Decreto cautelare 28 settembre 2022
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 7 giugno 2023
Sentenza 17 giugno 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 26 settembre 2025
Parere definitivo 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/09/2025, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07553/2025REG.PROV.COLL.
N. 00295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2025, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE CE, non costituito in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 12305/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e lette le conclusioni rassegnate da parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 12305/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal sig. RE CE avverso: i ) la graduatoria di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 2662 posti per vice-ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, come rideterminata con decreto del 5 luglio 2022, nella misura in cui il sig. CE non era stato inserito tra i vincitori; ii ) i decreti del Direttore Centrale del DAGEP del 21 giugno e del 5 luglio 2022 di approvazione e successiva rideterminazione della suddetta graduatoria di merito; iii ) la circolare prot. n. 23868, del 13 luglio 2022 del DAGEP, che aveva disposto l'avvio delle procedure di assegnazione e del corso di formazione per il 28 luglio 2022; iv ) il decreto n. 333-B /12P.7.29, del 31 dicembre 2020, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno aveva indetto il citato concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice-ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, nelle parte in cui non aveva consentito al sig. CE, candidato promosso per meriti straordinari, di indicare nella domanda di partecipazione la sua effettiva di anzianità nel ruolo e nella qualifica di sovrintendente Capo e non aveva previsto che la Commissione esaminatrice, nell'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di servizio, dovesse tenere conto degli effettivi titoli di servizio maturati dai candidati promossi per meriti straordinari ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.P.R. 335/1982, come modificato dalla sentenza n. 224/2020 della Corte Costituzionale; v ) del verbale del 18 giugno 2021, corretto con successivo verbale del 19 luglio 2021, con cui la Commissione esaminatrice del suddetto concorso aveva determinato i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire a ciascuna tipologia di titolo; vi ) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
2. In punto di fatto deve premettersi che il sig. CE, appartenente alla Polizia di Stato, con decreto 30.4.2015, era stato promosso nella qualifica di vice sovraintendente per merito straordinario ex art. 75 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335, con decorrenza economica e giuridica dal 9.4.2025, data del verificarsi dei fatti che avevano dato luogo alla proposta premiale. Con sentenza n. 224/2020 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 75 del D.P.R. n. 335/1982, nella parte in cui non aveva previsto l’allineamento della decorrenza giuridica della promozione a quella più favorevole riconosciuta al personale che aveva conseguito la medesima qualifica all’esito della prima selezione successiva alla data del verificarsi dei fatti a fondamento della promozione. In particolare, la Corte costituzionale aveva ritenuto illegittimo il meccanismo, determinato dal combinato disposto degli artt. 24- quater , comma 7, e 75, comma 1, D.P.R. n. 335/1982, che consentiva ai soggetti promossi in ragione di una procedura selettiva successiva di sopravanzare nell’anzianità nella nuova qualifica – attraverso il meccanismo della retrodatazione della nomina alla data di insorgenza delle vacanze – coloro che erano stati promossi per merito straordinario.
2.2. In relazione alla specifica vicenda all’attenzione del Collegio deve osservarsi che, con decreto n. 333-B /12P.7.29 del 31 dicembre 2020, il Ministero dell'Interno aveva indetto un concorso per titoli per la copertura di n. 2662 posti di vice ispettore riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, di cui, in particolare, n. 1331 posti destinati ai soli sovrintendenti capo (art. 1 comma 2, del bando). Il bando aveva previsto che: i ) la domanda si sarebbe dovuta presentare esclusivamente mediante l'utilizzo della procedura informatica presente sul portale nella sede dedicata ai concorsi (non recante la possibilità di rendere dichiarazioni aggiuntive rispetto a quelle predefinite o di aggiungere note o postille); ii ) i candidati avrebbero dovuto indicare nell’istanza anche “ la data di assunzione, la qualifica rivestita e la data di decorrenza nella qualifica e nel ruolo ” e tutti i titoli che avrebbero inteso sottoporre alla commissione esaminatrice; iii ) la commissione avrebbe dovuto valutare i soli “ titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ”, che fossero stati in essa indicati e fossero risultanti dallo stato matricolare.
2.3. Il sig. CE aveva presentato telematicamente la domanda di partecipazione indicando – nella sezione relativa ai titoli di servizio - la qualifica rivestita e la data di decorrenza della stessa e la collocazione in ruolo, come risultanti dallo stato matricolare e non come a lui effettivamente spettanti in forza della sentenza della Corte Costituzionale.
2.4. Nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale, con ricorso iscritto innanzi al T.A.R. per il Lazio, alcuni appartenenti alla Polizia di Stato promossi per meriti straordinari come il sig. CE avevano impugnato il bando del concorso per 2662 Vice Ispettori del 30 dicembre 2020 deducendone l’illegittimità, per contrasto con l’art. 75, comma 1, D.P.R. n.335/1982, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2020, nelle parti in cui non consentiva ai candidati di dichiarare in seno alla domanda l'effettiva anzianità nel ruolo e nella qualifica e stabiliva i punteggi da assegnare ai titoli di servizio sulla scorta dell’anzianità di ruolo e di qualifica indicate dallo stato matricolare. Il T.A.R. aveva accolto la domanda cautelare ivi articolata e aveva consentito di integrare la domanda di partecipazione al concorso “ mediante indicazione della anzianità di ruolo e di qualifica che a tali ricorrenti sarebbe spettata in virtù dell’allineamento, mediante retrodatazione, della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato acquisita per merito straordinario ”. Con nota del 12.5.2021, l’Amministrazione aveva comunicato di aver avviato “ la procedura di revisione delle singole posizioni giuridiche al fine di provvedere al riallineamento mediante retrodatazione della qualifica di vice sovrintendente, a fini giuridici, a quella riconosciuta al personale che ha conseguito successivamente la stessa qualifica all’esito di procedure concorsuali (in conformità a quanto stabilito dalla pronuncia della Corte costituzionale) ”.
2.5. Con decreto del 21.6.2022 il Ministero aveva approvato la graduatoria di merito del concorso (successivamente rettificata con decreto del 5.7.2022), nella quale il sig. CE si era collocato al posto n. 3910, in posizione non utile per l’assunzione, con il punteggio di 23,856. Con circolare del 13.7.2022 l’Amministrazione aveva disposto l'avvio delle procedure di assegnazione delle sedi dei vincitori della procedura e l'avvio del previsto corso di formazione.
3. Il sig. CE ha impugnato gli atti indicati al punto 1 della presente sentenza deducendo l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione per non aver tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale in relazione ai candidati promossi alla qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, conferendo un minor punteggio per anzianità complessiva nel ruolo dei soprintendenti.
4. Il T.A.R. ha accolto il ricorso osservando che: i ) oggetto della domanda non era l’accertamento del diritto del sig. CE alla retrodatazione della sua nomina per merito straordinario nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ma l’annullamento del bando di concorso interno nella parte in cui non aveva previsto meccanismi di riallineamento dell’anzianità dei candidati promossi per merito straordinario secondo il principio affermato dalla; ii ) tale differenza era di particolare rilievo in quanto, secondo il parere reso dal Consiglio di Stato (Sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1984) le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate si consolidano resistendo anche alle pronunce della Corte Costituzionale ma, nel caso di specie, non si trattava di mettere in discussione l’assetto del ruolo ma di tener conto della sentenza della Corte nella predisposizione dei bandi successivi al deposito di tale sentenza, anche al fine di non perpetuare irragionevolmente gli effetti della disparità censurata dalla sentenza n. 224/2020; iii ) il dovere dell’Amministrazione di tener conto della sentenza della Corte si imponeva in ragione del precetto secondo cui “ le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione ” (art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87), del principio tempus regit actum (secondo cui l’azione amministrativa deve conformarsi al quadro normativo vigente al momento in cui la stessa è espletata), del dictum della pronuncia della Corte costituzionale n. 224/2020 (che aveva individuato in via generale lo strumento del riallineamento delle anzianità nel ruolo come meccanismo di correzione delle irragionevoli discriminazioni determinate dal combinato disposto degli artt. 24- quater , comma 7, e 75, comma 1, d.P.R. n.335/1982), e, in ultimo, del dovere di tutti gli organi dello Stato di adoperarsi al fine di consentire il superamento di una situazione di irragionevole discriminazione già accertata da una pronuncia della Corte costituzionale.
4.1. Operata questa generale premessa il T.A.R. ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui il sig. CE aveva dedotto l’illegittimità del bando di concorso e della conseguente graduatoria, per non aver consentito di far valere – “ virtualmente ” e ai limitati fini della procedura – un’anzianità nel ruolo dei sovrintendenti calcolata secondo il principio di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020, ovvero per non aver previsto, sempre ai limitati fini della procedura concorsuale, un meccanismo di riallineamento dell’anzianità che avesse consentito di non continuare a subire (in sede concorsuale e, quindi, solamente pro futuro ) l’irragionevole discriminazione acclarata dalla sentenza n. 224/2020. In particolare, secondo il T.A.R.: i ) dalle regole e dai principi generali indicati discendeva l’obbligo per l’Amministrazione di applicare il meccanismo di riallineamento nell’ambito di attività amministrative che lungi dall’incidere irragionevolmente su rapporti esauriti, erano orientate al futuro, tra cui l’indizione di un bando di concorso; ii ) l’indizione di una procedura concorsuale interna per l’accesso al ruolo dei viceispettori (e la determinazione dei titoli valutabili nell’ambito della stessa) non incideva in alcun modo sulla collocazione dei potenziali candidati nel ruolo di provenienza (ovvero in quello dei sovrintendenti), e, quindi, non avrebbe inciso sugli assetti amministrativi consolidati nel tempo; iii ) l’avvenuto consolidamento delle diverse posizioni nel ruolo dei sovrintendenti conseguente all’inoppugnabilità dei decreti di nomina, non poteva costituire un limite alla successiva attività che l’amministrazione aveva il dovere di porre in essere su tratti liberi dell’azione amministrativa e senza incidere su posizioni consolidate, alla luce delle sopravvenienze normative verificatesi (in applicazione del principio tempus regit actum ); sopravvenienze tra cui rientrava il mutamento della situazione normativa ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020; iv ) non poteva ritenersi che un meccanismo di riallineamento avrebbe inciso sull’affidamento maturato dagli altri candidati in relazione alla loro specifica posizione nel ruolo dei sovrintendenti, atteso che tale affidamento consisteva solo nella garanzia di non veder modificata in peius la loro posizione in tale ruolo e non nel conferire un vantaggio competitivo permanente in future procedure concorsuali nei confronti degli altri appartenenti al ruolo collocati in posizioni deteriori a causa di una normativa di cui era stata acclarata l’illegittimità costituzionale; v ) la previsione nel bando di concorso di un meccanismo di riallineamento “ virtuale ” dell’anzianità del ricorrente ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.224/2020 era doverosa anche alla luce del generale principio secondo cui è necessario che tutti gli organi dello Stato si adoperino, nei limiti dei rispettivi poteri e nell’ottica di un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, per consentire il superamento di una situazione di irragionevole discriminazione già accertata da una pronuncia della Corte costituzionale; vi ) non poteva condividersi la tesi dell’Amministrazione secondo la quale il riallineamento avrebbe determinato disparità di trattamento.
4.2. Il T.A.R. ha, quindi, ordinato all’Amministrazione di: i ) rivalutare i titoli del sig. CE procedendo a un riallineamento “ virtuale ” e ai limitati fini del concorso della decorrenza giuridica della sua nomina del ruolo dei sovrintendenti in applicazione del principio stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n.224/2020; ii ) provvedere alla modifica della graduatoria attribuendo al sig. CE il corretto punteggio per titoli allo stesso spettante; iii ) effettuare il riallineamento “ virtuale ” esclusivamente per l’anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e non invece per l’anzianità nella qualifica di Sovrintendente Capo.
5. Il Ministero dell’Interno ha articolato ricorso in appello, affidato ad un unico motivo di seguito esaminato. Il Ministero ha, altresì, chiesto di sospendere in via cautelare l’efficacia della pronuncia di primo grado. Il sig. CE, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Con ordinanza n. 497/2025 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare evidenziando come: i ) fosse sussistente il fumus boni iuris alla luce della sentenza n. 9644/2024 di questo Consiglio sulla medesima questione, fatto salvo – ovviamente – l’approfondimento della fase di merito; ii ) nel bilanciamento dei contrapposti interessi e in assenza di rilevanti pregiudizi per la parte appellata, dovesse darsi prevalenza all’esigenza dell’Amministrazione di assicurare la stabilità dell’attuale graduatoria di merito ed evitare l’accavallarsi di provvedimenti amministrativi non definitivi, attesa la pluralità di giudizi pendenti avverso la medesima graduatoria, documentata dall’Amministrazione appellante. All’udienza del 18.9.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.
6. Procedendo ad esaminare il ricorso in appello si osserva come, con l’unico articolato motivo, il Ministero abbia dedotto: i ) la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la definitività del provvedimento di conferimento dell’anzianità nel ruolo ma, al contempo, ha imposto un meccanismo di riallineamento postumo e ai soli fini concorsuali; ii ) la violazione della previsione di cui all’art. 29 c.p.a. nella parte in cui ha accertato, in sostanza, l’illegittimità della collocazione di ruolo divenuta definitiva, terminando per disapplicare il provvedimento di attribuzione della posizione in ruolo; iii ) la violazione della previsione di cui all’art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha conferito alla parte un diritto al riconoscimento di un’anzianità virtuale, non richiesto dal sig. CE.
7. Le deduzioni del Ministero sono fondate, per le ragioni già esplicitate da questo Consiglio nelle sentenze n. 5434/2025, n. 821/2025, n. 10230/2024 e n. 9644/2024 (fatte proprie, di recente, anche dal T.A.R. per il Lazio; v., da ultimo, sentenza n. 166033/2025), che il Collegio condivide nei termini di seguito esposti.
7.1. Osserva il Collegio che: i ) con la sentenza 27 ottobre 2020, n. 224, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982 n.335, nella parte in cui, con riguardo alla decorrenza della nomina per meriti straordinari “ non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti ”; ii ) la Corte costituzionale ha affermato che “ tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri. Tutti hanno ormai conseguito lo stesso status al completamento della fattispecie di nomina sicché, in linea di massima e in mancanza di specifiche ragioni giustificative, risulta discriminatorio che dopo - all'interno di una stessa qualifica, nell'ambito della quale l'ordine di ruolo è determinato proprio dall'anzianità e dalla sua decorrenza giuridica - vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica. Questa parificazione comporta che, allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo. Ossia, nello specifico, la decorrenza giuridica dell'anzianità di chi accede (per concorso) alla qualifica di vice sovraintendente in un momento successivo non può sopravanzare quella di chi tale qualifica già possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore. Insomma, non è legittimo - perché il necessario rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) non lo consente - lo scavalcamento determinato dalla retroattività giuridica nella qualifica riconosciuta - come trattamento in sé più favorevole, introdotto dal legislatore proprio nell'esercizio di quella discrezionalità già sopra ricordata - solo ai vice sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne ”.
7.2. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, è intervenuto il parere di questo Consiglio di Stato, I, del 28 dicembre 2021, n. 1984, con cui è stata riscontrata la richiesta di chiarimenti avanzata dall’Amministrazione relativamente alle attività da porre in essere per “ tradurre sul piano dei concreti provvedimenti gestionali, attraverso una coerente attività amministrativa, il principio dettato dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 224/2020]”, con la quale, tra l’altro, l’amministrazione chiedeva chiarimenti in ordine al dovere o meno di “ procedere all'applicazione della sentenza erga omnes ” e al dovere o meno di riconoscere “ alle procedure attuative effetti retroattivi, ex tunc ” . Con tale parere questo Consiglio ha ricordato alcuni principi generali in materia di efficacia delle sentenze della Corte costituzionale, evidenziando che: i ) “ nel diritto amministrativo l'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale si arresta dinanzi ai rapporti esauriti ”; ii ) “ per la Corte è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili ovvero i rapporti esauriti. Diversamente, ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966) ”; iii ) “ nel diritto amministrativo, dunque, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge non può travolgere i provvedimenti amministrativi ormai divenuti definitivi per mancata impugnazione o per formazione del giudicato sulla relativa controversia ”; iv ) “ tra i provvedimenti amministrativi soggetti alla disciplina ora esposta vi rientra certamente anche il ruolo di anzianità del personale di una pubblica amministrazione – soprattutto se in regime di diritto pubblico – relativamente alle specifiche posizioni ricoperte da ciascun dipendente ”; v ) conseguentemente, “ le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate dai singoli interessati, con riferimento al posto in cui sono collocati, nell’ordinario termine di decadenza previsto per impugnare innanzi al giudice amministrativo (sessanta giorni decorrenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 c.p.a., “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”) si consolidano, resistendo dunque anche alle pronunce di illegittimità costituzionale » e che « tale regola, oltre che scaturire dai principi prima esposti, ha un fondamento logico perché evita che, come nel caso sottoposto all’attenzione di questo Consiglio da parte del Ministero, si rimettano in discussione assetti amministrativi consolidati risalenti anche a venti anni orsono e riferibili pure a soggetti che non hanno mai preso parte a giudizi ” (Consiglio di Stato, Sez. I, 28 dicembre 2021, n. 1984).
7.3. Ora, la sentenza di primo grado ha ritenuto che la decisione della Corte Costituzionale potesse trovare applicazione riconoscendo – ai soli fini concorsuali – un’anzianità virtuale. Come evidenziato da questo Consiglio, con tale argomentazione il giudice di primo grado ha però operato una erronea applicazione delle sentenze della Corte costituzionale, in quanto il bando di concorso faceva riferimento ai titoli risultanti dallo stato matricolare, secondo quanto previsto con decreto del Capo della Polizia del 20 settembre 2017 (“ Modalità attuative per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ”); inoltre, il bando presupponeva che l’anzianità fosse allora cristallizzata nel ruolo, che non poteva ritenersi immediatamente inciso dall’intervento della Corte Costituzionale (Consiglio di Stato Sezione II, 3 febbraio 2025, n. 855; Id., 2 dicembre 2024, n. 9644). In sostanza e in disparte ulteriori argomentazioni affermate dalle sentenze di questo Consiglio rese in relazione alla vicenda in esame, l’aspetto che pare decisivo al Collegio è costituito dalla collocazione in ruolo risultante al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso che non poteva né ritenersi automaticamente adeguato alla pronuncia della Corte né modificato riconoscendo, come affermato dal Giudice di primo grado, un’anzianità meramente virtuale e ai soli fini della procedura concorsuale.
7.4. Per altro verso, come rilevato dalla Amministrazione appellante, il giudice di primo grado ha ampliato l’oggetto del giudizio - proposto come azione di annullamento di una procedura concorsuale per la illegittimità del bando di concorso e delle valutazioni della Commissione - non solo alla domanda di accertamento di illegittimità della procedura concorsuale (inclusa nella richiesta di annullamento di tale procedura) ma anche all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di modificare le anzianità a seguito delle pronunce della Corte costituzionale pur ai soli fini del concorso; domanda che, invero, non rientrava nell’oggetto del presente giudizio.
7.5. In ragione di quanto esposto l’Amministrazione ha, correttamente, agito tenendo conto della situazione esistente al momento del bando di concorso, non potendo la stessa considerare un’anzianità meramente virtuale e ai soli fini concorsuali, in difetto di un preventivo adeguamento del ruolo, da vagliarsi alla luce di un’eventuale istanza del soggetto interessato. Ciò non si traduce, inoltre, nella deprivazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Va, infatti, considerato che, come già evidenziato da questo Consiglio, nei decreti di nomina, successivi alle pronunce della Corte costituzionale, l’Amministrazione non potrà che fare applicazione delle norme, quali integrate dalle sentenze della Corte costituzionale n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024, in relazione alla espressa previsione dell’art. 136 della Costituzione, per cui: “ quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” (salva la necessità della impugnazione di atti illegittimi, in quanto adottati in contrasto con le norme di legge vigenti a seguito delle dette pronunce) ( cfr .: Consiglio di Stato, Sezione II, 12 febbraio 2025, n. 1177). In relazione ai decreti già emessi, l’adeguamento potrà, comunque, essere effettuato anche ad istanza di parte, sollecitando – in ipotesi – anche un annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione richiamando la sentenza della corte Costituzionale 224/2020 e attivando – in caso di diniego – gli appositi rimedi previsti dall’ordinamento, fermo restando che non compete, comunque, al Collegio delibare in questa sede l’ammissibilità e la fondatezza di una tale domanda, non oggetto del presente giudizio.
8. In conclusione l’appello è fondato e deve essere accolto; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
9. In considerazione della natura della controversia le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO