Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2026, n. 19391
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Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e nullità per difetto di motivazione sulle esigenze cautelari

    Il Tribunale ha formulato un giudizio di attualità e concretezza delle esigenze cautelari sulla base degli elementi univoci rappresentati dalla oggettiva gravità dei fatti ascritti (luogo di spaccio abituale adiacente alle scuole) e dalla loro reiterazione, ritenuti indice dell'inserimento dell'indagato in contesti più ampi di narcotraffico.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per apparenza e tautologia sulle esigenze cautelari e omessa valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura

    L'apprezzamento della pericolosità dell'indagato è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato con specifico riferimento alla prognosi negativa in ordine all'attitudine dell'indagato all'effettivo rispetto delle prescrizioni connesse all'applicazione di una misura non custodiale. Il Tribunale ha ritenuto che misure non custodiali non potessero ritenersi idonee a garantire l'allontanamento dal contesto illecito.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria per mancata considerazione degli elementi a discarico

    Il motivo è inammissibile poiché non si confronta adeguatamente con il tessuto motivatorio dell'ordinanza impugnata che ha affrontato e risolto i temi prospettati valorizzando immagini di videosorveglianza, conversazioni con acquirenti e materiale multimediale riproducente stupefacente.

  • Inammissibile
    Violazione di legge per errata esclusione della lieve entità

    Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente non si misura con la valutazione del Tribunale circa la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti operata dal GIP sulla serialità delle condotte, sul dato ponderale e sulla circostanza che l'attività di spaccio si svolgesse dinanzi alle scuole.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/05/2026, n. 19391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19391
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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