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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di NC TI nato a [...] E DAMIANO il 09/08/1968 Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del 15/07/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere DA OR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 settembre 2025, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da Di NC TI per ottenere l’indennizzo previsto per ingiusta detenzione, pari a un anno, sette mesi e ventotto giorni di reclusione, derivante – secondo la prospettazione – dall’emissione di un ordine di esecuzione rivelatosi successivamente illegittimo. 1.1. In particolare, i giudici della riparazione hanno ritenuto che: a) l’istanza fosse inammissibile per genericità della procura speciale;
che la documentazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 3331 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 14/01/2026 2 allegata e depositata dall’istante fosse solo parziale;
che comunque l’ordine di esecuzione non potesse qualificarsi come illegittimo o arbitrario, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: la difformità tra pena inflitta e pena eseguita è stata determinata da eventi sopravvenuti alla condanna, consistenti nel riconoscimento della insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite in favore di coimputati, in seno a giudizio di impugnazione solo dai medesimi coltivato, sulla base del quale il ricorrente aveva proposto in sede esecutiva domanda di rideterminazione della pena. Tali circostanze, pur avendo generato ex post una discrepanza tra la pena irrogata e quella effettivamente scontata, non integrano una fattispecie di detenzione indennizzabile ai sensi dell’art. 314 cod.proc.pen. 2. Avverso tale ordinanza, TI Di NC, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – con la sintesi consentita dall’ dell’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. – i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 122 cod.proc.pen., giacché l’atto di nomina e la procura speciale, sufficientemente precise nell’indicazione dell’oggetto, erano allegate alla domanda di riparazione per cui erano diventate parti integranti della stessa;
con il secondo motivo, lamenta violazione di legge processuale, giacché l’eventuale carenza di allegazione documentale avrebbe dovuto indurre i giudici a differire la trattazione per acquisire d’ufficio gli atti ritenuti necessari, non essendo prevista la sanzione processuale della inammissibilità; con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge, in ragione del fatto che dal mero esame dell’ordine di scarcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello si evinceva che il ricorrente era entrato in carcere il 26 gennaio 2021 e la misura cautelare era cessata il 19 gennaio 2024, essendo divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d’appello di Roma perché non impugnata. Dunque, doveva ritenersi custodia cautelare almeno tale periodo e, considerato che la pena inizialmente inflitta (anni quattro, mesi 10 di reclusione) era stata ridotta ad anni due, mesi sette e giorni 10 di reclusione, e che la sua espiazione doveva retrodatarsi al 26 gennaio 2021, alla data del 5 settembre 2023, il ricorrente l’aveva completamente scontata. 3. Il giudizio di legittimità si è svolto con trattazione scritta, e il Procuratore generale ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva. 3 Considerato in diritto 1. L’infondatezza della questione proposta con l’ultimo motivo, capace di giustificare il rigetto del ricorso, rende opportuna la trattazione prioritaria di tale motivo, pur dovendo darsi atto, quanto al primo motivo, che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è valida la procura speciale rilasciata al difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'istanza, in quanto equiparabile alla procura redatta a margine o rilasciata in calce all'atto ( Sez. 4, n. 40483 del 27/09/2023, Rv. 285135). 2. Va ricordato che, nella presente fattispecie, la difformità tra pena inflitta e pena eseguita è stata determinata da eventi sopravvenuti alla condanna, consistenti nel riconoscimento della insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite in favore di coimputati, in seno a giudizio di impugnazione solo dai medesimi coltivato, sulla base del quale il ricorrente aveva proposto in sede esecutiva domanda di rideterminazione della pena. 3. Tale evenienza non costituisce utile presupposto per il riconoscimento del diritto alla riparazione, come si trae dall’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul punto. In particolare, come ricordato recentemente da Sez. 4, n. 21568 del 2024, è utile il riferimento alla sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, IV e altro, Rv. 271689, che ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposto per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). Si sono, poi aggiunti altri casi, 4 quale quello della esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, Panait Murs, non massimata), di applicazione dell'isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258) e di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818). La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena. 4. Sulla scorta di tali principi si è recentemente nuovamente affermato che «il diritto alia riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dalla illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato» (Sez. 4, n. 1718 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151). 5. Tanto chiarito, deve dunque concludersi nel senso che, alla luce del percorso interpretativo ed applicativo dell'art. 314 a seguito degli interventi della Consulta, l'indennizzo è dovuto se la pena definitivamente inflitta superi quella sofferta in fase cautelare, restando invece escluse le vicende di rideterminazione della pena avvenute in fase esecutiva, ad eccezione del caso di illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione. Non può invece configurarsi il diritto all'indennizzo in tutte le ipotesi in cui una rideterminazione della pena in una misura inferiore a quella sofferta non sia originata da una violazione di legge, ma dipenda dall'attività prettamente discrezionale di apprezzamento valutativo del giudice. 6. E’ del tutto evidente che, nel caso in esame, la riduzione della pena inflitta al Di NC, che ha inciso posteriormente sull'ordine di esecuzione, è avvenuta per effetto, in suo favore, dell’accoglimento da parte del giudice dell'esecuzione di una richiesta sostanzialmente volta all’estensione, ex art. 587 cod.proc.pen., all'imputato nei cui confronti si è già formato il giudicato, degli effetti favorevoli– nel caso di specie, quanto al versante sanzionatorio - di altra successiva sentenza, pronunciata nei confronti di altri originari coimputati (per un approfondimento del 5 tema, si richiama Sez. 4, del 20/11/2025, Rv. 288852). Si tratta di esercizio di attività certamente discrezionale da parte del giudice dell’esecuzione. 7. La Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, rilevando che la pena residua non derivava da errore nell’ordine di esecuzione, ma da valutazione discrezionale del giudice, ne consegue che la pena residua non è frutto di errore, ma dell’esercizio del medesimo potere discrezionale, senza violazione di legge. 8. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026. Il Consigliere est. Il Presidente DA OR EA AG
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 settembre 2025, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da Di NC TI per ottenere l’indennizzo previsto per ingiusta detenzione, pari a un anno, sette mesi e ventotto giorni di reclusione, derivante – secondo la prospettazione – dall’emissione di un ordine di esecuzione rivelatosi successivamente illegittimo. 1.1. In particolare, i giudici della riparazione hanno ritenuto che: a) l’istanza fosse inammissibile per genericità della procura speciale;
che la documentazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 3331 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 14/01/2026 2 allegata e depositata dall’istante fosse solo parziale;
che comunque l’ordine di esecuzione non potesse qualificarsi come illegittimo o arbitrario, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità: la difformità tra pena inflitta e pena eseguita è stata determinata da eventi sopravvenuti alla condanna, consistenti nel riconoscimento della insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite in favore di coimputati, in seno a giudizio di impugnazione solo dai medesimi coltivato, sulla base del quale il ricorrente aveva proposto in sede esecutiva domanda di rideterminazione della pena. Tali circostanze, pur avendo generato ex post una discrepanza tra la pena irrogata e quella effettivamente scontata, non integrano una fattispecie di detenzione indennizzabile ai sensi dell’art. 314 cod.proc.pen. 2. Avverso tale ordinanza, TI Di NC, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – con la sintesi consentita dall’ dell’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. – i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 122 cod.proc.pen., giacché l’atto di nomina e la procura speciale, sufficientemente precise nell’indicazione dell’oggetto, erano allegate alla domanda di riparazione per cui erano diventate parti integranti della stessa;
con il secondo motivo, lamenta violazione di legge processuale, giacché l’eventuale carenza di allegazione documentale avrebbe dovuto indurre i giudici a differire la trattazione per acquisire d’ufficio gli atti ritenuti necessari, non essendo prevista la sanzione processuale della inammissibilità; con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge, in ragione del fatto che dal mero esame dell’ordine di scarcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello si evinceva che il ricorrente era entrato in carcere il 26 gennaio 2021 e la misura cautelare era cessata il 19 gennaio 2024, essendo divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d’appello di Roma perché non impugnata. Dunque, doveva ritenersi custodia cautelare almeno tale periodo e, considerato che la pena inizialmente inflitta (anni quattro, mesi 10 di reclusione) era stata ridotta ad anni due, mesi sette e giorni 10 di reclusione, e che la sua espiazione doveva retrodatarsi al 26 gennaio 2021, alla data del 5 settembre 2023, il ricorrente l’aveva completamente scontata. 3. Il giudizio di legittimità si è svolto con trattazione scritta, e il Procuratore generale ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva. 3 Considerato in diritto 1. L’infondatezza della questione proposta con l’ultimo motivo, capace di giustificare il rigetto del ricorso, rende opportuna la trattazione prioritaria di tale motivo, pur dovendo darsi atto, quanto al primo motivo, che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è valida la procura speciale rilasciata al difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'istanza, in quanto equiparabile alla procura redatta a margine o rilasciata in calce all'atto ( Sez. 4, n. 40483 del 27/09/2023, Rv. 285135). 2. Va ricordato che, nella presente fattispecie, la difformità tra pena inflitta e pena eseguita è stata determinata da eventi sopravvenuti alla condanna, consistenti nel riconoscimento della insussistenza dell’aggravante delle più persone riunite in favore di coimputati, in seno a giudizio di impugnazione solo dai medesimi coltivato, sulla base del quale il ricorrente aveva proposto in sede esecutiva domanda di rideterminazione della pena. 3. Tale evenienza non costituisce utile presupposto per il riconoscimento del diritto alla riparazione, come si trae dall’applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul punto. In particolare, come ricordato recentemente da Sez. 4, n. 21568 del 2024, è utile il riferimento alla sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, IV e altro, Rv. 271689, che ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposto per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). Si sono, poi aggiunti altri casi, 4 quale quello della esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, Panait Murs, non massimata), di applicazione dell'isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258) e di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818). La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena. 4. Sulla scorta di tali principi si è recentemente nuovamente affermato che «il diritto alia riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dalla illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato» (Sez. 4, n. 1718 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151). 5. Tanto chiarito, deve dunque concludersi nel senso che, alla luce del percorso interpretativo ed applicativo dell'art. 314 a seguito degli interventi della Consulta, l'indennizzo è dovuto se la pena definitivamente inflitta superi quella sofferta in fase cautelare, restando invece escluse le vicende di rideterminazione della pena avvenute in fase esecutiva, ad eccezione del caso di illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione. Non può invece configurarsi il diritto all'indennizzo in tutte le ipotesi in cui una rideterminazione della pena in una misura inferiore a quella sofferta non sia originata da una violazione di legge, ma dipenda dall'attività prettamente discrezionale di apprezzamento valutativo del giudice. 6. E’ del tutto evidente che, nel caso in esame, la riduzione della pena inflitta al Di NC, che ha inciso posteriormente sull'ordine di esecuzione, è avvenuta per effetto, in suo favore, dell’accoglimento da parte del giudice dell'esecuzione di una richiesta sostanzialmente volta all’estensione, ex art. 587 cod.proc.pen., all'imputato nei cui confronti si è già formato il giudicato, degli effetti favorevoli– nel caso di specie, quanto al versante sanzionatorio - di altra successiva sentenza, pronunciata nei confronti di altri originari coimputati (per un approfondimento del 5 tema, si richiama Sez. 4, del 20/11/2025, Rv. 288852). Si tratta di esercizio di attività certamente discrezionale da parte del giudice dell’esecuzione. 7. La Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, rilevando che la pena residua non derivava da errore nell’ordine di esecuzione, ma da valutazione discrezionale del giudice, ne consegue che la pena residua non è frutto di errore, ma dell’esercizio del medesimo potere discrezionale, senza violazione di legge. 8. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026. Il Consigliere est. Il Presidente DA OR EA AG