Articolo 2 della Legge 8 giugno 1966, n. 424
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 luglio 1966
Art. 2.
La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 9 luglio 1966
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