Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2024, n. 43729
CASS
Sentenza 8 ottobre 2024

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E' ricorribile per cassazione, trovando applicazione il disposto dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento che, nella vigenza dell'art. 459 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e, successivamente, con l'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, dichiara l'esecutività del decreto penale di condanna per mancata opposizione, nel caso in cui l'imputato abbia avanzato, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, senza, tuttavia, comunicare, in esito alla sua ammissione, l'ente presso cui il lavoro avrebbe dovuto essere svolto. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tale conclusione consegue a un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del disposto degli artt. 459 cod. proc. pen. e 186, comma 9-bis, cod. strada, che fonda sull'esigenza di tutelare il diritto di difesa e sulla necessaria non opposizione del decreto penale da parte dell'imputato che abbia avanzato richiesta di sostituzione della pena).

In tema di procedimento per decreto, l'atto cui fare riferimento per l'individuazione della disciplina applicabile al sub-procedimento di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, a seguito dell'introduzione dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e della successiva modifica operata dall'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, è costituito dal deposito dell'istanza di sostituzione, in ragione del principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa a richiesta di sostituzione presentata antecedentemente alla vigenza del d.lgs. n. 150 del 2022, in cui la Corte ha ritenuto che il giudice non avrebbe dovuto dichiarare esecutivo il decreto penale non opposto sul rilievo della ritenuta impossibilità di esecuzione dei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, ma avrebbe dovuto emettere, piuttosto, decreto di giudizio immediato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2024, n. 43729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43729
    Data del deposito : 8 ottobre 2024

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