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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3627/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.2.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Anna Altavilla;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.4.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da malattie CP_1
professionali denunziate il 4.8.2022, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio ha, infatti, consentito di acclarare che le malattie denunziate (epicondilite gomito destro, ernie cervicali e lombari, spondilodiscopatia lombosacrale, cervicobrachialgia bilaterale)
non hanno eziologia professionale, dovendosi viceversa ritenere malattie comuni.
Le conclusioni del consulente, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi prescritto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 25.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 3627/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.2.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Anna Altavilla;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 9.4.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' a indennizzare il danno biologico da malattie CP_1
professionali denunziate il 4.8.2022, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio ha, infatti, consentito di acclarare che le malattie denunziate (epicondilite gomito destro, ernie cervicali e lombari, spondilodiscopatia lombosacrale, cervicobrachialgia bilaterale)
non hanno eziologia professionale, dovendosi viceversa ritenere malattie comuni.
Le conclusioni del consulente, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi prescritto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 25.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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