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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/07/2024, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °1974/2023
R.G
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.STROZZIERI Parte_1
ANDREA , come da procura in atti
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore
All'udienza del giorno 4 luglio 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per un solo anno scolastico;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00, per un solo anno scolastico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• rigetta la domanda per le ulteriori annualità scolastiche richieste;
1 di 15 • condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.366,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge.
Così deciso in Teramo in data 4 luglio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“-previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo alla formazione del ricorrente conseguentemente condannarsi il al riconoscimento Controparte_1 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata:
-previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai Controparte_1 sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. […]”;
Per il : Controparte_1
“1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2)In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede di circoscrivere il riconoscimento del bonus entro il limite di un'unica annualità;
[…]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
20/11/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere attualmente docente presso l'istituto scolastico indicato in ricorso e di aver in anni scolastici precedenti prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti CP_1
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o al 31 agosto (supplenza annuale).
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a termine, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del
3 di 15 beneficio ai docenti di ruolo, con esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 CE.
Ha quindi, con richiami giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l'infondatezza, e, in via subordinata, per eccepire l'impossibilità di cumulo di arretrati per il titolo in esame da parte dei docenti per un importo superiore ad €
1.000,00, stante l'obbligatorietà della rendicontazione dell'utilizzo della carta docente entro l'anno scolastico di riferimento e per l'eventuale parte residua inutilizzata nell'anno successivo.
Così fissati i termini della controversia, la causa è stata decisa come da dispositivo a seguito di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso delle ricorrenti, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di quella con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto il citato l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
4 di 15 nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, vengono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs.
n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto,
5 di 15 all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_3 Controparte_1
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del Controparte_1
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
6 di 15 L'applicazione concreta del disposto dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La prima questione concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Infatti, all'interrogativo circa l'individuazione della platea dei destinatari del bonus la
S.C. ha dato risposta affermativa, nella citata sentenza n.29961/23, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, enunciando il seguente principio: “la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato,
7 di 15 definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che esso sia volto a supplire alla vacanza del posto o alla indisponibilità del titolare.
Nella specie si rinviene una delle tipologie di cui ai primi due commi della disposizione, per cui: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Accertato, così, il ricorrere della condizione-base per l'applicabilità del principio di parità di trattamento, si procede ad esaminare la seconda delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione della presente controversia, questione consistente nello stabilire se, in caso di pluralità di contratti a tempo determinato intercorsi tra il docente e l'Amministrazione scolastica, compresi tra quelli per cui la S.C. ha dichiarato spettare al docente precario il beneficio della carta docente, questa gli spetti per un numero di anni pari a quello di tutti gli anni scolastici di riferimento degli incarichi di supplenza svolti.
Per potersi dare risposta a tale interrogativo va richiamata, a parere del giudicante, la distinzione tra le due azioni proponibili dal docente precario, vistosi negare il beneficio in relazione ad incarichi di supplenza rientranti nelle tipologie citate, distinzione posta alla base dell'impianto motivazionale della sentenza della Sez. lav. della S.C. n.29961 del 2023.
In essa si attribuisce rilevanza determinante all'attualità o meno (alla data della sentenza resa riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto al beneficio della carta docente) dello status giuridico di docente in servizio (indifferentemente a tempo
8 di 15 pieno o parziale, o anche sospeso temporaneamente dalle funzioni d'insegnamento, stante l'equiparazione di tali situazioni operata dalla normativa speciale in materia operante ai fini d'interesse). La permanenza di detto status giuridico in capo all'attore va riconosciuta, sia egli impiegato ancora con contratto a termine alle dipendenze dell'Amministrazione a quella data, sia egli divenuto dipendente di ruolo nelle more tra la prestazione dei servizi a tempo determinato - in ordine ai quali richiede il riconoscimento del beneficio - e la pronuncia della sentenza in merito alla sua domanda.
La rilevanza di questa summa divisio tra docenti tuttora in servizio di insegnamento e personale cessato dalle relative funzioni, per pensionamento, oppure per trasferimento ad altro ruolo e qualsiasi altro motivo, risiede nella circostanza, posta in evidenza dalla
S.C., per cui la carta docente concerne un'obbligazione che (vista a prescindere dal momento in cui è fatta valere in giudizio) è sui generis, di natura né retributiva (esclusa dall'art.1, co. 121, ult. periodo, L. n.107 del 2015), né riparatoria.
Essa è caratterizzata dall'essere funzionalmente collegata in maniera inscindibile all'espletamento attuale, da parte del titolare del corrispondente credito, della funzione di docente, come denota il riferimento, operato nell'art.1, comma 121, L. n.107 del
2015, al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, quale fonte d'integrazione dell'elenco dei beni e servizi d'aggiornamento professionale del docente accessibili mediante la carta docente, elenco contenuto in tale disposizione.
Se, peraltro, il piano dell'istituzione scolastica ha durata triennale, come pure rilevato dalla S.C., la valutazione dell'attività didattica del singolo docente va riferita ad un orizzonte temporale coincidente con il singolo anno scolastico, poiché tale è il periodo che assume a proprio oggetto la programmazione didattica ai sensi del d.lgs. n.297 del
1994.
Nella sentenza n.29961 del 2023, a questo riguardo, si rileva in maniera specifica che
“la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, da individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate”.
La sentenza della S.C. aggiunge che questo indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa,
9 di 15 finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico (cfr. punto 5.3 della motivazione della sentenza, a pag.14 della copia ufficiale).
Nell'affrontare su tali basi la questione se la carta docente possa essere riconosciuta per più anni scolastici con la sentenza di condanna all'adempimento, proposta nella specie, si osserva che l'azione stessa si iscrive nel paradigma di quella proponibile, per come ha chiarito la S.C., dal lavoratore che sia ancora interno al sistema di docenza.
L'azione di adempimento può essere esperita nei casi in cui il docente è ancora interno al sistema, poiché l'accoglimento di essa importa l'accreditamento di una card ricaricabile che può essere utilizzata solo dal personale in servizio di insegnamento.
Tali spunti ricostruttivi per la qualificazione della natura della prestazione valorizzati nella sentenza della S.C. inducono a ritenere l'obbligazione sui generis in parola come obbligazione di scopo che può eseguirsi e realizzare l'interesse creditorio in un lasso temporale parametrato all'anno scolastico.
La rilevanza dell'accertamento circa la sussistenza dell'interesse non si arresta, cioè, al momento della verifica delle condizioni di proponibilità della domanda, ma investe, stante la natura di oggetto di obbligazione di scopo propria del bonus della carta docente, l'individuazione del contenuto della tutela somministrabile a favore dell'avente diritto ad essa mediante la sentenza di condanna ad eseguire la relativa prestazione.
Se, infatti, l'esecuzione di questa deve essere funzionale ad assicurare l'interesse di entrambe le parti (come segnalato dalla S.C. nel riferimento alla riconducibilità alla P.A. datrice di lavoro di quei risultati, in termini di aggiornamento professionale dei docenti, al cui conseguimento è conferente l'attribuzione tempestiva della carta docente), deve ritenersi che la dimensione temporale del risultato stesso assuma rilevanza pregnante.
Si tratta, va precisato, di calibrare il contenuto della tutela somministrabile tramite la sentenza di condanna all'esecuzione della prestazione rispetto alla dimensione temporale di un interesse in realtà bilaterale, come appena detto, anziché di compiere una verifica, che è superata, con l'ordinanza della CGE n.450/22 e la sentenza della S.C. n.29961/23, circa il "ritorno" che l'utilizzo del bonus della carta può assicurare in generale all'Amministrazione in termini d'aggiornamento e preparazione professionali dei docenti alle sue dipendenze;
infatti l'addotta irrealizzabilità di tal interesse con l'assegnazione del beneficio ai docenti precari, in cui l'Amministrazione scolastica intende ravvisare la
"ragione oggettiva" a fondamento dell'eccepita inestensibilità del beneficio a tali docenti
- ritenuti incomparabili, quanto a condizioni di impiego, con i colleghi di ruolo destinati a continuare, a motivo di tale stato, ad essere impiegati alle proprie dipendenze sine die
10 di 15 -, va esclusa in radice, per i motivi chiariti dalle decisioni citate dei detti organi apicali di giurisdizione, alle cui motivazioni si rinvia.
Se, però, nessun margine di valutazione resta da compiersi pur nella varietà dei casi, che possono riguardare fattispecie eterogenee (avendo la S.C. avuto cura di precisare l'inidoneità a valere quale circostanza derogativa, rispetto alla regola generale della rilevanza dell'adibizione alla funzione docente quale status giuridico, di situazioni implicanti l'inattualità dell'esercizio di essa, ai fini del riconoscimento del beneficio della carta docente, quali quelle dei docenti temporaneamente fuori ruolo o assegnati ad altre funzioni), si presta invece ad essere valutato, ai fini della determinazione della prestazione pretendibile con azione di condanna all'adempimento, l'interesse creditorio
– bilaterale, come già detto - che è sotteso all'esecuzione della prestazione.
Si ha presente che la proponibilità dell'azione è sottratta ad un termine di decadenza, per dover escludersi che la previsione dell'utilizzabilità della carta docente consegnata dall'Amministrazione entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello in cui ne matura il diritto (previsione posta nell'art.6, co.6, d.P.C.M. 28.11.2016) equivalga a limite temporale preclusivo della proponibilità della domanda di accredito della carta.
L'interpretazione della citata disposizione del regolamento come prevedente un termine di decadenza dall'azione di adempimento, d'altronde, equivarrebbe a rilevare nel regolamento di esecuzione una previsione difforme dalla legge, prevedendo questa che la carta docente abbia l'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico e rinviandone al d.P.C.M. la fissazione dei soli criteri di utilizzo.
A rendere necessaria la puntualizzazione circa la misura dell'importo da accreditarsi a favore del docente, cui viene giudizialmente riconosciuto il diritto alla consegna della carta, è invece l'esigenza di far sì che la prestazione oggetto della condanna all'adempimento risponda all'interesse creditorio. Se questo è bilaterale, è giocoforza ritenere che la prestazione, in tanto potrà risultare idonea a realizzare l'interesse datoriale, in quanto abbia ad oggetto la provvista finanziaria per l'acquisto, durante l'anno scolastico, di beni e servizi a supporto di formazione professionale pro futuro.
L'interesse del datore, sottrattosi all'obbligo di accreditare tempestivamente la carta, non può, cioè, riguardare il rimborso, tramite l'accredito tardivo, di eventuali spese che il docente abbia dovuto sostenere in proprio ai fini del suo aggiornamento professionale
(spese che, come si espone infra, il docente può richiedere con l'azione di risarcimento dei danni, purché ne interrompa la prescrizione).
11 di 15 Infatti, la pretesa di rimborso delle spese eventualmente sostenute dal docente per l'acquisto di beni e servizi a tal fine durante anno/i scolastico/i pregresso/i può essere fatta valere da questo mediante l'azione risarcitoria, secondo la ricostruzione compiuta dalla S.C. nella sentenza n.29961/23, all'atto della cessazione dall'esercizio dell'attività di docenza, quando, venuta meno la possibilità di agire per l'esecuzione dell'obbligo di consegna della carta docente, sorge la legittimazione appunto a proporre l'azione riparatoria per equivalente.
Di conseguenza, l'azione risarcitoria appare avere una portata potenzialmente assorbente rispetto a quella di adempimento e tale considerazione suggerisce di riconoscere all'azione di adempimento la natura di rimedio, sì, principale, ma in quanto fatto valere in relazione ad un solo anno scolastico di maturazione del bonus, in tal caso potendo assegnarsi al docente, con la sentenza di condanna dell'Amministrazione all'esecuzione dell'obbligo, la prestazione esatta che egli avrebbe dovuto ricevere, ossia la carta docente utilizzabile in costanza di servizio, sia durante l'anno scolastico corrente alla pronuncia della sentenza, sia durante il seguente, in base alla possibilità che l'art.6, comma 6, d.P.C.M. prevede nell'ipotesi fisiologica della tempestiva consegna della carta docente all'avente diritto e che deve valere anche nell'ipotesi in cui sia giudizialmente accertato il di lui diritto, così da porlo nella situazione in cui egli si sarebbe trovato in assenza d'inadempimento della controparte.
Viceversa, ritenere la condanna all'adempimento dell'obbligazione - ricostruita dalla
S.C. quale obbligazione di scopo, ancorché di natura pecuniaria – come oggettivamente estesa all'accredito del valore di più carte docente maturate in una pluralità di anni, a ben vedere, equivarrebbe ad anticipare gli effetti di una sentenza che potrà essere emessa solo all'esito dell'azione risarcitoria proponibile dal docente a seguito della cessazione dalle relative funzioni, poiché in tal modo si pone a fondamento dell'azione necessariamente anche la pretesa di rimborso di spese sostenute in proprio dal docente.
Né inducono a diversa conclusione i rilievi svolti nelle note di trattazione scritta dalla parte ricorrente, che solo apparentemente trovano corrispondenza nella motivazione della sentenza n.29961/2023 della S.C., nella parte contenente la seguente precisazione:
“il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che non risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale….essendo la carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti annuali, non vi è ragione di dubitare che essa possa funzionare anche rispetto
a periodi pregressi….Ciò porta a terminare che la mancata attribuzione degli importi
12 di 15 che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.
Tale precisazione, in realtà, va contestualizzata rispetto alla complessiva motivazione della sentenza da cui è tratta e, alla luce di quanto si è rilevato circa la fondamentale distinzione in essa operata tra docenti in servizio e docenti cessati dall'attività di insegnamento, essa, secondo il giudicante, denota che l'interesse ad agire del docente in servizio di insegnamento persiste anche per gli anni pregressi, ma nel senso che tale interesse è tutelabile nella misura in cui la sua soddisfazione risponda a quella dell'interesse dell'Amministrazione a vedere realizzata la funzione della carta docente.
Se, come si è in precedenza esposto, tale funzione è riferita ad attività formative e di aggiornamento professionale da espletarsi durante un anno scolastico, eventualmente protraibili nel successivo, nei limiti di tale periodo è riconoscibile in favore del docente un importo pari a quello annuale del credito riconosciuto dalle disposizioni in materia.
Le cd. annualità pregresse - ossia l'importo delle spese affrontate dal docente che non trovano capienza nell'importo annuale pari ad € 500,00, riconosciuto giudizialmente in base a tali disposizioni e spendibile in aggiunta a quello della carta docente fornita dall'Amministrazione per l'anno scolastico – possono, così, formare oggetto della richiamata azione risarcitoria proponibile alla cessazione dell'attività di insegnamento.
In tal senso, quindi, si ritiene che l'interesse persistente in chi è ancora interno al sistema scolastico, secondo l'espressione adoperata dalla S.C., indica la situazione giuridica che
è tutelabile, per la parte, appunto, in cui le spese sostenute dal docente, siccome riferite ad annualità ulteriori, non trovano capienza nell'importo unitario della carta docente e, di conseguenza, prestandosi ad essere liquidate in una somma corrispondente, in via di approssimazione presuntiva, a quella portata dalle carte docente il diritto alle quali era in quelle annualità ulteriori maturato, potranno formare oggetto dell'azione risarcitoria.
Resta ferma, tuttavia, la proponibilità di questa solo a seguito della cessazione dall'attività di insegnamento del titolare, solo in tale momento potendo rendicontarsi, ancorchè su base presuntiva, l'importo di quelle spese annualmente da presumersi affrontate dal docente per l'aggiornamento e la preparazione professionale che eccedono l'importo accreditabile pari ad € 500,00 e che, ovviamente, egli avrà diritto di vedersi rimborsare in denaro contante, anziché mediante la cd. ricarica della card in dotazione.
In definitiva, l'obbligazione pecuniaria, ossia quella che, ai sensi dell'art.1277 c.c., si
13 di 15 estingue mediante la consegna di importo corrispondente di moneta avente corso legale, riprende a seguire la sua normale modalità di esecuzione allorquando il credito avente ad oggetto la cd. ricarica della carta docente è esigibile solo mediante azione risarcitoria e prima di tale momento la diversa modalità di adempimento (ferma restando la natura pecuniaria dell'obbligazione) è connessa con la funzione della somministrazione di danaro che forma oggetto dell'obbligazione per esigenze di rendicontazione di spesa, che rendono proponibile con ciascuna azione di adempimento la richiesta riferita esclusivamente all'importo unitario di € 500,00, che può essere speso unitamente alla carta docente per l'anno scolastico accreditata dall'Amministrazione, che è compatibile con quella riconosciuta giudizialmente in ragione della sua spendibilità differita.
Appare, allora, conforme alla ricostruzione dell'istituto della carta docente, quale effettuata dalla S.C., ritenere che alla distinzione tra i momenti di esperibilità dell'azione di condanna all'adempimento (proponibile in costanza dello status di docente) e dell'azione risarcitoria (differita alla cessazione di tale stato) corrisponda la limitazione oggettiva della prima alla consegna ed alla “ricarica” con un importo unitario della carta docente, utilizzabile per la provvista dei mezzi di supporto alla formazione ed aggiornamento professionale che il docente debba procurarsi, nella parte di anno scolastico ancora da compiersi alla data della pronuncia della sentenza e nel seguente anno scolastico (in aggiunta ai supporti necessari all'aggiornamento professionale eventualmente già acquistati a sue spese, recuperabili, queste, con l'azione risarcitoria).
Va precisato che, se il riferimento è all'anno scolastico in corso alla data della sentenza, deve tuttavia intendersi che, stante il principio di insensibilità della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio agli effetti del trascorrere del tempo occorrente alla pronuncia della sentenza che accerta l'esistenza del diritto, sia in tal modo neutralizzato l'effetto di indisponibilità della carta docente medio tempore.
Di conseguenza, gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, da liquidare in favore del creditore in conformità con la definizione della natura dell'obbligazione come pecuniaria, vanno riconosciuti dalla data di maturazione del diritto alla consegna della carta docente, data che coincide con quella iniziale dell'anno scolastico di riferimento.
In conclusiva sintesi, dunque, ritiene il giudicante che l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito di più carte docente riferite a diversi anni scolastici (anziché di una sola carta, da utilizzarsi nello scorcio dell'anno scolastico in corso alla data di pronuncia della sentenza, fino alla fine di quello seguente), debba
14 di 15 essere rigettata per difetto della condizione di utilizzabilità della carta, cioè dell'idoneità del suo utilizzo a sopperire a fabbisogni finanziari connessi all'acquisto di beni e servizi per la formazione professionale del titolare nell'esercizio attuale dell'attività di docente.
Viceversa, va accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione ad accreditare in favore della parte ricorrente l'importo pari a quello della carta docente annuale, in conformità con quanto stabilisce l'art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, previa disapplicazione di quest'ultima disposizione nella sola parte in cui essa limita ai docenti di ruolo il diritto a tale beneficio, stante la contrarietà della limitazione stessa al divieto di discriminazioni nelle condizioni d'impiego tra lavoratori a termine e con rapporto di lavoro senza predeterminazione di durata.
La domanda va pertanto accolta nei limiti di cui al dispositivo e l'Amministrazione va condannata ad accreditare a favore della parte attrice la carta docente per un solo anno scolastico (da identificarsi in quello immediatamente precedente a quello in corso alla data di proposizione della domanda e durante il quale la ricorrente era titolare di incarico di supplenza annuale e come tale beneficiaria dell'attribuzione di altra carta docente), carta utilizzabile in tutto o in parte durante l'anno scolastico, nel corso del quale si colloca la pronuncia del dispositivo della presente sentenza, e, per l'eventuale parte residua, nel successivo.
La resistente va altresì condannata al pagamento degli interessi legali e al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito ai sensi degli artt.429, co.3, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
La domanda di condanna all'accredito delle carte docenti per ulteriori anni scolastici va respinta.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.54 del 2014, si considera l'importo di una sola carta docente e nella determinazione dell'importo dei cimpensi difensivi il valore medio di tariffa viene dimidiato, stante il carattere “seriale” del contenzioso.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data 4 luglio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
15 di 15
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °1974/2023
R.G
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.STROZZIERI Parte_1
ANDREA , come da procura in atti
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore
All'udienza del giorno 4 luglio 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per un solo anno scolastico;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del corrispondente importo pari ad € 500,00, per un solo anno scolastico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
• rigetta la domanda per le ulteriori annualità scolastiche richieste;
1 di 15 • condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.366,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge.
Così deciso in Teramo in data 4 luglio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“-previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, quale contributo alla formazione del ricorrente conseguentemente condannarsi il al riconoscimento Controparte_1 del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
In via subordinata:
-previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 condannare il
[...]
al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai Controparte_1 sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. […]”;
Per il : Controparte_1
“1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2)In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede di circoscrivere il riconoscimento del bonus entro il limite di un'unica annualità;
[…]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
20/11/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere attualmente docente presso l'istituto scolastico indicato in ricorso e di aver in anni scolastici precedenti prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti CP_1
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o al 31 agosto (supplenza annuale).
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a termine, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del
3 di 15 beneficio ai docenti di ruolo, con esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 CE.
Ha quindi, con richiami giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone l'infondatezza, e, in via subordinata, per eccepire l'impossibilità di cumulo di arretrati per il titolo in esame da parte dei docenti per un importo superiore ad €
1.000,00, stante l'obbligatorietà della rendicontazione dell'utilizzo della carta docente entro l'anno scolastico di riferimento e per l'eventuale parte residua inutilizzata nell'anno successivo.
Così fissati i termini della controversia, la causa è stata decisa come da dispositivo a seguito di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso delle ricorrenti, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di quella con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto il citato l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
4 di 15 nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, vengono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs.
n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto,
5 di 15 all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_3 Controparte_1
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del Controparte_1
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
6 di 15 L'applicazione concreta del disposto dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La prima questione concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Infatti, all'interrogativo circa l'individuazione della platea dei destinatari del bonus la
S.C. ha dato risposta affermativa, nella citata sentenza n.29961/23, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, enunciando il seguente principio: “la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato,
7 di 15 definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che esso sia volto a supplire alla vacanza del posto o alla indisponibilità del titolare.
Nella specie si rinviene una delle tipologie di cui ai primi due commi della disposizione, per cui: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
Accertato, così, il ricorrere della condizione-base per l'applicabilità del principio di parità di trattamento, si procede ad esaminare la seconda delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione della presente controversia, questione consistente nello stabilire se, in caso di pluralità di contratti a tempo determinato intercorsi tra il docente e l'Amministrazione scolastica, compresi tra quelli per cui la S.C. ha dichiarato spettare al docente precario il beneficio della carta docente, questa gli spetti per un numero di anni pari a quello di tutti gli anni scolastici di riferimento degli incarichi di supplenza svolti.
Per potersi dare risposta a tale interrogativo va richiamata, a parere del giudicante, la distinzione tra le due azioni proponibili dal docente precario, vistosi negare il beneficio in relazione ad incarichi di supplenza rientranti nelle tipologie citate, distinzione posta alla base dell'impianto motivazionale della sentenza della Sez. lav. della S.C. n.29961 del 2023.
In essa si attribuisce rilevanza determinante all'attualità o meno (alla data della sentenza resa riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto al beneficio della carta docente) dello status giuridico di docente in servizio (indifferentemente a tempo
8 di 15 pieno o parziale, o anche sospeso temporaneamente dalle funzioni d'insegnamento, stante l'equiparazione di tali situazioni operata dalla normativa speciale in materia operante ai fini d'interesse). La permanenza di detto status giuridico in capo all'attore va riconosciuta, sia egli impiegato ancora con contratto a termine alle dipendenze dell'Amministrazione a quella data, sia egli divenuto dipendente di ruolo nelle more tra la prestazione dei servizi a tempo determinato - in ordine ai quali richiede il riconoscimento del beneficio - e la pronuncia della sentenza in merito alla sua domanda.
La rilevanza di questa summa divisio tra docenti tuttora in servizio di insegnamento e personale cessato dalle relative funzioni, per pensionamento, oppure per trasferimento ad altro ruolo e qualsiasi altro motivo, risiede nella circostanza, posta in evidenza dalla
S.C., per cui la carta docente concerne un'obbligazione che (vista a prescindere dal momento in cui è fatta valere in giudizio) è sui generis, di natura né retributiva (esclusa dall'art.1, co. 121, ult. periodo, L. n.107 del 2015), né riparatoria.
Essa è caratterizzata dall'essere funzionalmente collegata in maniera inscindibile all'espletamento attuale, da parte del titolare del corrispondente credito, della funzione di docente, come denota il riferimento, operato nell'art.1, comma 121, L. n.107 del
2015, al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, quale fonte d'integrazione dell'elenco dei beni e servizi d'aggiornamento professionale del docente accessibili mediante la carta docente, elenco contenuto in tale disposizione.
Se, peraltro, il piano dell'istituzione scolastica ha durata triennale, come pure rilevato dalla S.C., la valutazione dell'attività didattica del singolo docente va riferita ad un orizzonte temporale coincidente con il singolo anno scolastico, poiché tale è il periodo che assume a proprio oggetto la programmazione didattica ai sensi del d.lgs. n.297 del
1994.
Nella sentenza n.29961 del 2023, a questo riguardo, si rileva in maniera specifica che
“la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, da individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate”.
La sentenza della S.C. aggiunge che questo indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa,
9 di 15 finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico (cfr. punto 5.3 della motivazione della sentenza, a pag.14 della copia ufficiale).
Nell'affrontare su tali basi la questione se la carta docente possa essere riconosciuta per più anni scolastici con la sentenza di condanna all'adempimento, proposta nella specie, si osserva che l'azione stessa si iscrive nel paradigma di quella proponibile, per come ha chiarito la S.C., dal lavoratore che sia ancora interno al sistema di docenza.
L'azione di adempimento può essere esperita nei casi in cui il docente è ancora interno al sistema, poiché l'accoglimento di essa importa l'accreditamento di una card ricaricabile che può essere utilizzata solo dal personale in servizio di insegnamento.
Tali spunti ricostruttivi per la qualificazione della natura della prestazione valorizzati nella sentenza della S.C. inducono a ritenere l'obbligazione sui generis in parola come obbligazione di scopo che può eseguirsi e realizzare l'interesse creditorio in un lasso temporale parametrato all'anno scolastico.
La rilevanza dell'accertamento circa la sussistenza dell'interesse non si arresta, cioè, al momento della verifica delle condizioni di proponibilità della domanda, ma investe, stante la natura di oggetto di obbligazione di scopo propria del bonus della carta docente, l'individuazione del contenuto della tutela somministrabile a favore dell'avente diritto ad essa mediante la sentenza di condanna ad eseguire la relativa prestazione.
Se, infatti, l'esecuzione di questa deve essere funzionale ad assicurare l'interesse di entrambe le parti (come segnalato dalla S.C. nel riferimento alla riconducibilità alla P.A. datrice di lavoro di quei risultati, in termini di aggiornamento professionale dei docenti, al cui conseguimento è conferente l'attribuzione tempestiva della carta docente), deve ritenersi che la dimensione temporale del risultato stesso assuma rilevanza pregnante.
Si tratta, va precisato, di calibrare il contenuto della tutela somministrabile tramite la sentenza di condanna all'esecuzione della prestazione rispetto alla dimensione temporale di un interesse in realtà bilaterale, come appena detto, anziché di compiere una verifica, che è superata, con l'ordinanza della CGE n.450/22 e la sentenza della S.C. n.29961/23, circa il "ritorno" che l'utilizzo del bonus della carta può assicurare in generale all'Amministrazione in termini d'aggiornamento e preparazione professionali dei docenti alle sue dipendenze;
infatti l'addotta irrealizzabilità di tal interesse con l'assegnazione del beneficio ai docenti precari, in cui l'Amministrazione scolastica intende ravvisare la
"ragione oggettiva" a fondamento dell'eccepita inestensibilità del beneficio a tali docenti
- ritenuti incomparabili, quanto a condizioni di impiego, con i colleghi di ruolo destinati a continuare, a motivo di tale stato, ad essere impiegati alle proprie dipendenze sine die
10 di 15 -, va esclusa in radice, per i motivi chiariti dalle decisioni citate dei detti organi apicali di giurisdizione, alle cui motivazioni si rinvia.
Se, però, nessun margine di valutazione resta da compiersi pur nella varietà dei casi, che possono riguardare fattispecie eterogenee (avendo la S.C. avuto cura di precisare l'inidoneità a valere quale circostanza derogativa, rispetto alla regola generale della rilevanza dell'adibizione alla funzione docente quale status giuridico, di situazioni implicanti l'inattualità dell'esercizio di essa, ai fini del riconoscimento del beneficio della carta docente, quali quelle dei docenti temporaneamente fuori ruolo o assegnati ad altre funzioni), si presta invece ad essere valutato, ai fini della determinazione della prestazione pretendibile con azione di condanna all'adempimento, l'interesse creditorio
– bilaterale, come già detto - che è sotteso all'esecuzione della prestazione.
Si ha presente che la proponibilità dell'azione è sottratta ad un termine di decadenza, per dover escludersi che la previsione dell'utilizzabilità della carta docente consegnata dall'Amministrazione entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello in cui ne matura il diritto (previsione posta nell'art.6, co.6, d.P.C.M. 28.11.2016) equivalga a limite temporale preclusivo della proponibilità della domanda di accredito della carta.
L'interpretazione della citata disposizione del regolamento come prevedente un termine di decadenza dall'azione di adempimento, d'altronde, equivarrebbe a rilevare nel regolamento di esecuzione una previsione difforme dalla legge, prevedendo questa che la carta docente abbia l'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico e rinviandone al d.P.C.M. la fissazione dei soli criteri di utilizzo.
A rendere necessaria la puntualizzazione circa la misura dell'importo da accreditarsi a favore del docente, cui viene giudizialmente riconosciuto il diritto alla consegna della carta, è invece l'esigenza di far sì che la prestazione oggetto della condanna all'adempimento risponda all'interesse creditorio. Se questo è bilaterale, è giocoforza ritenere che la prestazione, in tanto potrà risultare idonea a realizzare l'interesse datoriale, in quanto abbia ad oggetto la provvista finanziaria per l'acquisto, durante l'anno scolastico, di beni e servizi a supporto di formazione professionale pro futuro.
L'interesse del datore, sottrattosi all'obbligo di accreditare tempestivamente la carta, non può, cioè, riguardare il rimborso, tramite l'accredito tardivo, di eventuali spese che il docente abbia dovuto sostenere in proprio ai fini del suo aggiornamento professionale
(spese che, come si espone infra, il docente può richiedere con l'azione di risarcimento dei danni, purché ne interrompa la prescrizione).
11 di 15 Infatti, la pretesa di rimborso delle spese eventualmente sostenute dal docente per l'acquisto di beni e servizi a tal fine durante anno/i scolastico/i pregresso/i può essere fatta valere da questo mediante l'azione risarcitoria, secondo la ricostruzione compiuta dalla S.C. nella sentenza n.29961/23, all'atto della cessazione dall'esercizio dell'attività di docenza, quando, venuta meno la possibilità di agire per l'esecuzione dell'obbligo di consegna della carta docente, sorge la legittimazione appunto a proporre l'azione riparatoria per equivalente.
Di conseguenza, l'azione risarcitoria appare avere una portata potenzialmente assorbente rispetto a quella di adempimento e tale considerazione suggerisce di riconoscere all'azione di adempimento la natura di rimedio, sì, principale, ma in quanto fatto valere in relazione ad un solo anno scolastico di maturazione del bonus, in tal caso potendo assegnarsi al docente, con la sentenza di condanna dell'Amministrazione all'esecuzione dell'obbligo, la prestazione esatta che egli avrebbe dovuto ricevere, ossia la carta docente utilizzabile in costanza di servizio, sia durante l'anno scolastico corrente alla pronuncia della sentenza, sia durante il seguente, in base alla possibilità che l'art.6, comma 6, d.P.C.M. prevede nell'ipotesi fisiologica della tempestiva consegna della carta docente all'avente diritto e che deve valere anche nell'ipotesi in cui sia giudizialmente accertato il di lui diritto, così da porlo nella situazione in cui egli si sarebbe trovato in assenza d'inadempimento della controparte.
Viceversa, ritenere la condanna all'adempimento dell'obbligazione - ricostruita dalla
S.C. quale obbligazione di scopo, ancorché di natura pecuniaria – come oggettivamente estesa all'accredito del valore di più carte docente maturate in una pluralità di anni, a ben vedere, equivarrebbe ad anticipare gli effetti di una sentenza che potrà essere emessa solo all'esito dell'azione risarcitoria proponibile dal docente a seguito della cessazione dalle relative funzioni, poiché in tal modo si pone a fondamento dell'azione necessariamente anche la pretesa di rimborso di spese sostenute in proprio dal docente.
Né inducono a diversa conclusione i rilievi svolti nelle note di trattazione scritta dalla parte ricorrente, che solo apparentemente trovano corrispondenza nella motivazione della sentenza n.29961/2023 della S.C., nella parte contenente la seguente precisazione:
“il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che non risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale….essendo la carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti annuali, non vi è ragione di dubitare che essa possa funzionare anche rispetto
a periodi pregressi….Ciò porta a terminare che la mancata attribuzione degli importi
12 di 15 che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”.
Tale precisazione, in realtà, va contestualizzata rispetto alla complessiva motivazione della sentenza da cui è tratta e, alla luce di quanto si è rilevato circa la fondamentale distinzione in essa operata tra docenti in servizio e docenti cessati dall'attività di insegnamento, essa, secondo il giudicante, denota che l'interesse ad agire del docente in servizio di insegnamento persiste anche per gli anni pregressi, ma nel senso che tale interesse è tutelabile nella misura in cui la sua soddisfazione risponda a quella dell'interesse dell'Amministrazione a vedere realizzata la funzione della carta docente.
Se, come si è in precedenza esposto, tale funzione è riferita ad attività formative e di aggiornamento professionale da espletarsi durante un anno scolastico, eventualmente protraibili nel successivo, nei limiti di tale periodo è riconoscibile in favore del docente un importo pari a quello annuale del credito riconosciuto dalle disposizioni in materia.
Le cd. annualità pregresse - ossia l'importo delle spese affrontate dal docente che non trovano capienza nell'importo annuale pari ad € 500,00, riconosciuto giudizialmente in base a tali disposizioni e spendibile in aggiunta a quello della carta docente fornita dall'Amministrazione per l'anno scolastico – possono, così, formare oggetto della richiamata azione risarcitoria proponibile alla cessazione dell'attività di insegnamento.
In tal senso, quindi, si ritiene che l'interesse persistente in chi è ancora interno al sistema scolastico, secondo l'espressione adoperata dalla S.C., indica la situazione giuridica che
è tutelabile, per la parte, appunto, in cui le spese sostenute dal docente, siccome riferite ad annualità ulteriori, non trovano capienza nell'importo unitario della carta docente e, di conseguenza, prestandosi ad essere liquidate in una somma corrispondente, in via di approssimazione presuntiva, a quella portata dalle carte docente il diritto alle quali era in quelle annualità ulteriori maturato, potranno formare oggetto dell'azione risarcitoria.
Resta ferma, tuttavia, la proponibilità di questa solo a seguito della cessazione dall'attività di insegnamento del titolare, solo in tale momento potendo rendicontarsi, ancorchè su base presuntiva, l'importo di quelle spese annualmente da presumersi affrontate dal docente per l'aggiornamento e la preparazione professionale che eccedono l'importo accreditabile pari ad € 500,00 e che, ovviamente, egli avrà diritto di vedersi rimborsare in denaro contante, anziché mediante la cd. ricarica della card in dotazione.
In definitiva, l'obbligazione pecuniaria, ossia quella che, ai sensi dell'art.1277 c.c., si
13 di 15 estingue mediante la consegna di importo corrispondente di moneta avente corso legale, riprende a seguire la sua normale modalità di esecuzione allorquando il credito avente ad oggetto la cd. ricarica della carta docente è esigibile solo mediante azione risarcitoria e prima di tale momento la diversa modalità di adempimento (ferma restando la natura pecuniaria dell'obbligazione) è connessa con la funzione della somministrazione di danaro che forma oggetto dell'obbligazione per esigenze di rendicontazione di spesa, che rendono proponibile con ciascuna azione di adempimento la richiesta riferita esclusivamente all'importo unitario di € 500,00, che può essere speso unitamente alla carta docente per l'anno scolastico accreditata dall'Amministrazione, che è compatibile con quella riconosciuta giudizialmente in ragione della sua spendibilità differita.
Appare, allora, conforme alla ricostruzione dell'istituto della carta docente, quale effettuata dalla S.C., ritenere che alla distinzione tra i momenti di esperibilità dell'azione di condanna all'adempimento (proponibile in costanza dello status di docente) e dell'azione risarcitoria (differita alla cessazione di tale stato) corrisponda la limitazione oggettiva della prima alla consegna ed alla “ricarica” con un importo unitario della carta docente, utilizzabile per la provvista dei mezzi di supporto alla formazione ed aggiornamento professionale che il docente debba procurarsi, nella parte di anno scolastico ancora da compiersi alla data della pronuncia della sentenza e nel seguente anno scolastico (in aggiunta ai supporti necessari all'aggiornamento professionale eventualmente già acquistati a sue spese, recuperabili, queste, con l'azione risarcitoria).
Va precisato che, se il riferimento è all'anno scolastico in corso alla data della sentenza, deve tuttavia intendersi che, stante il principio di insensibilità della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio agli effetti del trascorrere del tempo occorrente alla pronuncia della sentenza che accerta l'esistenza del diritto, sia in tal modo neutralizzato l'effetto di indisponibilità della carta docente medio tempore.
Di conseguenza, gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, da liquidare in favore del creditore in conformità con la definizione della natura dell'obbligazione come pecuniaria, vanno riconosciuti dalla data di maturazione del diritto alla consegna della carta docente, data che coincide con quella iniziale dell'anno scolastico di riferimento.
In conclusiva sintesi, dunque, ritiene il giudicante che l'azione promossa al fine di ottenere una sentenza di condanna all'accredito di più carte docente riferite a diversi anni scolastici (anziché di una sola carta, da utilizzarsi nello scorcio dell'anno scolastico in corso alla data di pronuncia della sentenza, fino alla fine di quello seguente), debba
14 di 15 essere rigettata per difetto della condizione di utilizzabilità della carta, cioè dell'idoneità del suo utilizzo a sopperire a fabbisogni finanziari connessi all'acquisto di beni e servizi per la formazione professionale del titolare nell'esercizio attuale dell'attività di docente.
Viceversa, va accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione ad accreditare in favore della parte ricorrente l'importo pari a quello della carta docente annuale, in conformità con quanto stabilisce l'art.1, comma 121, L. n.107 del 2015, previa disapplicazione di quest'ultima disposizione nella sola parte in cui essa limita ai docenti di ruolo il diritto a tale beneficio, stante la contrarietà della limitazione stessa al divieto di discriminazioni nelle condizioni d'impiego tra lavoratori a termine e con rapporto di lavoro senza predeterminazione di durata.
La domanda va pertanto accolta nei limiti di cui al dispositivo e l'Amministrazione va condannata ad accreditare a favore della parte attrice la carta docente per un solo anno scolastico (da identificarsi in quello immediatamente precedente a quello in corso alla data di proposizione della domanda e durante il quale la ricorrente era titolare di incarico di supplenza annuale e come tale beneficiaria dell'attribuzione di altra carta docente), carta utilizzabile in tutto o in parte durante l'anno scolastico, nel corso del quale si colloca la pronuncia del dispositivo della presente sentenza, e, per l'eventuale parte residua, nel successivo.
La resistente va altresì condannata al pagamento degli interessi legali e al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito ai sensi degli artt.429, co.3, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
La domanda di condanna all'accredito delle carte docenti per ulteriori anni scolastici va respinta.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.54 del 2014, si considera l'importo di una sola carta docente e nella determinazione dell'importo dei cimpensi difensivi il valore medio di tariffa viene dimidiato, stante il carattere “seriale” del contenzioso.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data 4 luglio 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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