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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 422/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 422/2024 R.G., avente come oggetto: “adozione di maggiorenne”
promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.6.1975, difeso in proprio ed elettivamente domiciliato a Brescia, presso il proprio studio, come da procura in calce al ricorso per l'adozione di:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
9.5.1992
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.1.2024, chiedeva di adottare Parte_1 ai sensi degli artt. 291 ss c.c. Parte_2
All'udienza del 19.6.2024 comparivano l'adottante e l'adottanda, che prestavano il loro consenso, oltreché moglie di e madre di Parte_3 Parte_1 [...] che davano il proprio assenso, e, acquisite le informazioni di polizia Pt_2 sull'adottante, il Giudice, all'udienza del 13.11.2024, celebrata in modalità cartolare, rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, , e Parte_1 quello dell'adottanda, l'adottanda è di stato libero, come da lei dichiarato Parte_2 all'udienza del 19.6.2024 e certificato dal documento n. 4 allegato al ricorso.
È stato manifestato altresì l'assenso di madre biologica dell'adottanda e Parte_3 moglie dell'adottando dal 2.4.2016 (cfr. certificato di matrimonio di cui al doc. n. 2 allegato al ricorso), mentre il padre biologico dell'adottanda, è deceduto Persona_1 in data 5.8.1994 (cfr. certificato di morte di cui al doc. n. 7 al ricorso).
Il ricorrente, inoltre, è nato nel 1975, mentre l'adottanda è nata nel 1992, pertanto, fra adottante e adottanda risulta una differenza di età di diciassette anni invece che quella di diciotto prescritta dall'art. 291 c.c. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5/2024, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 2 Cost., dell'art. 291, comma 1, c.c. proprio nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al
Giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Tale è il caso di specie, in cui la differenza di età fra le parti è inferiore di un solo anno rispetto alla prescrizione legislativa e l'adottante è già parte del nucleo familiare dell'adottanda, in quanto marito della madre biologica di quest'ultima dal 2.4.2016 e con loro convivente dal 2015.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi di in Parte_2 primo luogo, da un punto di vista affettivo, considerato che l'adottante è marito della sua madre biologica e con loro convivente sin dal 2015, quindi fa già parte del suo nucleo familiare.
L'adozione conviene ad anche da un punto di vista economico e sociale, Parte_2 poiché, dalle informazioni di polizia assunte, è emerso che l'adottante risulta espletare la professione di avvocato ed essere esente da pregiudizi penali e di polizia.
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultima e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che “l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto”
(cfr. Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione, l'adottata, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il cognome
”, che aggiungerà al proprio “ : la Corte Costituzionale, con Pt_1 Pt_2 sentenza n. 135/2023, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c. (secondo cui l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio) nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se
2 entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, circostanza verificatasi nel caso di specie (cfr. verbale dell'udienza del 19.6.2024).
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, attesa la natura non contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia fa luogo all'adozione di (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...], da parte di C.F._2
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.6.1975;
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante, ”, aggiungendolo Pt_1 al proprio, “ , così che ella assuma il cognome ”. Pt_2 Parte_4
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui l'atto di nascita dell'adottata è stato trascritto, per l'annotazione a margine dell'atto stesso.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 12.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio composto dai seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 422/2024 R.G., avente come oggetto: “adozione di maggiorenne”
promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.6.1975, difeso in proprio ed elettivamente domiciliato a Brescia, presso il proprio studio, come da procura in calce al ricorso per l'adozione di:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
9.5.1992
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13.1.2024, chiedeva di adottare Parte_1 ai sensi degli artt. 291 ss c.c. Parte_2
All'udienza del 19.6.2024 comparivano l'adottante e l'adottanda, che prestavano il loro consenso, oltreché moglie di e madre di Parte_3 Parte_1 [...] che davano il proprio assenso, e, acquisite le informazioni di polizia Pt_2 sull'adottante, il Giudice, all'udienza del 13.11.2024, celebrata in modalità cartolare, rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione.
* * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta.
Sono stati, infatti, manifestati il consenso dell'adottante, , e Parte_1 quello dell'adottanda, l'adottanda è di stato libero, come da lei dichiarato Parte_2 all'udienza del 19.6.2024 e certificato dal documento n. 4 allegato al ricorso.
È stato manifestato altresì l'assenso di madre biologica dell'adottanda e Parte_3 moglie dell'adottando dal 2.4.2016 (cfr. certificato di matrimonio di cui al doc. n. 2 allegato al ricorso), mentre il padre biologico dell'adottanda, è deceduto Persona_1 in data 5.8.1994 (cfr. certificato di morte di cui al doc. n. 7 al ricorso).
Il ricorrente, inoltre, è nato nel 1975, mentre l'adottanda è nata nel 1992, pertanto, fra adottante e adottanda risulta una differenza di età di diciassette anni invece che quella di diciotto prescritta dall'art. 291 c.c. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5/2024, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 2 Cost., dell'art. 291, comma 1, c.c. proprio nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al
Giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. Tale è il caso di specie, in cui la differenza di età fra le parti è inferiore di un solo anno rispetto alla prescrizione legislativa e l'adottante è già parte del nucleo familiare dell'adottanda, in quanto marito della madre biologica di quest'ultima dal 2.4.2016 e con loro convivente dal 2015.
Dai fatti emerge che l'istanza di adozione è conforme agli interessi di in Parte_2 primo luogo, da un punto di vista affettivo, considerato che l'adottante è marito della sua madre biologica e con loro convivente sin dal 2015, quindi fa già parte del suo nucleo familiare.
L'adozione conviene ad anche da un punto di vista economico e sociale, Parte_2 poiché, dalle informazioni di polizia assunte, è emerso che l'adottante risulta espletare la professione di avvocato ed essere esente da pregiudizi penali e di polizia.
Il fascicolo è stato messo in visibilità al P.M. che non ha fatto pervenire parere contrario.
Non sussistono, pertanto, dubbi sui vantaggi che deriverebbero per l'adottanda con l'adozione, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra quest'ultima e l'adottante che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare;
l'adozione di maggiorenne, assume infatti funzioni nuove rispetto a quella tradizionale, avendo la giurisprudenza da tempo precisato che “l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio" ma anche quella di "consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto”
(cfr. Cass. Sez. I, 3.2.2006, n. 2426).
Con l'adozione, l'adottata, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c., assumerà il cognome
”, che aggiungerà al proprio “ : la Corte Costituzionale, con Pt_1 Pt_2 sentenza n. 135/2023, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c. (secondo cui l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio) nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se
2 entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, circostanza verificatasi nel caso di specie (cfr. verbale dell'udienza del 19.6.2024).
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, attesa la natura non contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia fa luogo all'adozione di (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...], da parte di C.F._2
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.6.1975;
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante, ”, aggiungendolo Pt_1 al proprio, “ , così che ella assuma il cognome ”. Pt_2 Parte_4
Manda alla Cancelleria per la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c. e per la comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui l'atto di nascita dell'adottata è stato trascritto, per l'annotazione a margine dell'atto stesso.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 12.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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