il minore trascorrerà i fine settimana alterni con il padre, il quale lo terrà con sé dalle ore _4
18.00 del venerdì fino al lunedì mattina, con impegno, nel periodo scolastico, ad accompagnarlo a scuola;
pagina 2 di 8 - il sig. in caso di impedimento a tenere con sé il figlio nei giorni concordati, Parte_1 _4
dovrà comunicarlo alla sig.ra entro le ore 12.00 del giorno precedente;
Parte_2
- trascorrerà le festività previste dal calendario scolastico (quali Pasqua, Santo Patrono, _4
Immacolata, Ognissanti, Festa della Repubblica, festa dei Lavoratori, Festa della Liberazione, e relativi eventuali ponti a dette feste collegati ed ogni altra festività qui non espressamente richiamata), con l'uno o l'altro genitore, ad anni alterni;
- le vacanze natalizie verranno trascorse da una settimana con la madre ed una con il padre _4
(dal 24.12 al 31.12 e dal 01.01 al 06.01) ad anni alterni;
- vacanze estive: fatti salvi diversi accordi tra le parti, il figlio trascorrerà un periodo di _4
vacanza con ciascun genitore per un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (dal 15 giugno al 15 settembre), da concordare tra le parti con congruo anticipo. Durante detto periodo i diritti di visita reciproci sono sospesi. Resta inteso che qualora il figlio trascorra più di 2 settimane di vacanza con ciascun genitore, l'altro _4
genitore potrà esercitare il proprio diritto di visita.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore , l'importo mensile di Euro 800,00 (ottocento/00) da versarsi _4
entro il giorno 16 di ogni mese a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà ridotto ad euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) nel caso in cui dovesse percepire la pensione di invalidità civile. A tal fine i genitori si attiveranno entrambi _4
per presentare domanda presso le competenti sedi al compimento del diciottesimo anno di età. Detta somma è da intendersi soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
6) Con riferimento al figlio , il sig. contribuirà, nella misura del 50%, al _4 Parte_1 pagamento delle spese extra assegno secondo le “Linee guide spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 8 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, Parte_1 Parte_2
l'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00), da versarsi entro il giorno 16 di ogni mese a far data dal mese successivo al deposito della sentenza, fino a quando la stessa non percepirà il trattamento previdenziale/pensionistico. Detta somma è da intendersi soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
8) L'assegno unico INPS verrà richiesto dalla signora e dalla stessa interamente percepito e Pt_2
trattenuto e, a tal fine, il signor si impegna a sottoscrivere qualsivoglia documento, Pt_1
pagina 4 di 8 dichiarazione, rinuncia si rendesse necessaria alla richiesta diretta della signora senza nulla Pt_2
pretendere; le detrazioni per il figlio competeranno ai genitori al 50% ciascuno. _4
9) I signori e - al solo scopo di risolvere la crisi tra loro insorta Parte_1 Parte_2
relativa a contrasti economici - hanno deciso di prevedere il seguente accordo patrimoniale. Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra che accetta, entro 6 mesi dalla Parte_1 Parte_2
pubblicazione della sentenza, senza corrispettivo alcuno, il 50% di sua proprietà dei seguenti beni immobili:
A) appartamento al piano primo di tre locali, cucina e doppi servizi ed annesso vano di cantina al piano interrato facente parte del fabbricato in Comune di Robecco Sul Naviglio (MI), Via Falcone n. 3, il tutto censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 6, Mappale 370, Sub. 5 – Via
Falcone n. 3 – piani primo e sotterraneo primo – categoria A/2 – classe terza - vani 5,5.
B) box autorimessa al piano seminterrato, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
Foglio 6, Mappale 370, Sub. 11 – Via Falcone n.
3 - piano sotterraneo primo – categoria C/6 – classe sesta- mq 30.
Le spese notarili e quant'altro necessario per il trasferimento della citata quota saranno a carico della sig.ra Parte_2
Il trasferimento del diritto di proprietà viene concordato in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del dissidio insorto tra i coniugi e sarà esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art.19 L.898/70 e succ. modif. ed alla Circolare dell'Agenzia della Entrate n.27/E del
21 giugno 2012.
10) Il contratto di conto corrente n. 066/387172 in essere presso l'istituto bancario FIDEURAM
Agenzia di MILANO ed intestato ad entrambi i coniugi è stato estinto in data 01/06/2024 ed il saldo è stato regolato di comune accordo.
11) Il mutuo gravante sulla casa coniugale, a carico del sig. è stato estinto anticipatamente Pt_1
dallo stesso in data 02/05/2024.
12) Il sig. e la sig.ra esprimono reciproco assenso al rilascio di Parte_1 Parte_2
documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
13) Ogni parte provvederà al pagamento delle spese e dei compensi professionali del proprio legale con riferimento al presente procedimento.
pagina 5 di 8 14) Avendo regolato ogni altro rapporto, i coniugi dichiarano di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 16 luglio 1994 in Magenta (MI), atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Magenta al n. 62, Parte II, serie A, anno 1994, tra e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 6 di 8 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magenta (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Corbetta dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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