Sentenza 12 giugno 2006
Massime • 1
È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di fase della custodia cautelare per il tempo previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per la redazione della sentenza, qualora sia adottata senza il previo contraddittorio con la difesa dell'imputato. (La Corte, nell'affermare tale principio, ha rilevato che la suddetta procedura di sospensione non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 111 Cost., in quanto il rimedio previsto dall'art. 310 cod. proc. pen. è sufficiente ad assicurare la pienezza del contraddittorio, in considerazione della natura della valutazione rimessa al giudice nell'adozione del provvedimento di sospensione - limitata all'accertamento dei relativi presupposti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2006, n. 34453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34453 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 12/06/2006
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1309
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 013910/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE ES, N. IL 29/07/1967;
avverso ORDINANZA del 13/03/2006 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANNINO SAVERIO FELICE;
Sentita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Dr. DI POPOLO Angelo, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per genericità.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino 13 marzo 2006 nel procedimento n. 2695/05 R.L.P. - con la quale è stato rigettato l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino 2 dicembre 2005, che ha sospeso il termine di durata massima della custodia cautelare previsto dall'art. 303 c.p.p., fino al 14 marzo 2006, termine previsto dall'art. 544 c.p.p., per il deposito della sentenza - JA EZ ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e artt. 178 e 304 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c)) in relazione all'adozione da parte della Corte d'appello di Torino dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare in assenza di contraddittorio con la difesa dell'imputato.
L'impugnazione è infondata.
La procedura stabilita nell'art. 304 c.p.p., in relazione ai casi compresi rispettivamente nei commi 1 e 2 della norma appare sensibilmente diversa.
Nel primo comma si dispone, infatti, che i termini dell'art. 303 c.p.p., sono sospesi, mentre nel comma 2 si afferma che possono essere altresì sospesi nei casi ivi considerati. E solo in relazione a questa seconda ipotesi il comma 3, stabilisce che la sospensione è disposta su istanza del P.M..
Dall'elemento letterale e dalle peculiarità dei casi compresi nell'uno e nell'altro comma si deduce che nel comma 1 la sospensione non è prevista come discrezionale, limitandosi la valutazione al semplice accertamento dei presupposti per l'adozione del provvedimento. Diversamente, nel comma 2, la valutazione del giudice è più ampia e riguarda la prospettazione da parte del P.M. delle ragioni da cui desume la necessità di disporre la sospensione dei termini predetti.
Sia nel primo che nel comma 2, è previsto che l'ordinanza di sospensione sia appellabile al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 310 c.p.p.. E la previsione del rimedio previsto per i provvedimenti de libertate dimostra la pienezza del contraddittorio assicurata all'imputato, sia pure non in forma preventiva, bensì col mezzo eventuale dell'impugnazione. Pertanto, la procedura di sospensione dei termini di custodia cautelare non contrasta con la disposizione dell'art. 111 Cost. e, di conseguenza, neppure con quella degli artt. 3 e 24 Cost., sicché l'eccezione di incostituzionalità del provvedimento e il vizio di violazione di legge contestualmente dedotto col ricorso non possono ritenersi fondati.
Il ricorso dev'essere perciò rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006