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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/11/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5432/2021 e 5459/2021
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5432/2021
tra
Oggi 6 novembre 2025, alle ore 10:40, innanzi al Giudice, dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi:
Per l'avv. CICERO RITA. Parte_1
Per l'avv. SALVATORE BOSCARINO in sostituzione dell'avv. Gargani Benedetto e CP_1
dell'avv. Gargani Guido.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e verbali e in particolare alle note conclusionali da ultimo depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 1 di 8 N. R.G. 5432/2021 e 5459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai n. r.g. 5432/2021 e 5459/2021 promosse da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. CICERO RITA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), quale mandataria di in persona del legale CP_2 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Solarino (SR), via Ruggero VII, 5 presso lo pagina 2 di 8 studio dell'avv. Santi Milardo;
rappresentata e difesa dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv.
AL ND giusta procura in atti.
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. GARGANI
ET e GARGANI ID che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
INTERVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del novembre 2021 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1449/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa il 21/9/2021 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2387/2021 su ricorso di con il quale le è stato ordinato il pagamento Parte_2
della complessiva somma di € 970.304,13 oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese legali in qualità di fideiussore della Parte_3
Parte opponente eccepiva: 1) il difetto di titolarità del credito in capo a 2) il difetto di CP_1
legittimazione attiva di che agisce in qualità di mandataria di 3) Parte_2 CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità della clausola a prima richiesta;
4) il difetto di legittimazione attiva specificamente nei confronti dei garanti;
5) l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per violazione dell'art. 1955 c.c.; 6) il mancato perfezionamento del contratto di mutuo;
7)
Par l'indeterminatezza della somme richieste;
8) la difformità tra dichiarato e TAEG applicato.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita quale mandataria di chiedendo il CP_2 CP_1
pagina 3 di 8 rigetto della spiegata opposizione perché infondata.
Concessa la provvisoria esecutività e assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie si è
costituita in giudizio in qualità di nuova mandataria di Controparte_3 CP_1
Al presente procedimento è stato riunito quello iscritto al n. R.G. 5459/2021 in quanto trattasi della medesima opposizione depositata due volte.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In ordine alla prima eccezione formulata dall'opponente e relativa alla mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio dalla Banca Agricola Popolare di
Ragusa a favore di con contratto del 9 agosto 2018, la stessa risulta infondata atteso che è CP_1
stata prodotta una dichiarazione della banca cedente in ordine all'intervenuta cessione (vd. Doc. 6
allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta). In ogni caso la prova dell'intervenuta cessione si poteva già ricavare per presunzioni dal fatto che la società opposta ha prodotto la documentazione contrattuale e di corrispondenza (vd. fascicolo monitorio) il cui possesso è indice dell'avvenuta cessione attesa la previsione di cui all'art. 1262 c.c. secondo cui il creditore deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito. Invero, nel caso in cui intervenga cessione di credito,
deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c. Tanto precisato, è ragionevole ritenere che, nel corso dei vari passaggi, la cessionaria abbia via via ottenuto dalla cedente la copia del finanziamento e l'estratto riepilogativo del debito facente capo all'ingiunto. La consegna di tale documentazione contrattuale, effettuata infine in favore della opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata di volta in volta la volontà di trasferire il credito. Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documentazione, una volta acclarato il perfezionamento delle vicende traslative sopra delineate. Non
pagina 4 di 8 può pertanto dubitarsi del fatto che le varie società di volta in volta avvicendatesi abbiano acquisito la disponibilità della documentazione sopra richiamata nella qualità di cessionarie (cfr. Cass. Civ. Sez. III
31.1.2019, n. 2780, in cui il possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”).
Infondata risulta l'ulteriore eccezione relativa alla mancanza di prova della qualità di mandataria di
[...]
atteso che è stata depositata la procura notarile a rogito Notaio dott. Parte_2 Persona_1
Rep. n. 300732 Racc n. 33284, registrata a Pordenone il 7.02.2019 al n. 2050 serie 1T (vd. doc. n. 2).
L'opponente deduce ancora l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. atteso che nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione il creditore, che con lettera del luglio 2014 ha dichiarato la decadenza del beneficio del termine nei confronti di , non ha proposto le sue istanze contro il debitore e Parte_3
né le ha con diligenza continuate. Secondo le deduzioni di parte opponente, inoltre, non varrebbe ad escludere l'applicazione dell'art. 1957 c.c. la clausola di cui all'art. 5 del contratto che prevede che “Il
Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole…” atteso che la clausola di pagamento a prima richiesta è nulla trattandosi di contratto concluso con un consumatore e, quindi, sottoposto alla disciplina in materia di clausole vessatorie.
Sul punto parte opposta rileva che la presenza della suddetta clausola “a prima richiesta” vale a qualificare il contratto oggetto dell'odierno giudizio come forma atipica di garanzia sganciata dallo schema dell'accessorietà che caratterizza il rapporto fideiussione – obbligazione principale e rende,
pertanto, inapplicabile la previsione di cui all'art. 1957 c.c..
L'eccezione di decadenza è fondata.
Sul punto non colgono nel segno le difese di parte opposta atteso che la disposizione negoziale che pagina 5 di 8 prevede il pagamento “a prima richiesta” comporta che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. possa essere impedita dalla proposizione di una semplice richiesta scritta stragiudiziale. Infatti secondo costante giurisprudenza la superiore clausola, pur se inidonea ad attribuire natura autonoma alla garanzia, vale ad introdurre una parziale deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. - in relazione alla parte in cui esso, per comune interpretazione, impone a chi intenda evitare la decadenza dalla fideiussione di attivarsi in via giudiziale – e consente correlativamente al creditore garantito di salvaguardare i propri diritti nei confronti del garante avanzando semplice richiesta scritta nei confronti di quest'ultimo.
Si legge infatti in una recentissima pronuncia che “deve ritenersi – in conformità all'orientamento della
Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e
6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del
resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita pagina 6 di 8 nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”,
potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010). In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti,
con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché
tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente –
un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.2.2024, n. 328; in senso analogo v. le successive App. Catania Sez. I 6.3.2024, n. 406, App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433, e App. Catania
Sez. I 9.4.2024, n. 606). pagina 7 di 8 Ebbene nel caso di specie va dichiarata la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. non essendo stata fornita prova che il creditore si sia attivato (in via giudiziale o stragiudiziale) nel termine semestrale.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, revocato nei confronti dell'odierna opponente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché
all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 (parametri minimi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della natura del giudizio per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1449/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 21/9/2021 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2387/2021
LIMITATAMENTE all'ingiunzione emessa nei confronti di;
Parte_1
- condanna e in solido al Parte_2 Controparte_3
pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi €
7.831,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 06/11/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5432/2021
tra
Oggi 6 novembre 2025, alle ore 10:40, innanzi al Giudice, dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi:
Per l'avv. CICERO RITA. Parte_1
Per l'avv. SALVATORE BOSCARINO in sostituzione dell'avv. Gargani Benedetto e CP_1
dell'avv. Gargani Guido.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e verbali e in particolare alle note conclusionali da ultimo depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 1 di 8 N. R.G. 5432/2021 e 5459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte ai n. r.g. 5432/2021 e 5459/2021 promosse da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. CICERO RITA che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), quale mandataria di in persona del legale CP_2 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Solarino (SR), via Ruggero VII, 5 presso lo pagina 2 di 8 studio dell'avv. Santi Milardo;
rappresentata e difesa dall'avv. BARBARO ALESSANDRO e dall'avv.
AL ND giusta procura in atti.
CONVENUTA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. GARGANI
ET e GARGANI ID che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
INTERVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del novembre 2021 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1449/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa il 21/9/2021 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2387/2021 su ricorso di con il quale le è stato ordinato il pagamento Parte_2
della complessiva somma di € 970.304,13 oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese legali in qualità di fideiussore della Parte_3
Parte opponente eccepiva: 1) il difetto di titolarità del credito in capo a 2) il difetto di CP_1
legittimazione attiva di che agisce in qualità di mandataria di 3) Parte_2 CP_1
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e la nullità della clausola a prima richiesta;
4) il difetto di legittimazione attiva specificamente nei confronti dei garanti;
5) l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per violazione dell'art. 1955 c.c.; 6) il mancato perfezionamento del contratto di mutuo;
7)
Par l'indeterminatezza della somme richieste;
8) la difformità tra dichiarato e TAEG applicato.
Radicatosi il contraddittorio si è costituita quale mandataria di chiedendo il CP_2 CP_1
pagina 3 di 8 rigetto della spiegata opposizione perché infondata.
Concessa la provvisoria esecutività e assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie si è
costituita in giudizio in qualità di nuova mandataria di Controparte_3 CP_1
Al presente procedimento è stato riunito quello iscritto al n. R.G. 5459/2021 in quanto trattasi della medesima opposizione depositata due volte.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In ordine alla prima eccezione formulata dall'opponente e relativa alla mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio dalla Banca Agricola Popolare di
Ragusa a favore di con contratto del 9 agosto 2018, la stessa risulta infondata atteso che è CP_1
stata prodotta una dichiarazione della banca cedente in ordine all'intervenuta cessione (vd. Doc. 6
allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta). In ogni caso la prova dell'intervenuta cessione si poteva già ricavare per presunzioni dal fatto che la società opposta ha prodotto la documentazione contrattuale e di corrispondenza (vd. fascicolo monitorio) il cui possesso è indice dell'avvenuta cessione attesa la previsione di cui all'art. 1262 c.c. secondo cui il creditore deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito. Invero, nel caso in cui intervenga cessione di credito,
deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta in conformità alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c. Tanto precisato, è ragionevole ritenere che, nel corso dei vari passaggi, la cessionaria abbia via via ottenuto dalla cedente la copia del finanziamento e l'estratto riepilogativo del debito facente capo all'ingiunto. La consegna di tale documentazione contrattuale, effettuata infine in favore della opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata di volta in volta la volontà di trasferire il credito. Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documentazione, una volta acclarato il perfezionamento delle vicende traslative sopra delineate. Non
pagina 4 di 8 può pertanto dubitarsi del fatto che le varie società di volta in volta avvicendatesi abbiano acquisito la disponibilità della documentazione sopra richiamata nella qualità di cessionarie (cfr. Cass. Civ. Sez. III
31.1.2019, n. 2780, in cui il possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”).
Infondata risulta l'ulteriore eccezione relativa alla mancanza di prova della qualità di mandataria di
[...]
atteso che è stata depositata la procura notarile a rogito Notaio dott. Parte_2 Persona_1
Rep. n. 300732 Racc n. 33284, registrata a Pordenone il 7.02.2019 al n. 2050 serie 1T (vd. doc. n. 2).
L'opponente deduce ancora l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. atteso che nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione il creditore, che con lettera del luglio 2014 ha dichiarato la decadenza del beneficio del termine nei confronti di , non ha proposto le sue istanze contro il debitore e Parte_3
né le ha con diligenza continuate. Secondo le deduzioni di parte opponente, inoltre, non varrebbe ad escludere l'applicazione dell'art. 1957 c.c. la clausola di cui all'art. 5 del contratto che prevede che “Il
Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole…” atteso che la clausola di pagamento a prima richiesta è nulla trattandosi di contratto concluso con un consumatore e, quindi, sottoposto alla disciplina in materia di clausole vessatorie.
Sul punto parte opposta rileva che la presenza della suddetta clausola “a prima richiesta” vale a qualificare il contratto oggetto dell'odierno giudizio come forma atipica di garanzia sganciata dallo schema dell'accessorietà che caratterizza il rapporto fideiussione – obbligazione principale e rende,
pertanto, inapplicabile la previsione di cui all'art. 1957 c.c..
L'eccezione di decadenza è fondata.
Sul punto non colgono nel segno le difese di parte opposta atteso che la disposizione negoziale che pagina 5 di 8 prevede il pagamento “a prima richiesta” comporta che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. possa essere impedita dalla proposizione di una semplice richiesta scritta stragiudiziale. Infatti secondo costante giurisprudenza la superiore clausola, pur se inidonea ad attribuire natura autonoma alla garanzia, vale ad introdurre una parziale deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. - in relazione alla parte in cui esso, per comune interpretazione, impone a chi intenda evitare la decadenza dalla fideiussione di attivarsi in via giudiziale – e consente correlativamente al creditore garantito di salvaguardare i propri diritti nei confronti del garante avanzando semplice richiesta scritta nei confronti di quest'ultimo.
Si legge infatti in una recentissima pronuncia che “deve ritenersi – in conformità all'orientamento della
Suprema Corte - che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Pertanto, il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato, tanto che non può costituire “istanza” ai fini dell'art. 1957 c.c. il precetto non seguito da esecuzione (v. Cass. nn. 25197/2023, 1724/2016, 6823/2001, 203/1997 e
6604/1994). Epperò, la presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta, se non costituisce indice della stipulazione di un contratto autonomo di garanzia, induce comunque a ritenere pattiziamente stabilito che l'iniziativa che il beneficiario della garanzia deve assumere al fine di evitare alla decadenza non debba necessariamente rivestire le forme dell'azione giudiziale, ben potendo costui avanzare “semplice richiesta scritta” al fideiussore il quale, in forza di essa, è obbligato a pagare. Del
resto, la Suprema Corte ha chiarito che: “La deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita pagina 6 di 8 nell'inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”,
potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all'esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola” (v. Cass. n. 84/2010). In conclusione, nel quadro dell'attività di interpretazione del contenuto del contratto devoluta al giudice di merito, ritiene la Corte che le parti,
con la clausola sopra richiamata, stabilendo che il fideiussore sia tenuto a pagare “immediatamente a semplice richiesta scritta della Banca”, abbiano voluto escludere la decadenza con la semplice, purché
tempestiva, richiesta di pagamento in forma scritta, sussistendo – ove si opinasse diversamente –
un'evidente contraddizione fra l'adempimento a prima richiesta e quello subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (così, testualmente, App. Catania Sez. I 21.2.2024, n. 328; in senso analogo v. le successive App. Catania Sez. I 6.3.2024, n. 406, App. Catania Sez. I 11.3.2024, n. 433, e App. Catania
Sez. I 9.4.2024, n. 606). pagina 7 di 8 Ebbene nel caso di specie va dichiarata la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. non essendo stata fornita prova che il creditore si sia attivato (in via giudiziale o stragiudiziale) nel termine semestrale.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, revocato nei confronti dell'odierna opponente.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché
all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 (parametri minimi tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della natura del giudizio per tutte le fasi con esclusione di quella istruttoria non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1449/2021 emesso dal
Tribunale di Siracusa il 21/9/2021 nel procedimento iscritto al n. R.G. 2387/2021
LIMITATAMENTE all'ingiunzione emessa nei confronti di;
Parte_1
- condanna e in solido al Parte_2 Controparte_3
pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che liquida in complessivi €
7.831,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 06/11/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8