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Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 23/02/2026, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03043/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3043 del 2019, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Ripollino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto dal Ministro dell'Interno del 4 dicembre 2018, notificato in data 22 dicembre 2018 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/C/-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli art. 72 bis e 74 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa FL IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha preannunciato il riesame della posizione del ricorrente alla luce di nuovi elementi favorevoli.
In data 15/12/25 la PA ha depositato il provvedimento di revoca del provvedimento di diniego impugnato - adottato, ai sensi dell’art. 21 quinquies, in data 9/12/2025 – asserendo che l’atto di ritiro è stato disposto sulla base di elementi nuovi.
Al Collegio non resta, alla luce delle circostanze soprarappresentate, che dichiarare improcedibile il ricorso in esame per essere l’atto impugnato stato ormai già eliminato dal mondo giuridico dalla stessa Amministrazione resistente.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della delicatezza degli interessi in gioco e del principio di precauzione avanzata cui deve essere ispirato l’operato dell’Amministrazione, che non può discostarsi dalle valutazioni in merito alla pericolosità per la Repubblica espresse dai servizi di sicurezza all’epoca di esame della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso in esame.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL IZ, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FL IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.