Decreto cautelare 19 luglio 2024
Ordinanza cautelare 9 settembre 2024
Sentenza breve 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 09/03/2026, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07786/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7786 del 2024, proposto da:
RO RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 27 maggio 2024 nella parte in cui, all’articolo 1, lett. b, prevede la riserva di 1145 posti in favore dei cittadini italiani in possesso del seguente requisito anagrafico «che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età»;
-dell’articolo 3 del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» nella parte in cui ha previsto quale unica modalità di inoltro della domanda di partecipazione quella on line, impedendo ai ricorrenti di generare validamente l’iscrizione;
-del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri» pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 27 maggio 2024;
-della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri», non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente;
PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’
E/O PER LA DISAPPLICAZIONE
-dell’art. 6 comma 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 119 recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell''''Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell''''Aeronautica militare, nonche'''' in materia di avanzamento degli ufficiali» nella parte in cui all’articolo 3 ha previsto la modifica del codice dell’ordinamento militare (d..gs. n. 66/2010) nei seguenti termini « all''''articolo 707, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall’articolo 703 per i volontari in ferma prefissata» abbassando, quindi, da 26 a 24 anni non compiuti il requisito anagrafico di accesso al ruolo di allievo carabiniere;
- dell’articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui prevede tra i requisiti di accesso al ruolo di carabiniere il seguente requisito anagrafico «non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall’articolo 703 per i volontari in ferma prefissata»; E/O PREVIO SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità tra l’articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 5 agosto 2022, n. 119 ha abbassato da 26 anni non compiuti a 24 anni non compiuti il limite anagrafico di accesso al ruolo di carabiniere e la Direttiva 2000/78/CE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. AU RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato le previsioni del bando in oggetto laddove, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge 5 agosto 2022, n. 119 (nella parte in cui modifica l’art. 707, comma 1, codice dell’ordinamento militare), statuiscono, quale requisito anagrafico di partecipazione, il “non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata”, abbassando, quindi, da 26 a 24 anni non compiuti il requisito anagrafico di accesso al ruolo di allievo carabiniere;
Rilevato che, in corso di causa, parte ricorrente ha prodotto dichiarazioni, rispettivamente, in data 5.12.2025 e, successivamente, in data 20.1.2026, dalle quali si evince in modo inequivocabile il venir meno dell’interesse a coltivare ulteriormente il presente ricorso;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resti altro che dichiara il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, in considerazione di tale esito, sussistano sufficienti ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI NI, Presidente
AU RA, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU RA | GI NI |
IL SEGRETARIO