CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 782/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220020316490501 17594,44 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente e resistente: insistono congiuntamente nella richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese fra loro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di OS e contro l'Agenzia RI impugnando le cartelle di pagamento n. 04720220016302130501, di € 4.626,44, e n.
04720220020316490501, per l'importo di € 17.594,44 chiedendone l'annullamento.
Ha eccepito la ricorrente il proprio difetto di legittimazione essendo i tributi di cui alle suddette cartelle, Irpef relativa agli anni 2016 e 2018, nonchè omesso versamento dell'imposta locazioni per l'anno 2018, imputabili originariamente allo zio Nominativo_1, deceduto nel 2020, che aveva designato quale suo erede unico ed esclusivo il nipote Nominativo_2 , soggetto al quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto quindi notificare gli atti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di OS che ha richiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo stato annullato il vincolo di coobbligazione che aveva comportato la notifica degli atti anche alla ricorrente. Quest'ultima ha successivamente accettato la richiesta di estinzione con compensazione delle spese.
Il processo è stato trattato e discusso all'udienza del 19.05.2025 in presenza della parte ricorrente e del rappresentante dell'Agenzia delle Entrate che hanno insistito nella richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della richiesta congiunta delle parti di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (essendo venuto meno il vincolo di coobbligazione ai sensi dell'art.495 c.c. come dichiarato dall'Agenzia costituita), non può che dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art.46 D.lgs 546/1992 con compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 782/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - OS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220020316490501 17594,44 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2025 depositato il
19/05/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente e resistente: insistono congiuntamente nella richiesta di estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese fra loro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di OS e contro l'Agenzia RI impugnando le cartelle di pagamento n. 04720220016302130501, di € 4.626,44, e n.
04720220020316490501, per l'importo di € 17.594,44 chiedendone l'annullamento.
Ha eccepito la ricorrente il proprio difetto di legittimazione essendo i tributi di cui alle suddette cartelle, Irpef relativa agli anni 2016 e 2018, nonchè omesso versamento dell'imposta locazioni per l'anno 2018, imputabili originariamente allo zio Nominativo_1, deceduto nel 2020, che aveva designato quale suo erede unico ed esclusivo il nipote Nominativo_2 , soggetto al quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto quindi notificare gli atti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di OS che ha richiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere essendo stato annullato il vincolo di coobbligazione che aveva comportato la notifica degli atti anche alla ricorrente. Quest'ultima ha successivamente accettato la richiesta di estinzione con compensazione delle spese.
Il processo è stato trattato e discusso all'udienza del 19.05.2025 in presenza della parte ricorrente e del rappresentante dell'Agenzia delle Entrate che hanno insistito nella richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della richiesta congiunta delle parti di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (essendo venuto meno il vincolo di coobbligazione ai sensi dell'art.495 c.c. come dichiarato dall'Agenzia costituita), non può che dichiarare estinto il processo ai sensi dell'art.46 D.lgs 546/1992 con compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.