Sentenza 2 aprile 2025
Decreto cautelare 18 aprile 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10383 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10383/2025REG.PROV.COLL.
N. 03146/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3146 del 2025, proposto da
Comune di San Giuliano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
RI Solar Iulia S.r.l.,, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Torchia, Nicolle Purificati, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 47.
e con l'intervento di
ad opponendum :
Agricola di Giose S.r.l., Salen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 641.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di RI Solar Iulia S.r.l.,;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. UR SA e uditi per le parti gli avvocati;
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 15.5.2024, la Società RI Solar Iulia s.r.l. presentava al Comune di San Giuliano Terme un’istanza volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, di potenza massima pari a 9.992,78 kWp, localizzato nel territorio del medesimo Comune. La richiesta veniva presentata come PAS, ai sensi dell’art. 6 comma 9 bis l. n. 28 del 2011, relativa ai nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, ubicati in aree classificate idonee secondo l’art. 20 co. 8 d.lgs. n. 199 del 2021. In particolare, la società istante dichiarava che il terreno interessato dal progetto ricadeva tra quelli contemplati dalla lettera ‘c-ter’ n. 1 del succitato art. 20 comma 8, a norma del quale, in assenza di vincoli apposti ai sensi della seconda parte del d.lgs. n. 42 del 2004, sono da ritenere idonee all’allocazione degli impianti fotovoltaici le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione produttiva.
2. In data 13.6.2024, il Comune di San Giuliano Terme comunicava alla società richiedente la sussistenza di motivi ostativi alla realizzazione del progetto e, con provvedimento prot. n. 32947 dell’8.7.2024, respingeva l’istanza.
Il suddetto provvedimento è stato impugnato da RI Solar Iulia s.r.l. innanzi al T.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 641 del 2025, ha accolto il ricorso.
3. Il Comune di San Giuliano Terme ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Con il primo motivo, il Comune ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto la censura di inammissibilità del ricorso introduttivo, perché il nuovo progetto è in tutto identico al precedente salvo che per la parte con la quale emenda l’errore cartografico segnalato dalla stessa Amministrazione con il primo diniego.
La sentenza impugnata è pertanto viziata nella parte in cui, senza verificare la presenza di una rinnovata valutazione dei presupposti e degli interessi, si limita apoditticamente ad affermare la sussistenza di un “nuovo esito motivazionale”.
II. Con il secondo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui afferma che i requisiti di cui alla lettera c- ter e c- quater , art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, sarebbero alternativi. Il Comune ritiene tale tesi manifestamente illogica e contraddittoria, in quanto la previsione di cui alla lett. c- quater non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti ivi compresa la c ter e non invece alternativa alle medesime, come asserito dalla parte ricorrente in primo grado, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto.
III. Con il terzo motivo, il Comune si duole dell’interpretazione data dell’art. 36 delle NTA del POC del Comune di San Giuliano Terme, in quanto tiene conto della sola previsione relativa alle aree poste a meno di 500 metri da siti industriali, omettendo completamente di valutare la stessa previsione alla luce della norma, che non può che prevalere, relativa alla fascia di rispetto di 500 metri da vincoli ambientali e paesaggistici del pari contenuta nel d.lgs. n. 199 del 2021 cui lo stesso giudice rinvia quale attività di pianificazione e razionalizzazione richiesta dallo stesso art. 36 delle NTA, con riferimento agli impianti fotovoltaici. È evidente che se il giudice avesse avuto riguardo all’art. 20 co. 8 lett. c- quater d.lgs. n. 199 del 2021, la conclusione cui sarebbe pervenuto sarebbe stata nel senso di ritenere la norma in esso contenuta quale anche estrinsecazione del potere di previa pianificazione contenuto nel POC.
La RI Solar Iulia S.r.l. si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
4. Alla pubblica udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
6. È infondato il primo motivo di appello con cui il Comune ha reiterato l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, perché il provvedimento impugnato sarebbe meramente confermativo del provvedimento del 26 gennaio 2024, non impugnato dalla società ricorrente in primo grado.
6.1. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all'esito della quale viene adottato l'atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l'atto di conferma e l'atto confermato né la terminologia utilizzata ” (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985).
6.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato integra un nuovo provvedimento, autonomamente impugnabile, in quanto il Comune ha rivalutato la fattispecie, ritenendo applicabile alla stessa una norma diversa da quella originariamente richiamata.
Nel provvedimento di diniego del 26 gennaio 2024 emergeva, infatti, quale primo motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza PAS, la non applicabilità dell’art. 20 comma 8 c-ter d.lgs. n. 199 del 2021 al terreno di RI Solar Iulia S.r.l., in quanto il relativo perimetro non distava integralmente meno di 500 metri dal vicino sito produttivo.
Al contrario, nel provvedimento dell’8 luglio 2024, impugnato in questo giudizio, l’Amministrazione riconosceva che l’appezzamento di terreno interessato era situato a una distanza dal sito industriale conforme alle indicazioni della lettera c- ter , ma riteneva applicabile la diversa lettera c- quater della predetta norma, ritenuta speciale rispetto a quella della lettera c- ter . La diversa motivazione consente di ritenere che il provvedimento impugnato in questa sede non è meramente confermativo di quello precedente, in quanto il diniego al rilascio dell’istanza è giunto all’esito di un diverso percorso motivazionale.
Va, dunque, respinto il primo motivo di appello.
7. È infondato anche il secondo motivo di appello.
La quaestio iuris verte sull’interpretazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 (decreto attuativo della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018), e in particolare sui rapporti sussistenti, nell’ambito dell’art. 20, comma 8, tra la lettera c- ter e la lettera c- quater .
7.1. Secondo il Comune, il rapporto tra le due norme sarebbe di concorrenza necessaria (come, peraltro, ritiene anche parte della giurisprudenza amministrativa, cfr., T.a.r. per l’Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 9 gennaio 2025, n. 5 e T.a.r. per la Lombardia, Milano, Sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 351), mentre per il giudice di primo grado sarebbe di completa autonomia o alternatività (sulla stessa linea di pensiero si pongono T.a.r. per la Toscana, 8 luglio 2024, n. 844, e 25 novembre 2024, n. 1359).
Seguendo la prima ricostruzione (teoria della concorrenza necessaria tra le due lettere), al fine di individuare un impianto come idoneo si dovrebbe tener conto sia dei requisiti previsti dalla lettera c- ter , che di quelli menzionati alla lettera c- quater , con conseguente restrizione dell’ambito delle aree idonee.
Secondo, invece, l’opposta ricostruzione (teoria dell’autonomia e dell’alternatività), l’area deve essere considerata idonea se rispetta i requisiti della lettera c- ter o, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, se rispetta i requisiti della lettera c- quater , senza cumulare i requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee.
7.2. Questa quarta Sezione ritiene che il rapporto tra la lettera c- ter e la lettera c- quater sia di autonomia e di alternatività e non di necessaria concorrenza.
A tale conclusione conducono sia un’interpretazione letterale che un’interpretazione funzionale-teleologica del dato normativo.
7.3. Quanto all’interpretazione letterale, occorre aver riguardo al dettato del comma 8 dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, sia sotto un profilo sistematico che sotto un profilo testuale.
7.3.1. L’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, prevede che il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, dovrà adottare appositi decreti volti a stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A seguito dell’adozione di tali decreti, le Regioni (comma 4) individueranno con legge le aree idonee e quelle non idonee.
Il successivo comma 8, per il periodo antecedente all’adozione dei suddetti decreti, stabilisce che:
« 8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ».
7.3.2. Dalla lettura delle norme appare, innanzitutto, evidente che si tratta di un elenco di tipologie di aree idonee. Questo elenco si sviluppa, nell’ambito del comma 8, con lettere tutte autonome tra loro, che fanno tutte riferimento all’unico alinea , assolutamente chiaro nella sua intenzione (“ sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 ) di riferirsi a tutte le tipologie elencate nelle lettere che seguono.
Pertanto, se il legislatore avesse voluto disporre che i requisiti descritti alla lettera c- quater ) si aggiungevano a quelli delle altre lettere, avrebbe dovuto utilizzare una sistematica diversa, sganciandosi dall’ alinea che presuppone l’inserimento nell’elenco di ulteriori “aree”, e introducendo soltanto ulteriori “requisiti” delle aree prima individuate. Pertanto, se questa fosse stata l’intenzione del legislatore, avrebbe potuto far ricorso a una previsione autonoma invece di introdurre un’ennesima lettera nell’elenco (e, naturalmente, in tale norma autonoma avrebbe potuto utilizzare una formulazione più univoca, ad esempio: “ le aree di cui alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter) del comma 8 non devono essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela … ”).
7.3.3. A questa notazione sistematica si aggiunge la considerazione testuale che il dettato della lettera c- quater si apre con un incipit (“ fatto salvo quanto previsto alle lettere … ”) che dispone una chiara relazione di autonomia e di alternatività tra quella previsione e le precedenti.
Difatti, l’espressione “ fatto salvo ” depone inequivocabilmente nel senso di consentire l’applicazione della lettera c- quater alla sola condizione che non ricorrano i presupposti per applicare le precedenti lettere a), b), c), c- bis e c- ter (per inciso, appare poco comprensibile perché in tale elenco non risulti anche la lettera c-bis.1) , ma l’analisi di tale omissione – da attribuirsi forse a un errore materiale – esula dall’esame della presente controversia).
Il rapporto tra le lettere c- ter e c- quater appare, quindi, ispirato al criterio della sussidiarietà, in virtù del quale una norma è applicabile alla sola condizione che non sia applicabile altra fattispecie espressamente menzionata.
7.3.4. Ne consegue che l’unica interpretazione percorribile della lettera c- quater è che gli ambiti idonei ai sensi di quest’ultima norma devono valutarsi solo dopo che si è esclusa l’applicazione della lettera c- ter (o delle altre lettere precedenti): specularmente, ne consegue che le aree idonee definite ai sensi di quest’ultima norma escludono l’applicazione (e la verifica dei più restrittivi requisiti) della lettera c- quater .
7.4. Tale interpretazione è anche quella più coerente con la ratio della norma (interpretazione funzionale- teleologica).
7.4.1. Come ben sottolineato anche dal T.a.r. (e come confermato sopra al punto 7.3.4.), l’eventuale non operatività della lettera c- quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c- ter , in quanto la seconda delle due disposizioni (c- quater ) mira, nelle chiare intenzioni del legislatore, ad aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (c- ter ).
Il d.lgs. n. 50 del 2022, introducendo nel comma 8 la lettera c- quater ), ha infatti voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘c- bis’ , ‘c- bis .1’ e ‘c- ter’ ), anche (c- quater ) superfici non ancora modificate da attività antropiche. Tale intervento normativo è dunque ispirata da una ratio chiaramente favorevole all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili ed è diretto all’estensione delle aree che possono contenerli.
Ragionevolmente, dunque, la lettera c- quater , riferendosi a zone non antropizzate e ancora paesaggisticamente integre, consente l’installazione degli impianti a condizioni più restrittive rispetto alle ipotesi già intaccate dall’intervento umano, contemplate dalle lettere che la precedono.
7.4.2. Tale interpretazione trova conferma anche nei lavori preparatori del d.l. n. 50 del 2022 - che ha introdotto con l’art. 6, comma 1, lett. a), il criterio di cui al c- quater - dove si legge che la nuova lettera “ indica ulteriori aree da considerare idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili …”.
L’espressione “ ulteriori aree ” appare univoca nel descrivere la ratio legis .
Non può, dunque, condividersi la tesi sostenuta dall’Amministrazione, secondo la quale, invece, le lettere da ‘a)’ a ‘c- ter ’ consentirebbero la realizzazione dell’impianto solo in presenza (anche) dei requisiti indicati dalla lettera c- quater , che verrebbe dunque ad assumere, in tal modo, una funzione fortemente limitatrice (anziché ampliativa) della possibilità di installazione di impianti fotovoltaici, in contrasto (oltre che con la lettera della norma, anche) con la ratio ispiratrice della novella al d.lgs. n. 199 del 2021.
Diversamente dall’impostazione seguita dal Comune, il legislatore ha inteso invece ampliare, come si è detto, il novero delle aree idonee nel regime transitorio, prevedendo una fattispecie autonoma che generalizza – rispetto alla precedente tipizzazione casistica – l’individuazione di tali aree, escludendo solo quelle assoggettate a regime di tutela paesaggistica, limitatamente al perimetro del vincolo e delle fasce di protezione, secondo quanto ivi previsto, e comunque “facendo salve” le precedenti individuazioni su specifiche aree già antropizzate, senza applicarvi i controlimiti introdotti dalla lettera c- quater .
7.5. In conclusione, l’esegesi individuata da questa Sezione appare coerente ed efficace sia alla luce del criterio letterale che di quello teleologico, quest’ultimo suffragato sia dalla indagine relativa ai lavori parlamentari che palesa la intentio legis (di per sé non dirimente, come noto, ma neppure irrilevante nell’orientare l’interprete nella fase di applicazione) sia dal criterio della interpretazione evolutiva, che impone di interpretare e contestualizzare gli istituti giuridici in linea con le tendenze evolutive proprie del sistema normativo in cui si collocano le disposizioni da interpretare.
7.6. Né può essere di ausilio, ai fini di ribaltare tale interpretazione, il richiamo all’articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2024, che si riferisce alle aree agricole: tale articolo è inapplicabile alla presente fattispecie, come emerge dalla norma transitoria di cui all’art. 5, comma 2, dello stesso decreto legge, secondo cui le procedure abilitative già avviate alla data di entrata in vigore del decreto (quelle cioè avviate entro il 16.5.24, inclusa, dunque, la nuova PAS presentata da RI in data 15.5.24) devono essere concluse sulla base della normativa previgente.
7.7. In ogni caso, l’inserimento o meno nell’ambito delle aree idonee è (oltre che transitorio, in vista dei decreti attuativi, anche) non definitivo, ai fini dell’autorizzazione, poiché il bilanciamento tra gli interessi comprimari deve avvenire necessariamente attraverso il procedimento amministrativo, nella concretezza delle situazioni di fatto, poiché solo attraverso una congrua istruttoria è possibile apprezzare la rilevanza degli interessi e quindi operare il giudizio di comparazione nonchè di prevalenza in caso di conflitto.
Pertanto, anche i timori derivanti da un eccessivo ampliamento del novero delle aree idonee devono ritenersi infondati, attesa la ribadita centralità del procedimento amministrativo nella ricerca, in applicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, del criterio di volta in volta risolutivo del conflitto, laddove la tipizzazione ex lege , come area “idonea” o “non idonea”, funge da linea di indirizzo non vincolante di per sé, superabile attraverso una motivazione rafforzata idonea a valorizzare i dati di contesto e quindi a giustificare decisioni non in linea con la tipizzazione normativa dell’area (cfr. tra le tante, da ultimo, Corte Cost. 28 luglio 2025, n. 134, nonché, nella giurisprudenza della Sezione, le sentenze n. 7085 del 2025 e n. 6434 del 2025, punti 12.2., 12.3. e 13.).
Ne consegue che anche il secondo motivo di appello è infondato.
8. La reiezione del secondo motivo di appello comporta anche la reiezione del terzo motivo, con cui si contesta l’interpretazione data dell’art. 36 delle NTA.
Come ben chiarito dal T.a.r., l’attività di pianificazione e razionalizzazione degli impianti tecnologici, richiamata dalle NTA, è stata effettuata, con riferimento agli impianti fotovoltaici, in attesa dell’intervento ministeriale e regionale previsto dall’art. 20 commi 1 e 4 d.lgs. n. 199/2021, dall’art. 20, comma 8, del medesimo testo normativo che, come visto, stabilisce direttamente (nella disciplina transitoria, prima della regolamentazione ministeriale e regionale) l’idoneità delle aree agricole non vincolate poste a meno di 500 metri da un sito industriale (tra cui quella di RI Solar Iulia S.r.l.) ad ospitare impianti fotovoltaici a terra fino a 10.000 MW.
9. L’appello è, dunque, infondato nel suo complesso.
La parziale novità della questione e il contrasto giurisprudenziale su alcune questioni dedotte nel presente giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU BO, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
UR SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR SA | LU BO |
IL SEGRETARIO