Art. 2.
La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.