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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.706 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 706/2022, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da l'Avv. Italo Lococo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia (VV), Vico Dolore n. 3, giusta procura in atti.
Attore/Opponente
Contro
P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico rappresentante legale p.t., rappresentata e difeso dall'Avv. Angelo
Coscarella, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 95 ha eletto domicilio, giusta procura in atti
Convenuta/Opposta
e contro
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: con sede in Pizzo Controparte_2 P.IVA_2
(VV) alla Via Marcello Salomone Convenuto/opposto - contumace
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 13/10/2025, tenutasi nelle norme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti,
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto opposizione ex Parte_1
art. 615 c.p.c. avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1000030220003889 del 15/02/2022, con la quale la società di riscossione, per conto dell'Ente impositore, , intimava il CP_1 Parte_2
pagamento della somma di € 7.140,02, in forza di due avvisi di costituzione in mora, n.
1000030180025000, presuntivamente notificato in data 28/12/2018 e n. 1000030190005225,
notificato presuntivamente in data 23.08.2019, relative al mancato pagamento di TARES 2013 e
TARI 2014-2015-2015 e 2017; ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto, previa sospensione cautelare della efficacia esecutiva dello stesso, ricorrendone in presupposti di legge, con condanna dei convenuti alle spese di lite.
A fondamento della opposizione ha dedotto la nullità della ingiunzione per difetto di motivazione nonché per mancanza di notifica degli atti prodromici ed intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente l'incompetenza a CP_1
conoscere della controversia del giudice adito, avendo l'atto impugnato ad oggetto crediti derivanti da tributi comunali, con conseguente giurisdizione della Commissione Tributaria Territoriale;
e deducendo, nel merito, l'assoluta infondatezza della opposizione, chiedendone pertanto il totale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il e Controparte_2
pertanto ne veniva dichiarata la contumacia alla udienza del 12.09.2022. Alla medesima udienza, ritenuti non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del
periculum in mora, il GOP momentaneamente assegnatario del procedimento, rigettava l'istanza di sospensione cautelare ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
All'udienza del 14.02.2023, data la natura documentale della causa, ritendendola matura per la decisione, il giudice precedente titolare disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, veniva fissata l'udienza 13.10.2025 per discussione ex art. 281 sexsies c.p.c., sostituita dalla trattazione scritta ex art 127ter c.p.c., con facoltà delle parti di depositare note conclusive dieci giorni prima dell'udienza. A detta udienza, la sottoscritta (divenuta titolare del procedimento in data 24.01.2024) tratteneva la causa in decisione.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, deve trovare pieno accoglimento l'eccezione formulata relativa CP_1
al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Orbene, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed
è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue. Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e
le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”) precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nel caso di specie, la domanda proposta dall'odierno opponente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata, non ancora iniziata, ed avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento per tributi comunali non pagati, TARI 2013 e TARES 2014-
2015-2016 e 2017.
Giova rilevare che, a conforto di una ormai consolidata giurisprudenza “In tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione
tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art 615,
comma 1 c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa
tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano
verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e
giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso
sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in
caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere
dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti
in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità
di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione.” (Corte Cassazione- sez. V- Ordinanza n. 26681/2023)
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta
pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia
della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai
fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Poiché nel caso in esame è pacifico che all'atto opposto siano sottesi crediti di natura erariale,
questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice Tributario.
Occorre inoltre precisare che, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria,
rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione -
cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame
del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è
qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella,
che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso, Vibo Valentia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
d.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella,
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 706/2022, promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da l'Avv. Italo Lococo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Vibo Valentia (VV), Vico Dolore n. 3, giusta procura in atti.
Attore/Opponente
Contro
P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico rappresentante legale p.t., rappresentata e difeso dall'Avv. Angelo
Coscarella, presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 95 ha eletto domicilio, giusta procura in atti
Convenuta/Opposta
e contro
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: con sede in Pizzo Controparte_2 P.IVA_2
(VV) alla Via Marcello Salomone Convenuto/opposto - contumace
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI: All'udienza di discussione ex. art. 281 sexsies c.p.c., del 13/10/2025, tenutasi nelle norme della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti,
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, ha proposto opposizione ex Parte_1
art. 615 c.p.c. avverso l'ingiunzione di pagamento n. 1000030220003889 del 15/02/2022, con la quale la società di riscossione, per conto dell'Ente impositore, , intimava il CP_1 Parte_2
pagamento della somma di € 7.140,02, in forza di due avvisi di costituzione in mora, n.
1000030180025000, presuntivamente notificato in data 28/12/2018 e n. 1000030190005225,
notificato presuntivamente in data 23.08.2019, relative al mancato pagamento di TARES 2013 e
TARI 2014-2015-2015 e 2017; ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto, previa sospensione cautelare della efficacia esecutiva dello stesso, ricorrendone in presupposti di legge, con condanna dei convenuti alle spese di lite.
A fondamento della opposizione ha dedotto la nullità della ingiunzione per difetto di motivazione nonché per mancanza di notifica degli atti prodromici ed intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Si è costituita in giudizio la eccependo preliminarmente l'incompetenza a CP_1
conoscere della controversia del giudice adito, avendo l'atto impugnato ad oggetto crediti derivanti da tributi comunali, con conseguente giurisdizione della Commissione Tributaria Territoriale;
e deducendo, nel merito, l'assoluta infondatezza della opposizione, chiedendone pertanto il totale rigetto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio il e Controparte_2
pertanto ne veniva dichiarata la contumacia alla udienza del 12.09.2022. Alla medesima udienza, ritenuti non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del
periculum in mora, il GOP momentaneamente assegnatario del procedimento, rigettava l'istanza di sospensione cautelare ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
All'udienza del 14.02.2023, data la natura documentale della causa, ritendendola matura per la decisione, il giudice precedente titolare disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, veniva fissata l'udienza 13.10.2025 per discussione ex art. 281 sexsies c.p.c., sostituita dalla trattazione scritta ex art 127ter c.p.c., con facoltà delle parti di depositare note conclusive dieci giorni prima dell'udienza. A detta udienza, la sottoscritta (divenuta titolare del procedimento in data 24.01.2024) tratteneva la causa in decisione.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr.,
in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28
ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7
ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, deve trovare pieno accoglimento l'eccezione formulata relativa CP_1
al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Orbene, la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed
è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue. Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli
regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e
le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”) precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica». Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nel caso di specie, la domanda proposta dall'odierno opponente va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata, non ancora iniziata, ed avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento per tributi comunali non pagati, TARI 2013 e TARES 2014-
2015-2016 e 2017.
Giova rilevare che, a conforto di una ormai consolidata giurisprudenza “In tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione
tributaria la cognizione sull'opposizione alla cartella di pagamento (promossa ai sensi dell'art 615,
comma 1 c.p.c.) con la quale siano dedotti fatti relativi alla carenza della originaria pretesa
tributaria o all'estinzione della stessa (nella specie, per intervenuta prescrizione) che si assumano
verificati anteriormente alla notificazione della cartella. Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e
giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti
incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso
sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in
caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria
spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere
dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti
in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità
di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella
o dell'intimazione.” (Corte Cassazione- sez. V- Ordinanza n. 26681/2023)
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd.
“petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta
pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia
della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai
fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez.
Un., 31.07.2018 n. 20350).
Poiché nel caso in esame è pacifico che all'atto opposto siano sottesi crediti di natura erariale,
questi ultimi, per le ragioni sopra esposte, radicano la giurisdizione del Giudice Tributario.
Occorre inoltre precisare che, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al
“quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria,
rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione -
cfr. Cass. S.U., n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di
controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione
della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti
della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame
del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è
qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022, più recentemente ordinanza della Corte di Cass. n. 2098 del 30 gennaio 2025).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella,
che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso, Vibo Valentia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
d.ssa Eugenia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011