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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS NG, ha pronunciato, in esito all'udienza del 6 ottobre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3070/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Melita, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 4 giugno 2024, esponeva che: Parte_1
- a causa delle gravi patologie da cui era affetta, in data 15 gennaio 2020, era stata dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%;
- a seguito di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari, in data 4 aprile 2023, era stata dichiarata invalida in misura pari all'80% e le era stata revocata la pensione di inabilità;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n.
3148/2023 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e il ctu nominato l'aveva inizialmente riconosciuta invalida civile nella misura pari all'80% e, a seguito dei rilievi presentati, la percentuale di invalidità era stata rivista e aumentata all'85%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, lamentando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le sue condizioni di salute e le malattie dalle quali era affetta che, sebbene in parte riconosciute dal consulente, erano state dallo stesso minimizzate.
Osservava che le conclusioni del ctu erano in evidente contraddizione con i fatti e i dati clinici emersi sia nella perizia d'ufficio sia nella documentazione in atti.
Rilevava, in particolare, di non condividere che la neoplasia del colon da cui ella era affetta, unitamente alla colectomia, alla recidiva e alla chemioterapia, fosse stata ascritta al codice 9303,
“neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”, con un grado del 70%.
Osservava che, tuttavia, nel caso di specie, non era possibile prevedere con certezza una prognosi favorevole ma, al contrario, stante la pregressa emicolectomia e la recidiva su anastomosi, seguite da un intervento chirurgico demolitivo e da chemioterapia, riteneva che alla predetta patologia dovesse essere attribuita al codice 9325, “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica”, con un grado del 100%.
Contestava, inoltre, la mancata considerazione dell'invalidità relativa alla malattia tumorale tiroidea, che, invece, in considerazione dell'intervento da ella subito, avrebbe dovuto essere ascritta al codice
9322, con una percentuale dell'11%.
Rilevava, alytresì, che il ctu non aveva valutato i problemi da ella sofferti relativi all'apparato fonatorio, rappresentando che aveva subito la lesione iatrogena alla corda vocale sinistra, rimasta immobile a seguito della tiroidectomia, che avrebbe dovuto essere inquadrata con il codice 3102,
“cordectomia monolaterale”, con un grado del 30%.
Osservava che le medesime considerazioni andavano applicate anche all'isterectomia subita in età fertile (44 anni), la quale, però, il consulente tecnico, inspiegabilmente, non aveva preso in esame e rilevava che tale intervento avrebbe dovuto essere ricondotto al codice 9323 relativo a “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale,” con una percentuale invalidante del
70%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era affetta da un complesso quadro patologico che la rendeva invalida in misura pari al 100% a far tempo dalla revoca o , in subordine, dalla data che sarebbe risultata in corso di causa e che l' venisse condannato al CP_1 ripristino della pensione di inabilità civile, alla relativa liquidazione dei ratei maturati, sin dalla revoca, e al pagamento della prestazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento del CP_1 diritto e di condanna al pagamento della prestazione
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. 3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata in sede di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 6 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il ripristino alla pensione di inabilità (giudizio iscritto al RG n. 3148/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari all'85% e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al ripristino della pensione di inabilità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Carcinoma del colon dx operato (2018) e recidiva su anastomosi operata (2020) chemiotrattata, in attuale follow up in assenza di segni di attuale ripresa di malattia;
spondiloartrosi lombare;
sindrome ansioso-depressiva di media entità; cardiopatia ipertensiva classe II NYHA.”. Il ctu, dopo avere indicato analiticamente le patologie ed avere indicato i codici da applicare e le percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo che la ricorrente è invalida nella misura del 91% a decorrere dal gennaio 2025.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente, il consulente ha ha evidenziato che “Nelle osservazioni alla consulenza tecnica medico-legale espletata dal sottoscritto CTU, si fa riferimento alle patologie:
“Carcinoma del colon dx operato (2018) e recidiva su anastomosi operata (2020) chemiotrattata, in attuale follow up in assenza di segni di attuale ripresa di malattia;
spondiloartrosi lombare;
sindrome ansioso-depressiva di media entità; cardiopatia ipertensiva classe II NYHA.” Tali patologie sono state correttamente valutate, con criterio analogico, come “Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale.Cod.9323; Anchilosi rachide lombare.Cod.7010; Sindrome depressiva endoreattiva media.Cod.2205; Miocardiopatia con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA).Cod.6442, attribuendo una percentuale di invalidità complessiva, essendo infermità coesistenti, pari al 91%. Per quanto concerne la patologia neoplastica, osteoarticolare, psichica e cardiologica, si rappresenta .. che la documentazione sanitaria in atti, quella prodotta successivamente e la sintomatologia riscontrata all'atto della visita medico-legale, non giustificano
l'attribuzione di un codice tabellare che prevede una percentuale superiore a quella riconosciuta dal sottoscritto. Infatti, proprio in ragione delle ripercussioni funzionali obiettivate in sede di consulenza dallo scrivente CTU, non appare condivisibile riconoscere a una invalidità totale Parte_1 pari al 100%. Per quanto riguarda la lesione iatrogena della corda vocale sn a seguito dell'intervento di tiroidectomia del 1990, occorre sottolineare come tale patologia, tenuto conto della totale assenza di disfonia o altra alterazione documentata, è di scarso significato medico-legale e pertanto non è stata valutata ai fini dell'invalidità complessiva della ricorrente.”.
Il consulente ha, dunque, concluso confermando la propria valutazione escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS NG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS NG, ha pronunciato, in esito all'udienza del 6 ottobre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3070/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Melita, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 4 giugno 2024, esponeva che: Parte_1
- a causa delle gravi patologie da cui era affetta, in data 15 gennaio 2020, era stata dichiarata invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%;
- a seguito di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari, in data 4 aprile 2023, era stata dichiarata invalida in misura pari all'80% e le era stata revocata la pensione di inabilità;
- aveva proposto, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n.
3148/2023 R.G., accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e il ctu nominato l'aveva inizialmente riconosciuta invalida civile nella misura pari all'80% e, a seguito dei rilievi presentati, la percentuale di invalidità era stata rivista e aumentata all'85%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso. Contestava le conclusioni del ctu, lamentando che il CTU non aveva adeguatamente valutato le sue condizioni di salute e le malattie dalle quali era affetta che, sebbene in parte riconosciute dal consulente, erano state dallo stesso minimizzate.
Osservava che le conclusioni del ctu erano in evidente contraddizione con i fatti e i dati clinici emersi sia nella perizia d'ufficio sia nella documentazione in atti.
Rilevava, in particolare, di non condividere che la neoplasia del colon da cui ella era affetta, unitamente alla colectomia, alla recidiva e alla chemioterapia, fosse stata ascritta al codice 9303,
“neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”, con un grado del 70%.
Osservava che, tuttavia, nel caso di specie, non era possibile prevedere con certezza una prognosi favorevole ma, al contrario, stante la pregressa emicolectomia e la recidiva su anastomosi, seguite da un intervento chirurgico demolitivo e da chemioterapia, riteneva che alla predetta patologia dovesse essere attribuita al codice 9325, “neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica”, con un grado del 100%.
Contestava, inoltre, la mancata considerazione dell'invalidità relativa alla malattia tumorale tiroidea, che, invece, in considerazione dell'intervento da ella subito, avrebbe dovuto essere ascritta al codice
9322, con una percentuale dell'11%.
Rilevava, alytresì, che il ctu non aveva valutato i problemi da ella sofferti relativi all'apparato fonatorio, rappresentando che aveva subito la lesione iatrogena alla corda vocale sinistra, rimasta immobile a seguito della tiroidectomia, che avrebbe dovuto essere inquadrata con il codice 3102,
“cordectomia monolaterale”, con un grado del 30%.
Osservava che le medesime considerazioni andavano applicate anche all'isterectomia subita in età fertile (44 anni), la quale, però, il consulente tecnico, inspiegabilmente, non aveva preso in esame e rilevava che tale intervento avrebbe dovuto essere ricondotto al codice 9323 relativo a “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale,” con una percentuale invalidante del
70%.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente era affetta da un complesso quadro patologico che la rendeva invalida in misura pari al 100% a far tempo dalla revoca o , in subordine, dalla data che sarebbe risultata in corso di causa e che l' venisse condannato al CP_1 ripristino della pensione di inabilità civile, alla relativa liquidazione dei ratei maturati, sin dalla revoca, e al pagamento della prestazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di accertamento del CP_1 diritto e di condanna al pagamento della prestazione
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. 3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata in sede di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 6 ottobre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il ripristino alla pensione di inabilità (giudizio iscritto al RG n. 3148/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura pari all'85% e parte ricorrente aveva espresso il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al ripristino della pensione di inabilità.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Carcinoma del colon dx operato (2018) e recidiva su anastomosi operata (2020) chemiotrattata, in attuale follow up in assenza di segni di attuale ripresa di malattia;
spondiloartrosi lombare;
sindrome ansioso-depressiva di media entità; cardiopatia ipertensiva classe II NYHA.”. Il ctu, dopo avere indicato analiticamente le patologie ed avere indicato i codici da applicare e le percentuali di invalidità, ha concluso ritenendo che la ricorrente è invalida nella misura del 91% a decorrere dal gennaio 2025.
In seguito ai rilievi di parte ricorrente, il consulente ha ha evidenziato che “Nelle osservazioni alla consulenza tecnica medico-legale espletata dal sottoscritto CTU, si fa riferimento alle patologie:
“Carcinoma del colon dx operato (2018) e recidiva su anastomosi operata (2020) chemiotrattata, in attuale follow up in assenza di segni di attuale ripresa di malattia;
spondiloartrosi lombare;
sindrome ansioso-depressiva di media entità; cardiopatia ipertensiva classe II NYHA.” Tali patologie sono state correttamente valutate, con criterio analogico, come “Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale.Cod.9323; Anchilosi rachide lombare.Cod.7010; Sindrome depressiva endoreattiva media.Cod.2205; Miocardiopatia con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA).Cod.6442, attribuendo una percentuale di invalidità complessiva, essendo infermità coesistenti, pari al 91%. Per quanto concerne la patologia neoplastica, osteoarticolare, psichica e cardiologica, si rappresenta .. che la documentazione sanitaria in atti, quella prodotta successivamente e la sintomatologia riscontrata all'atto della visita medico-legale, non giustificano
l'attribuzione di un codice tabellare che prevede una percentuale superiore a quella riconosciuta dal sottoscritto. Infatti, proprio in ragione delle ripercussioni funzionali obiettivate in sede di consulenza dallo scrivente CTU, non appare condivisibile riconoscere a una invalidità totale Parte_1 pari al 100%. Per quanto riguarda la lesione iatrogena della corda vocale sn a seguito dell'intervento di tiroidectomia del 1990, occorre sottolineare come tale patologia, tenuto conto della totale assenza di disfonia o altra alterazione documentata, è di scarso significato medico-legale e pertanto non è stata valutata ai fini dell'invalidità complessiva della ricorrente.”.
Il consulente ha, dunque, concluso confermando la propria valutazione escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
7.- In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp att cpc da parte della ricorrente quest'ultima viene esonerata dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp e le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente procedimento e del procedimento per atp;
c) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 7 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS NG