Art. 3.
Fermo restando il completamento dei corsi gia' iniziati, sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico generico e psichiatrico.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 22 , 23 e 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e la legge 29 ottobre 1954, n. 1046 .
Fermo restando il completamento dei corsi gia' iniziati, sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico generico e psichiatrico.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 22 , 23 e 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e la legge 29 ottobre 1954, n. 1046 .