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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2026, n. 19391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19391 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 387/2026 CC - 18/03/2026 R.G.N. 2562/2026 sul ricorso proposto da: MU PR UT nato a [...]( ROMANIA) il 07/01/2005 avverso l'ordinanza del 11/11/2025 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO Penale Sent. Sez. 4 Num. 19391 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 18/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 19 ottobre 2025 dal GIP presso il locale Tribunale nei confronti di NT CI ON, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato in ordine a plurime ipotesi del reato previsto dall'art.73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con condotte consistite nella cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Il Tribunale ha premesso l'esposizione del fatto, come desumibile sulla base degli atti di indagine, rilevando che il ricorrente rispondeva di plurime ipotesi di cessione di hashish e marijuana nei confronti di giovani studenti, come evidenziato dalle immagini estrapolate dalle telecamere nel sito di spaccio (posto nell'area antistante all'edificio della ex Standa e dell'esercizio commerciale Burger King), nonché dai messaggi telefonici tratti dai telefoni in uso all'indagato e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti. Ritenendo, quindi, sussistente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ha contestualmente ritenuto integrato quello delle esigenze cautelari, stante il concreto ed attuale pericolo di recidiva, valutando come idonea la misura degli arresti domiciliari, in grado di assicurare l'allontanamento del prevenuto dal circuito di spaccio. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 292, 274 lett. c) e 275 cod.proc.pen. e la nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Si assume che l'ordinanza impugnata ha affermato il rischio di reiterazione del reato in assenza di qualsivoglia verifica concreta della sua attualità, limitandosi a richiamare formule generiche o stereotipate. Si rileva che l'ultimo episodio contestato risale ad un arco temporale significativamente antecedente all'adozione della misura, che non emergono segnali di stabilità e continuità dell'attività illecita e che tutte le perquisizioni personali e domiciliari hanno dato esito negativo. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod.proc.pen. deducendo la motivazione apparente e tautologica sulle esigenze cautelari, anche in riferimento agli artt. 275 e 292 cod.proc.pen. e l'omessa valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura. 2 Si assume che l'ordinanza non individui la ragione che renderebbe inidonea una misura non custodiale. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria rilevante ai fini cautelari per la mancata considerazione degli elementi a discarico. Si assume che il Tribunale non abbia valutato una serie di elementi che avrebbero imposto una rivalutazione del quadro indiziario quali il carattere sporadico delle condotte, l'assenza degli elementi connotanti uno spaccio organizzato, incidendo tale valutazione sull'intensità delle esigenze cautelari. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per l'erronea esclusione della lieve entità rilevante anche in sede cautelare. Si assume che il Tribunale ha escluso l'ipotesi di lieve entità in modo apodittico riflettendosi tale valutazione sull'intero impianto cautelare. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 121 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale, con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e immuni da vizi logici, ha formulato un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sulla base degli elementi univoci rappresentati dalla oggettiva gravità dei fatti ascritti, avendo il ricorrente eletto quale luogo di spaccio abituale una piazza adiacente alle scuole, e dalla loro reiterazione, ritenuti logicamente come indice dell'inserimento dell'indagato in contesti più ampi di narcotraffico. 2. Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato. Con riguardo al profilo della scelta della misura, deve rilevarsi che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se, come nel caso di specie, congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesimo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura non custodiale (Sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Rv. 271686). C Il C ns•gliere estensor, Il P legdé rit,1 AR EL hanfra AZ 4 Nella specie il Tribunale, ponendo in rilievo l'intensità del rischio di recidiva specifica ha ritenuto che l'applicazione di misure non custodiali non potesse ritenersi idonea a garantire l'allontanamento dal contesto illecito nel quale erano state consumate le condotte ascritte, alla luce dell'esigenza di interrompere qualsiasi contatto con ambienti esterni idonei a consentire la commissione di reati della medesima specie, tenuto conto della intensa capacità criminale dimostrata dall'indagato. 3. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per le medesime ragioni. Ed invero la prima censura, nel dolersi della mancata considerazione degli "elementi a discarico" addotti dalla difesa dell'indagato da parte del Tribunale in realtà non si confronta adeguatamente con il tessuto motivatorio dell'ordinanza impugnata che ha affrontato e risolto i temi prospettati risultando quindi il motivo aspecifico e come tale inammissibile. Ed invero, nel tracciare il quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato, l'ordinanza impugnata ha valorizzato le immagini di videosorveglianza, le conversazioni con gli acquirenti nonchè un ingente materiale multinnediale riproducente lo stupefacente del tipo marijuana ed hashish inoltrato ai diversi o contatti tra cui in particolare un immagine che ritrae il NT con lo stupefacente in mano Analogamente, nell'invocare la derubricazione della fattispecie contestata in quella meno grave, il ricorrente non si misura con la valutazione del Tribunale circa la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti operata dal IF sulla serialità delle condotte, sul dato ponderale che implica anche il collegamento con gli ambienti malavitosi del narcotraffico nonché sulla circostanza che l'attività di spaccio si svolgesse dinanzi alle scuole. 5. In conclusione;
il ricorso, manifestamente infondato/ va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18.3.2026
lette le conclusioni del PG ALDO ESPOSITO Penale Sent. Sez. 4 Num. 19391 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 18/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 19 ottobre 2025 dal GIP presso il locale Tribunale nei confronti di NT CI ON, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato in ordine a plurime ipotesi del reato previsto dall'art.73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con condotte consistite nella cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Il Tribunale ha premesso l'esposizione del fatto, come desumibile sulla base degli atti di indagine, rilevando che il ricorrente rispondeva di plurime ipotesi di cessione di hashish e marijuana nei confronti di giovani studenti, come evidenziato dalle immagini estrapolate dalle telecamere nel sito di spaccio (posto nell'area antistante all'edificio della ex Standa e dell'esercizio commerciale Burger King), nonché dai messaggi telefonici tratti dai telefoni in uso all'indagato e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti. Ritenendo, quindi, sussistente il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ha contestualmente ritenuto integrato quello delle esigenze cautelari, stante il concreto ed attuale pericolo di recidiva, valutando come idonea la misura degli arresti domiciliari, in grado di assicurare l'allontanamento del prevenuto dal circuito di spaccio. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 292, 274 lett. c) e 275 cod.proc.pen. e la nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Si assume che l'ordinanza impugnata ha affermato il rischio di reiterazione del reato in assenza di qualsivoglia verifica concreta della sua attualità, limitandosi a richiamare formule generiche o stereotipate. Si rileva che l'ultimo episodio contestato risale ad un arco temporale significativamente antecedente all'adozione della misura, che non emergono segnali di stabilità e continuità dell'attività illecita e che tutte le perquisizioni personali e domiciliari hanno dato esito negativo. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod.proc.pen. deducendo la motivazione apparente e tautologica sulle esigenze cautelari, anche in riferimento agli artt. 275 e 292 cod.proc.pen. e l'omessa valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura. 2 Si assume che l'ordinanza non individui la ragione che renderebbe inidonea una misura non custodiale. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria rilevante ai fini cautelari per la mancata considerazione degli elementi a discarico. Si assume che il Tribunale non abbia valutato una serie di elementi che avrebbero imposto una rivalutazione del quadro indiziario quali il carattere sporadico delle condotte, l'assenza degli elementi connotanti uno spaccio organizzato, incidendo tale valutazione sull'intensità delle esigenze cautelari. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per l'erronea esclusione della lieve entità rilevante anche in sede cautelare. Si assume che il Tribunale ha escluso l'ipotesi di lieve entità in modo apodittico riflettendosi tale valutazione sull'intero impianto cautelare. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 121 cod.proc.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale, con considerazioni di merito non censurabili in questa sede e immuni da vizi logici, ha formulato un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sulla base degli elementi univoci rappresentati dalla oggettiva gravità dei fatti ascritti, avendo il ricorrente eletto quale luogo di spaccio abituale una piazza adiacente alle scuole, e dalla loro reiterazione, ritenuti logicamente come indice dell'inserimento dell'indagato in contesti più ampi di narcotraffico. 2. Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato. Con riguardo al profilo della scelta della misura, deve rilevarsi che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità, se, come nel caso di specie, congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato medesimo all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura non custodiale (Sez.3, n.7268 del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez.6, n. 53026 del 21/11/2017, Rv. 271686). C Il C ns•gliere estensor, Il P legdé rit,1 AR EL hanfra AZ 4 Nella specie il Tribunale, ponendo in rilievo l'intensità del rischio di recidiva specifica ha ritenuto che l'applicazione di misure non custodiali non potesse ritenersi idonea a garantire l'allontanamento dal contesto illecito nel quale erano state consumate le condotte ascritte, alla luce dell'esigenza di interrompere qualsiasi contatto con ambienti esterni idonei a consentire la commissione di reati della medesima specie, tenuto conto della intensa capacità criminale dimostrata dall'indagato. 3. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per le medesime ragioni. Ed invero la prima censura, nel dolersi della mancata considerazione degli "elementi a discarico" addotti dalla difesa dell'indagato da parte del Tribunale in realtà non si confronta adeguatamente con il tessuto motivatorio dell'ordinanza impugnata che ha affrontato e risolto i temi prospettati risultando quindi il motivo aspecifico e come tale inammissibile. Ed invero, nel tracciare il quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato, l'ordinanza impugnata ha valorizzato le immagini di videosorveglianza, le conversazioni con gli acquirenti nonchè un ingente materiale multinnediale riproducente lo stupefacente del tipo marijuana ed hashish inoltrato ai diversi o contatti tra cui in particolare un immagine che ritrae il NT con lo stupefacente in mano Analogamente, nell'invocare la derubricazione della fattispecie contestata in quella meno grave, il ricorrente non si misura con la valutazione del Tribunale circa la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti operata dal IF sulla serialità delle condotte, sul dato ponderale che implica anche il collegamento con gli ambienti malavitosi del narcotraffico nonché sulla circostanza che l'attività di spaccio si svolgesse dinanzi alle scuole. 5. In conclusione;
il ricorso, manifestamente infondato/ va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18.3.2026