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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente e Relatore
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 467/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TL3CRT100011 2024 CRED IMP 2016
- RECUP CRED IMPO n. TL3CRT100016 2024 CRED IMP 2017
- RECUP CRED IMPO n. TL3CRT100019 2024 CRED IMP 2018
- RECUP CRED IMPO n. TL3CRT100022 2024 CRED IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate di Genova appella in parte la sentenza n. 1053/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 28/11/2024 laddove ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Resistente_1 s.p.a. avverso indebita compensazione crediti d'imposta annualità anni 2015-2018.
A sua volta, oltre a resistere, la società ha proposto appello incidentale relativamente ai capi di sentenza che l'ha vista soccombente.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso si fonda sulla contestata inesistenza, per mancanza del presupposto costitutivo, dei crediti d'imposta scaturiti dai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. 145/2013, che sarebbero stati indebitamente utilizzati in compensazione per l'importo complessivo di euro 376.934. Oltre al recupero, l'Agenzia ha comminato le sanzioni.
I giudici di prime cure hanno respinto le eccezioni preliminari di violazione del principio di buona fede e di decadenza della potestà impositiva per gli anni 2016, 2017 e 2018, applicando il termine decadenziale previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 vigente ratione temporis;
nonchè la censura sull'errato computo in aumento della media di riferimento, sul rilievo che le spese di investimento sostenute dalle incorporate contribuiscono ad incrementare la media delle spese di investimento sostenute dalla incorporante.
Hanno invece accolto la censura riguardo ai progetti di ricerca denominati Prog_1, Prog_2 e Prog_3, in quanto ritenuti dotati del requisito della novità, richiesto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, anche alla luce della valutazione espressa in tal senso dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), che ha finanziato il progetto Prog_1 nel quadro del Fondo di Crescita Sostenibile di cui al D.M. 20 giugno 2013 alla stregua di regole che impongono standard sostanzialmente assimilabili a quelli del Manuale di Frascati.
Infine, la Corte di primo grado ha disapplicato le sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
La sentenza appellata deve essere confermata. Quanto all'appello principale, mette conto rilevare che l'Agenzia ha illegittimamente applicato i criteri contenuti nel Manuale di Frascati a periodi d'impost ante 2020, ossia prima che la legge di bilancio del 2020 recipisse i principi contenuti nel manuale, dandogli veste e sostanza di norme precettive a fine di qualificare le attività di ricerca e sviluppo ammissibili all'egevolazione fiscale.
Paradigmatico a riguardo è il criterio della "novità", scaturente in presa diretta dal Manuale di Frascati, evocato dall'Agenzia in senso assoluto, ossia come progresso conoscitivo non ancora acquisito al livello globale, e non più come semplice innovazione interna all'impresa.
Inoltre, l'Agenzia ha omesso di istruire il procedimento specifico, munendosi di parere tecnico sui criteri per riconoscere, al fine per cui è causa, l'attività di ricerca, tanto più necessario in considerazione del fatto che, come rilevato dai giudici di prime cure, il progetto era già stato valutato positivamente dal MISE.
Ad analoga conlcusione deve giungersi con riguardo al capo di sentenza contenente la disapplicazione delle sanzioni.
Il quadro normativo in cui s'inscive la vicenda in esame era incerto posto che, come appena ricordato, i criteri normativi oscillavano fra quelli previsti dall'art. 3 d.l. 145 del 2013 e quelli di cui alla l. 160/2019, legge di bilancio 2020.
Sicchè trovano applicazione le disposizioni, ex artt. 6 comma 2, d.lgs. 472/97 e 10 , comma 3, l. 212/2000, che consentono, in presenza d'incertezza normativa, al giudice tributario di disapplicare le sanzioni.
Anche l'appello incidentale è infondato.
Non susssite alcuna violazione del principio di buona fede;
nè è maturata alcuna decadenza tenuto conto della contestazione, avente ad oggetto crediti - in ipotesi ritenuti oggettivamente - inesistenti, per i quali trova applicazione il termine decadenziale più lungo di quello ordinario, evocato dalla società, di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973.
Infine, nel merito dell'appello incidentale, correttamente è stata calcolata in aumento la media di riferimento includendovi le spese sostenute dalle società Società_1 S.r.l. e Soc_2 S.r.l., poi incorporate da Soc_3 nel corso del 2016.
L'operazione di fusione comporta il subentro dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle incorporate, con obbligo in capo alla incorporante, nella specie Società_3 di considerare anche i costi sostenuti dalle incorporate nel triennio 2012-2014 nel computo della media.
Oltreutto la censura dedotta dalla società si fonda, per sua espressa ammissione, "sul piano interpretativo della prassi amministrativa di riferimento", vale a dire, non su norme o disposizione di diritto positivo, bensì su situazioni di fatto, prive di riscontro con il caso specifico in esame.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge gli appelli principale ed incidentale, confermando la sentenza appellata. Compensa le spese del presente grado di giudizio
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente e Relatore
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
PONTE DAVIDE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 467/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1053/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 28/11/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. TL3CRT100011 2024 CRED IMP 2016
- RECUP CRED IMPO n. TL3CRT100016 2024 CRED IMP 2017
- RECUP CRED IMPO n. TL3CRT100019 2024 CRED IMP 2018
- RECUP CRED IMPO n. TL3CRT100022 2024 CRED IMP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate di Genova appella in parte la sentenza n. 1053/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2 e pubblicata il 28/11/2024 laddove ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Resistente_1 s.p.a. avverso indebita compensazione crediti d'imposta annualità anni 2015-2018.
A sua volta, oltre a resistere, la società ha proposto appello incidentale relativamente ai capi di sentenza che l'ha vista soccombente.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenzioso si fonda sulla contestata inesistenza, per mancanza del presupposto costitutivo, dei crediti d'imposta scaturiti dai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. 145/2013, che sarebbero stati indebitamente utilizzati in compensazione per l'importo complessivo di euro 376.934. Oltre al recupero, l'Agenzia ha comminato le sanzioni.
I giudici di prime cure hanno respinto le eccezioni preliminari di violazione del principio di buona fede e di decadenza della potestà impositiva per gli anni 2016, 2017 e 2018, applicando il termine decadenziale previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 vigente ratione temporis;
nonchè la censura sull'errato computo in aumento della media di riferimento, sul rilievo che le spese di investimento sostenute dalle incorporate contribuiscono ad incrementare la media delle spese di investimento sostenute dalla incorporante.
Hanno invece accolto la censura riguardo ai progetti di ricerca denominati Prog_1, Prog_2 e Prog_3, in quanto ritenuti dotati del requisito della novità, richiesto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, anche alla luce della valutazione espressa in tal senso dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), che ha finanziato il progetto Prog_1 nel quadro del Fondo di Crescita Sostenibile di cui al D.M. 20 giugno 2013 alla stregua di regole che impongono standard sostanzialmente assimilabili a quelli del Manuale di Frascati.
Infine, la Corte di primo grado ha disapplicato le sanzioni per carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
La sentenza appellata deve essere confermata. Quanto all'appello principale, mette conto rilevare che l'Agenzia ha illegittimamente applicato i criteri contenuti nel Manuale di Frascati a periodi d'impost ante 2020, ossia prima che la legge di bilancio del 2020 recipisse i principi contenuti nel manuale, dandogli veste e sostanza di norme precettive a fine di qualificare le attività di ricerca e sviluppo ammissibili all'egevolazione fiscale.
Paradigmatico a riguardo è il criterio della "novità", scaturente in presa diretta dal Manuale di Frascati, evocato dall'Agenzia in senso assoluto, ossia come progresso conoscitivo non ancora acquisito al livello globale, e non più come semplice innovazione interna all'impresa.
Inoltre, l'Agenzia ha omesso di istruire il procedimento specifico, munendosi di parere tecnico sui criteri per riconoscere, al fine per cui è causa, l'attività di ricerca, tanto più necessario in considerazione del fatto che, come rilevato dai giudici di prime cure, il progetto era già stato valutato positivamente dal MISE.
Ad analoga conlcusione deve giungersi con riguardo al capo di sentenza contenente la disapplicazione delle sanzioni.
Il quadro normativo in cui s'inscive la vicenda in esame era incerto posto che, come appena ricordato, i criteri normativi oscillavano fra quelli previsti dall'art. 3 d.l. 145 del 2013 e quelli di cui alla l. 160/2019, legge di bilancio 2020.
Sicchè trovano applicazione le disposizioni, ex artt. 6 comma 2, d.lgs. 472/97 e 10 , comma 3, l. 212/2000, che consentono, in presenza d'incertezza normativa, al giudice tributario di disapplicare le sanzioni.
Anche l'appello incidentale è infondato.
Non susssite alcuna violazione del principio di buona fede;
nè è maturata alcuna decadenza tenuto conto della contestazione, avente ad oggetto crediti - in ipotesi ritenuti oggettivamente - inesistenti, per i quali trova applicazione il termine decadenziale più lungo di quello ordinario, evocato dalla società, di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973.
Infine, nel merito dell'appello incidentale, correttamente è stata calcolata in aumento la media di riferimento includendovi le spese sostenute dalle società Società_1 S.r.l. e Soc_2 S.r.l., poi incorporate da Soc_3 nel corso del 2016.
L'operazione di fusione comporta il subentro dell'incorporante in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle incorporate, con obbligo in capo alla incorporante, nella specie Società_3 di considerare anche i costi sostenuti dalle incorporate nel triennio 2012-2014 nel computo della media.
Oltreutto la censura dedotta dalla società si fonda, per sua espressa ammissione, "sul piano interpretativo della prassi amministrativa di riferimento", vale a dire, non su norme o disposizione di diritto positivo, bensì su situazioni di fatto, prive di riscontro con il caso specifico in esame.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge gli appelli principale ed incidentale, confermando la sentenza appellata. Compensa le spese del presente grado di giudizio