TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 5179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5179 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 8746/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1 con l'avv.ti Riccardo Casarin e Mariangela Semenzato ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Luigi Marani resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale del 25 settembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso nei confronti di chiedendo la modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 46/2021 del Tribunale di Venezia del 13/01/2021.
In particolare, parte ricorrente ha concluso chiedendo:
“affidarsi lo stesso in via esclusiva al padre, il quale assumerà in modo autonomo le decisioni in materia Persona_1 di istruzione, salute, educazione e, in generale, nelle questioni di primario interesse del minore, nel rispetto delle sue inclinazioni e necessità, tenendo informata ed aggiornata la madre sulle scelte adottate nei predetti ambiti;
disporsi il collocamento prevalente di e la sua residenza presso l'abitazione del padre, signor e del Per_1 Parte_1
Per_ fratello maggiore, con diritto della madre di stare con il figlio, concordando il periodo per iscritto direttamente con il padre almeno una settimana prima, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici di e personali e lavorativi Per_1 del ricorrente, come segue: Per_ nei quindici giorni in cui il signor è di riposo presso l'abitazione di previo accordo diretto scritto tra la signora Pt_1
ed il signor in giornate e orari da concordare (per iscritto, tramite e-mail o messaggio), con CP_1 Pt_1 Per_1 rientro a casa del papà per il pernottamento. trascorrerà presso l'abitazione paterna tutti i fine settimana in cui il Per_1
Per_ signor sarà di riposo presso l'abitazione familiare di Pt_1 nelle due settimane in cui il padre è in trasferta per lavoro, potrà stare con la madre due pomeriggi a settimana, in Per_1 giorni ed orari da concordare per iscritto (email o messaggio) con il padre, con rientro a casa del papà per il pernottamento,
e un fine settimana da concordare (da fissare nei giorni di assenza per lavoro del padre) per iscritto;
saranno salvi ulteriori diversi accordi tra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore nonché lavorativi e personali del signor Pt_1
IN OGNI CASO, ANCHE DI AFFIDAMENTO CONDIVISO: disporsi l'obbligo della signora di comunicare al padre con almeno una settimana di anticipo la necessità di Controparte_1 effettuare trasferte e viaggi, e che in tali periodi si trasferisca al casa del papà e del fratello maggiore. Disporsi che Per_1 la signora , con almeno due settimane di anticipo dalla data della partenza, comunichi al ricorrente la CP_1 programmazione di eventuali viaggi di più giorni con informandolo su meta, durata, luoghi di alloggio e ogni altro Per_1 dato disponibile.
Disporsi che eventuali trasferte con nel periodo scolastico avvengano solo previo consenso scritto di entrambi i Per_1 genitori e l'obbligo di entrambi i genitori a comunicarsi reciprocamente e per iscritto, senza ritardo, qualsiasi informazione relativa alla scuola, alla salute e altre questioni di interesse del figlio minorenne.
Disporsi che entrambi i genitori provvedano al mantenimento dei figli soltanto in via diretta, nel tempo in cui li avranno con sé, eliminando qualsiasi contribuzione indiretta da parte del ricorrente a favore della signora , e la suddivisione a CP_1 metà delle spese straordinarie, disciplinate in base al protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, da intendersi sul punto richiamato integralmente, con obbligo di rimborso al genitore che le ha anticipate entro il giorno 5 del mese immediatamente successivo all'esborso”.
Si è costituita parte resistente che ha concluso chiedendo:
“1) Rigettare la domanda di di affido esclusivo del figlio minore Parte_1 Per_1
2) Confermare l'affido congiunto dei genitori del minore Persona_1
3) Confermare il collocamento del figlio minore in maniera prevalente presso la madre come da sentenza 46/2021 Per_1
Trib. di Venezia
4) confermare i provvedimenti assunti in sede di divorzio in ordine al diritto di visita e di frequentazione del padre del figlio minore Per_1
5) in ordine al contributo al mantenimento del figlio minore porre a carico di il pagamento della Per_1 Parte_1 somma di euro 800,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Venezia con Controparte_1 effetti a decorrere dalla pronuncia della emananda sentenza . Per_ 6) Disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio maggiorenne on suddivisione al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Venezia con effetti a decorrere dalla pronuncia della emananda sentenza.
7) Disporre che l'Assegno Unico, se dovuto sia percepito al 50% da entrambi i genitori.
8) Disporsi il rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto carta di identità visti) relativamente al figlio minore Per_4
9) Spese e competenze di avvocato rifuse”.
All'udienza del 25/9/2025 il giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: Per_
“Con riferimento a revoca del contributo per il mantenimento indiretto dovuto dal padre con decorrenza dal suo trasferimento abitativo presso quest'ultimo; per quanto riguarda conferma del suo affidamento condiviso e Per_1 previsione di tempi paritetici di collocazione presso ciascun genitore alternati di 15 giorni in 15 giorni in ragione dei periodi lavorativi del sig. come già conosciuti dalle parti;
mantenimento diretto di nei periodi di permanenza Pt_1 Per_1
Per_ presso ciascun genitore e spese straordinarie divise al 50% tra le parti, anche con rifermento a le parti s'impegnano a comunicare preventivamente almeno tre settimane prima eventuali viaggi da fare con il minore, da effettuare comunque nei periodi di sospensione del calendario scolastico;
le parti si danno la reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche con riferimento al Minore;
spese di lite compensate”.
Le parti hanno chiesto un termine per verificare l'adesione della proposta.
All'udienza del 30/10/2025 il Giudice delegato ha precisato alle parti che “in caso di malattia del minore, i periodi di permanenza presso ciascun genitore potranno essere derogati solo per i giorni di acutezza della malattia”.
Le parti hanno aderito a tale interpretazione e hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 25/9/2025.
Il P.M. è intervenuto.
Ciò premesso, la modifica richiesta congiuntamente dalle parti appare ratificabile da parte del Tribunale, dato che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.29 c.p.c.,
A modifica della sentenza di divorzio n. 46/2021 del Tribunale di Venezia del 13/1/2021,
- Dispone in conformità alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 25/9/2025 a cui le parti hanno aderito in data 30/10/2025.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 4/11/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca