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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1397 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla C.F._2
Piazza Le Pera, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rotundo che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 2 settembre 2024, Pt_1
e - premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Catanzaro in data 30 agosto 1981, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]), Pt_2 Per_1
RGVG n. 1397/2024 - Pagina 1 di 4 entrambi economicamente autosufficienti - deducevano che a causa di insanabili incomprensioni contrasti ed incompatibilità caratteriali il rapporto affettivo si era deteriorato al punto da far venir meno l'unione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, che il percepiva mensilmente € 1.140,94 a titolo di Pt_1
pensione, mentre la casalinga, non era titolare di alcun reddito. Pt_2
Inoltre, dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di voler sostituire l'udienza di prima comparizione mediante deposito di note scritte.
Chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. I sig.ri e vivranno separati, portandosi Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto;
2. la sig.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale, din Parte_2
proprietà del figlio, sig. ; Parte_3
3. il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1 la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il suo Parte_2
mantenimento, somma che sarà automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati”.
1.1. All'udienza cartolare dell'8 gennaio 2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 7 febbraio 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
RGVG n. 1397/2024 - Pagina 2 di 4 Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del ricorso congiunto e del comportamento processuale delle parti, il
Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1397 del R.G.V.G. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
23.10.1953 e nata a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Catanzaro il 30 agosto 1981 (Anno 1981, N,
141 Parte II, Serie A), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
RGVG n. 1397/2024 - Pagina 3 di 4 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
2 aprile 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1397/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1397 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla C.F._2
Piazza Le Pera, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Rotundo che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 2 settembre 2024, Pt_1
e - premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario in Catanzaro in data 30 agosto 1981, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]), Pt_2 Per_1
RGVG n. 1397/2024 - Pagina 1 di 4 entrambi economicamente autosufficienti - deducevano che a causa di insanabili incomprensioni contrasti ed incompatibilità caratteriali il rapporto affettivo si era deteriorato al punto da far venir meno l'unione materiale e spirituale e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, che il percepiva mensilmente € 1.140,94 a titolo di Pt_1
pensione, mentre la casalinga, non era titolare di alcun reddito. Pt_2
Inoltre, dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di voler sostituire l'udienza di prima comparizione mediante deposito di note scritte.
Chiedevano, pertanto, la pronuncia della separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. I sig.ri e vivranno separati, portandosi Parte_1 Parte_2
reciproco rispetto;
2. la sig.ra continuerà a risiedere nella casa coniugale, din Parte_2
proprietà del figlio, sig. ; Parte_3
3. il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra Parte_1 la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il suo Parte_2
mantenimento, somma che sarà automaticamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati”.
1.1. All'udienza cartolare dell'8 gennaio 2025 il Giudice delegato alla trattazione del presente procedimento, preso dunque atto della dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare, con provvedimento del 7 febbraio 2025 rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
RGVG n. 1397/2024 - Pagina 2 di 4 Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso congiuntamente proposto, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali ed in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce del ricorso congiunto e del comportamento processuale delle parti, il
Tribunale ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1397 del R.G.V.G. dell'anno
2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
23.10.1953 e nata a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio concordatario in Catanzaro il 30 agosto 1981 (Anno 1981, N,
141 Parte II, Serie A), autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
RGVG n. 1397/2024 - Pagina 3 di 4 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
2 aprile 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1397/2024 - Pagina 4 di 4