Articolo 6 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 giugno 1970
Art. 6.
Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica.
Non e' necessaria alcuna altra documentazione.
Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta e' depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Del deposito, a cura del cancelliere, si da' atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e' avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.
Il verbale e' redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale e' allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.
Entrata in vigore il 30 giugno 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente