Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile, ex art. 485 cod. pen., consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, nel caso di falsificazione di un testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento ad opera del notaio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2014, n. 12159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12159 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - N. 3058
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 19093/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AR LA N. IL 21/05/1945;
avverso la sentenza n. 2411/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Di Zenzo e avv. Schedina per la P. Civile che si associa alle richieste del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17-1-13 la Corte di Appello di Milano pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vigevano, in data 27.6.11 nei confronti di LI MA GE, che era stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 485-491 c.p., per aver falsificato il testamento olografo di AR OC RO facendone uso attraverso la pubblicazione in data 7.7.2008, innanzi al notaio Trotta di Vigevano. Per tale reato era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione, oltre la condanna al risarcimento del danno a favore delle parti civili, e la Corte territoriale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1-la mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E).
A riguardo rilevava che la corte aveva omesso di rendere conto delle censure formulate nei motivi di appello, ove si evidenziava l'erroneità del giudizio sull'accertamento della falsità del testamento riferito all'esito di perizia disposta dal PM., dal momento che le scritture di comparazione erano costituite da due lettere prodotte dalle parti civili, e dalla copia autentica di un testamento olografo datato 16.1.1997.
Tali scritture erano ad avviso della difesa potenzialmente false.
2-con il secondo motivo la ricorrente censurava la manifesta illogicità della motivazione, rilevando che secondo la deposizione della teste della difesa - TI LA - il testamento era stato trovato occasionalmente dalla stessa;
in base a tale circostanza secondo la difesa poteva giustificarsi la buona fede dell'imputata, che avendo avuto notizia di essere stata designata come erede universale del de cujus, si era recata presso il notaio per la pubblicazione dell'atto.
In conclusione chiedeva l'annullamento della impugnata sentenza. Veniva altresì depositata memoria in data 6.2.14, da altro difensore - Avv. Di Zenzo Carmine contenente "motivi nuovi", con i quali:
- si evidenziava che la scultrice defunta aveva formulato due testamenti: il primo in data 1.8.1991, con il quale aveva designato quale erede il Comune di Locamo, ed il sindaco di tale località- Avv. Scacchi Diego - quale esecutore testamentario;
- il secondo testamento, in data 16.1.1997, con il quale erano stati istituiti eredi i due cugini materni, PA DO e EP. Tale testamento era stato pubblicato, insieme al precedente, dal notaio Scacchi, in data 23-4-1999.
Il suddetto Notaio (che per il secondo testamento non aveva qualifica di esecutore testamentario), aveva agito instaurando un contenzioso civile contro il figlio della imputata OR, ed il marito della predetta, e l'azione possessoria era stata rigettata. Inoltre era stato iniziato procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per difetto di valida querela(essendo l'avv. Scacchi soggetto non legittimato a proporla).
Successivamente si erano attivati i fratelli PA, che avevano accettato l'eredità con atto del notaio Greco di Firenze, in data 2.2.2009.
I predetti PA avevano proposto querela a carico della OR, affermando che il testamento in data 30.9.1998 (pubblicato in data 7.7.2008) che istituiva erede la predetta imputata era falso.
Il PM aveva disposto perizia, ed erano state utilizzate come scritture di comparazione le copie di due testamenti pubblicati in Svizzera, e copie di due lettere datate, Locamo 23.5.1992 e Pasqua 1995 - che erano state prodotte dalle costituite parti civili. A riguardo si rilevava che la stessa consulente del PM, dott.ssa Contessini, in di batti mento, aveva dichiarato che tali scritture non erano di sicura provenienza autografa.
Inoltre era stato rilevato che la testatrice aveva per due volte errato nello scrivere il proprio cognome da nubile "Berucco", anziché "OC".
In riferimento a tali elementi, che erano stati dedotti innanzi al giudice di appello, la difesa censurava l'impugnata sentenza per carenza ed illogicità della motivazione, chiedendone l'annullamento. RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo va precisato che dal testo della sentenza di cui si tratta si desume che la responsabilità dell'imputata viene affermata in base alla esaustiva valutazione delle risultanze dibattimentali, senza trascurare alcuno degli elementi dedotti dall'appellante , specificando che si era accertata la falsità del testamento olografo in base all'esito di perizia disposta dal PM (con la quale risultano rilevate le anomalie della grafia, dal tratto "innaturale") non smentita validamente dalla consulenza della difesa. D'altra parte non sono ammissibili in questa sede le censure avanzate dalla ricorrente anche con i richiami illustrati con motivi nuovi, alla vicenda della controversia civile con gli eredi della de cujus, atteso che i rilievi della difesa tendono a sminuire l'esito di specifica indagine tecnica eseguita da perito designato dal PM., in assenza di lacune sostanziali della motivazione resa dai giudici di primo e secondo grado sul punto.
Invero, il giudice di primo grado aveva reso conto delle difformità riscontrate sia dal perito d'ufficio che dal consulente tecnico della difesa nel documento testamentario in contestazione, evidenziando che il concetto di "falso grossolano" richiamato dal consulente della difesa non era nella specie ravvisabile, essendo arduo per il privato rendersi conto della materiale falsificazione , tanto vero che il notaio aveva pubblicato tale documento. Al di là di tali rilievi ciò che emerge dal provvedimento de quo, è che il giudice è pervenuto alla attribuzione del delitto di falso alla odierna ricorrente osservando fondatamente che nell'ipotesi di "testamento olografo", il reato si realizza con la pubblicazione dell'atto ad opera del notaio, essendo certo che nella specie - fu la stessa imputata ad avvalersi del predetto documento: in tal senso ricorrono i presupposti della applicazione dell'art. 485 c.p., atteso che il documento apocrifo risulta uscito dalla sfera individuale dell'imputata, in modo giuridicamente rilevante (Cass. Sez. 5. 17-10- 1983, n. 8488 - Guerrini - e Sez. 6, 6.11.2009, n. 42578, RV-244851- secondo cui - ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 c.p., nella nozione di scrittura privata devono essere compresi non solo quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma altresì tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto). Per ciò che concerne il dolo, deve evidenziarsi parimenti che risulta correttamente applicata la legge penale, dato che risulta accertato il perseguimento dell'interesse proprio della imputata, tenuto conto dei principi giurisprudenziali di questa Corte(per cui nel delitto di falso in scrittura privataci vantaggio o il danno perseguito dall'agente, che costituisce l'oggetto del dolo specifico, può essere di qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimoniale o non patrimoniale (v. Cass - Sez. 5, 8.3.1982, n. 2516 e conforme Sez. 2, 29.11.2007, n. 44612 - De Roma.) Il giudizio di colpevolezza della ricorrente deve ritenersi altresì rispondente ai criteri di valutazione della prova enunciati dall'art. 192 c.p.p., atteso che il giudice di merito ha il potere-dovere di scegliere - tra gli elementi probatori offerti al suo esame - quelli ritenuti più idonei al conseguimento della decisione, purché, ove non rappresentativi (direttamente) del fatto da provare, essi risultino forniti degli estremi della gravità, precisione e concordanza (v. in tal senso cass. 18-6-92- RV190797). Non può pertanto essere censurata in questa sede la motivazione in ordine all'accertamento della falsità del testamento de quo, in merito alla quale i giudici di primo e secondo grado hanno formulato adeguate argomentazioni, non avulse dalla esigenza di disattendere la tesi difensiva, parimenti non è censurabile la valutazione che attribuisce alla odierna ricorrente la condotta criminosa , sia pure a livello di concorso con l'autore materiale della contraffazione, essendo sul punto specifiche e pertinenti le argomentazioni svolte dai giudici di merito, ove è stata stigmatizzata l'inattendibilità della teste della difesa, circa il rinvenimento occasionale del testamento, alla luce del complesso comportamento dell'imputata, e dell'interesse palesato alla pubblicazione dell'atto. Si rivelano altresì prive di fondamento le deduzioni articolate con i motivi nuovi, ove la difesa si limita a ripercorrere l'iter di una vicenda caratterizzata da contesa ereditaria , già esaminata in modo adeguato dal primo giudice e di per sè priva di incidenza sull'oggetto della contestazione, che si limita ad attribuire all'imputata, persona interessata ad ottenere il compendio ereditario, il reato de quo, del quale sussistono gli elementi costitutivi. In conclusione va dunque pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili, che si liquidano in complessivi Euro 1.000, 00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015