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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 478/2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Rettino, presso il cui studio in C.F._2
Larino (CB) al Viale Giulio Cesare n. 9, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Presidente ha autorizzato le parti a vivere separatamente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al Tribunale per la decisione. In data 11.01.2025 il P.M ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto, depositato in data 14.11.2024, premesso di aver contratto matrimonio a Minsk (Bielorussia) il 20.12.2019 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Larino (CB) al N.2, Parte II, Serie C del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2020 -, che dalla loro unione non sono nati figli, hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “
1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro sussistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistenti e di effettuare le seguenti
pagina 1 di 3 attribuzioni: la proprietà della vettura MINI Cooper D Countryman targata EH290BB, carta di circolazione intestata alla Sig.ra sarà trasferita al a NumeroD_1 CP_1 Parte_1 titolo gratuito, con eventuali spese a carico di quest'ultimo. Le predette attribuzioni patrimoniali sono connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra essi coniugi, i quali pertanto chiedono, in relazione alle stesse l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, come previsto dalla Circolare 27/E del 21 giugno 2012 e 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
3. La
rinuncia all'uso della casa coniugale di esclusiva proprietà del e potrà CP_1 Pt_1 prendere – dalla stessa - tutti i propri effetti personali.
4. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente, allo stato all'assegno di mantenimento ed a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6. Le parti dichiarano di essere state edotte della possibilità, prevista dall'art. 127 ter cpc di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di avervi aderito liberamente, dichiarando la propria volontà di chiedere congiuntamente la separazione personale di essi coniugi, e al contempo di richiedere sempre congiuntamente lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte nel presente atto, confermando le stesse e dichiarando di non volersi riconciliare.
7. Le parti dichiarano altresì di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione che sarà pronunciata dal Tribunale Ordinario di Larino nel presente procedimento secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza”.
Successivamente, decorsi i termini di legge, hanno chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Larino (CB).
Nelle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2024, i coniugi, ribadendo la propria volontà di non volersi riconciliare, si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, confermandolo integralmente, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esso formulate. All'esito della stessa, il Presidente ha autorizzato le parti a vivere separatamente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al Tribunale per la decisione.
In data 11.01.2025 il P.M ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 cc, desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre,
Premesso che l'art. 473-bis.49 c.p.c. ha espressamente previsto, con riferimento al giudizio contenzioso, l'ammissibilità della domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la Corte di Cassazione, con sent. n. 28727 del 16.10.2023, ha ritenuto ammissibile detto cumulo anche nel procedimento su domanda congiunta;
Avendo le parti chiesto altresì che venga disposto lo scioglimento del matrimonio e, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
n.898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - pagina 2 di 3 provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art.2 della L. n.898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, con l'intervento del Pubblico Ministero, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.05.1974, e , nata a [...] il [...]; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dai coniugi, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) Dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa per la comparizione delle parti davanti al giudice
Relatore l'udienza del 16.9.2025.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.v.g. 478/2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale e scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 CP_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Rettino, presso il cui studio in C.F._2
Larino (CB) al Viale Giulio Cesare n. 9, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Presidente ha autorizzato le parti a vivere separatamente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al Tribunale per la decisione. In data 11.01.2025 il P.M ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto, depositato in data 14.11.2024, premesso di aver contratto matrimonio a Minsk (Bielorussia) il 20.12.2019 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Larino (CB) al N.2, Parte II, Serie C del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2020 -, che dalla loro unione non sono nati figli, hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “
1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro sussistenti i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistenti e di effettuare le seguenti
pagina 1 di 3 attribuzioni: la proprietà della vettura MINI Cooper D Countryman targata EH290BB, carta di circolazione intestata alla Sig.ra sarà trasferita al a NumeroD_1 CP_1 Parte_1 titolo gratuito, con eventuali spese a carico di quest'ultimo. Le predette attribuzioni patrimoniali sono connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra essi coniugi, i quali pertanto chiedono, in relazione alle stesse l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999, come previsto dalla Circolare 27/E del 21 giugno 2012 e 18/E del 29 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate.
3. La
rinuncia all'uso della casa coniugale di esclusiva proprietà del e potrà CP_1 Pt_1 prendere – dalla stessa - tutti i propri effetti personali.
4. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente, allo stato all'assegno di mantenimento ed a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
5. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6. Le parti dichiarano di essere state edotte della possibilità, prevista dall'art. 127 ter cpc di rinunciare alla partecipazione all'udienza e di avervi aderito liberamente, dichiarando la propria volontà di chiedere congiuntamente la separazione personale di essi coniugi, e al contempo di richiedere sempre congiuntamente lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte nel presente atto, confermando le stesse e dichiarando di non volersi riconciliare.
7. Le parti dichiarano altresì di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla sentenza di separazione che sarà pronunciata dal Tribunale Ordinario di Larino nel presente procedimento secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e conseguentemente di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza”.
Successivamente, decorsi i termini di legge, hanno chiesto di pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Larino (CB).
Nelle note sostitutive dell'udienza del 17.12.2024, i coniugi, ribadendo la propria volontà di non volersi riconciliare, si sono riportati al contenuto del ricorso introduttivo, confermandolo integralmente, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in esso formulate. All'esito della stessa, il Presidente ha autorizzato le parti a vivere separatamente e ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e, quindi, al Tribunale per la decisione.
In data 11.01.2025 il P.M ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 cc, desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre,
Premesso che l'art. 473-bis.49 c.p.c. ha espressamente previsto, con riferimento al giudizio contenzioso, l'ammissibilità della domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che la Corte di Cassazione, con sent. n. 28727 del 16.10.2023, ha ritenuto ammissibile detto cumulo anche nel procedimento su domanda congiunta;
Avendo le parti chiesto altresì che venga disposto lo scioglimento del matrimonio e, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
n.898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - pagina 2 di 3 provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art.2 della L. n.898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma 2 c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis, con l'intervento del Pubblico Ministero, in conformità delle condizioni tutte di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.05.1974, e , nata a [...] il [...]; CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione concordate dai coniugi, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile Comune competente affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) Dispone la rimessione della causa sul ruolo e fissa per la comparizione delle parti davanti al giudice
Relatore l'udienza del 16.9.2025.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.03.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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