Articolo 3 della Legge 3 giugno 1980, n. 243
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 luglio 1980
Art. 3.
Fermo restando il completamento dei corsi gia' iniziati, sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico generico e psichiatrico.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 22 , 23 e 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e la legge 29 ottobre 1954, n. 1046 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1980
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