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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5173/2022
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5173 del R.G. dell'anno 2022 vertente tra Parte_1
(24.1.1976 - c.f. – domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso C.F._1
anche disgiuntamente dall'Avv.Antonio Rosario Bongarzone del Foro di Frosinone e dall'Avv.
Paolo Zinzi del Foro di Cassino) e il Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (c.f. – domiciliato
[...] P.IVA_1
come in atti;
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. , Controparte_2
dott. e dott. ). Controparte_3 CP_4
1. Il ricorso proposto da è infondato e non può pertanto essere accolto per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
Per mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per
l'accesso alla classe di concorso ove è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali di
1 circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza e, per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie permanenti ATA 24 MESI di circolo e di istituto e delle graduatorie a esaurimento ove risulta inserito, attribuirgli cinque punti per il servizio militare e dunque complessivamente attribuire il punteggio come Assistente Amministrativo di
61,50”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell'anno scolastico
1993/1994 presso l'Istituto Tecnico Commerciale “C. Alvaro” di Reggio Calabria;
- di essere inserito nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi di Circolo e di Istituto della
Provincia di Reggio Calabria quale personale ATA;
- che il punteggio attribuitogli dal nell'ambito delle Controparte_1
Graduatorie di Istituto per il suo profilo di Assistente Amministrativo è pari a 57,10;
- che tale attribuzione non tiene però conto dell'ulteriore punteggio a lui spettante per l'espletamento del servizio militare di leva, effettuato nel periodo 12.11.1997 al 10.9.1998 e quindi non in costanza di nomina;
- che gli è stato infatti attribuito un punteggio di 0,60 così come previsto dal D.M. 50/2021, in luogo dei 5 punti effettivamente di sua spettanza in ragione dell'illegittimità del predetto D.M. per le ragioni meglio esplicate in atti.
Di qui, la proposizione del ricorso per come volto all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il , nel costituirsi, ha concluso per la declaratoria di Controparte_1
reiezione in ragione del fatto che andrebbe operata una distinzione tra il servizio militare specifico effettuato in costanza di rapporto di impiego e quello, come nel caso in esame, non specifico e svolto fuori dallo stesso.
La causa è stata decisa documentalmente, non abbisognando dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Tanto sommariamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il
Tribunale osserva quanto segue.
Il D.M. n. 50/2021 - il quale all'art. 6 co.3, lett. f) rimanda, per la valutazione ai titoli dichiarati, alle tabelle allegate (all. A) - prevede che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (all. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di
2 leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (all. A, punto
A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (all. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
Applicando questi principi il servizio di leva svolto dal ricorrente, essendo stato reso non in costanza di rapporto di impiego specifico, va considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e, quindi, premiato con il punteggio previsto per tale tipologia di servizio dalla tabella richiamata, ossia per ogni anno con punti pari a 0,60 (ovvero “per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg PUNTI 0,05, comunque sino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico”).
Sostiene il ricorrente che i principi dettati dal citato D.M 50/2021 si pongono però in contrasto con la legge e, in specie, con l'art. 2050 co. 1 Codice dell'Ordinamento Militare (“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”), e con l'art. 485 co. 7 e l'art. 569 co. 3 D. Lgs. 297/1994.
Da ciò, sempre secondo il ricorrente, discenderebbe che il servizio militare anche se reso non in costanza di rapporto di impiego – come per l'appunto quello da lui espletato – darebbe diritto a un punteggio pari a punti 6 in ragione di anno (0,50 al mese).
La tesi, che pure ha trovato accoglimento in alcune sentenze di merito, non è tuttavia da questo giudice ritenuta condivisibile.
E' infatti di tutta evidenza – già sotto il profilo logico - la differenza tra il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego specifico (che obbliga il lavoratore a porsi in aspettativa dal lavoro è va quindi considerato come se fosse servizio effettivo) e quello non specifico, reso pure a favore della P.A. ma da chi – diversamente - non è titolare di un rapporto di impiego.
Il richiamato comma 1 dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010 (cd. Codice dell'Ordinamento Militare) richiede infatti la valorizzazione del servizio militare per concorsi e graduatorie di accesso "con
3 lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
L'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego a chi sia costretto ad interrompere il rapporto di lavoro in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde in tale ottica ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto il sistema, creando di fatto uno sfavore rispetto a chi deve interrompere un rapporto di lavoro per la prestazione del servizio militare rispetto a chi invece effettua il medesimo servizio senza interruzione, contrasterebbe con l'art. 52 co. 2 Costituzione, a mente del quale “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”.
Tale esigenza invece non ricorre quando si tratti più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto lavorativo.
In linea con queste conclusioni si è posta di recente la Suprema Corte di Cassazione
(Cass.,22432/2024) affermando che: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo
e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
Ancora più chiaramente, sul punto, la più recente Cass., 17861/2025, a mente della quale “in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di impiego con l'Amministrazione scolastica è valutato con punteggio inferiore rispetto al medesimo servizio prestato in costanza di rapporto. Tale differenziazione, prevista dal D.M. n. 50/2021, è conforme all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), il cui comma 1 impone la valorizzazione del servizio militare non in costanza di rapporto con lo stesso punteggio dei servizi prestati presso enti pubblici, mentre il comma 2 richiede la considerazione a tutti gli effetti del servizio reso in pendenza di rapporto di lavoro, equiparandolo al servizio effettivamente prestato nella medesima qualifica. La diversa valorizzazione risponde ad esigenze di pari trattamento costituzionalmente orientate dall'art.
52, comma 2, Cost., in quanto chi interrompe un rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva non deve subire uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto, situazione
4 che non ricorre quando il servizio militare o sostitutivo sia svolto autonomamente, al di fuori di un preesistente rapporto di impiego. Non sono applicabili alla valutazione del servizio nelle graduatorie le norme che disciplinano il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, trattandosi di fenomeni giuridici distinti.
Conclusivamente, per la ragioni esposte il ricorso non merita accoglimento.
3. Spese di lite integralmente da compensarsi attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione oggetto di causa, testimoniata dalla presenza di precedenti giurisprudenziali difformi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 12.11.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5173 del R.G. dell'anno 2022 vertente tra Parte_1
(24.1.1976 - c.f. – domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso C.F._1
anche disgiuntamente dall'Avv.Antonio Rosario Bongarzone del Foro di Frosinone e dall'Avv.
Paolo Zinzi del Foro di Cassino) e il Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (c.f. – domiciliato
[...] P.IVA_1
come in atti;
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. , Controparte_2
dott. e dott. ). Controparte_3 CP_4
1. Il ricorso proposto da è infondato e non può pertanto essere accolto per i Parte_1
motivi di seguito esposti.
Per mezzo dello stesso il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per
l'accesso alla classe di concorso ove è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali di
1 circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza e, per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie permanenti ATA 24 MESI di circolo e di istituto e delle graduatorie a esaurimento ove risulta inserito, attribuirgli cinque punti per il servizio militare e dunque complessivamente attribuire il punteggio come Assistente Amministrativo di
61,50”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell'anno scolastico
1993/1994 presso l'Istituto Tecnico Commerciale “C. Alvaro” di Reggio Calabria;
- di essere inserito nella Graduatoria permanente ATA 24 mesi di Circolo e di Istituto della
Provincia di Reggio Calabria quale personale ATA;
- che il punteggio attribuitogli dal nell'ambito delle Controparte_1
Graduatorie di Istituto per il suo profilo di Assistente Amministrativo è pari a 57,10;
- che tale attribuzione non tiene però conto dell'ulteriore punteggio a lui spettante per l'espletamento del servizio militare di leva, effettuato nel periodo 12.11.1997 al 10.9.1998 e quindi non in costanza di nomina;
- che gli è stato infatti attribuito un punteggio di 0,60 così come previsto dal D.M. 50/2021, in luogo dei 5 punti effettivamente di sua spettanza in ragione dell'illegittimità del predetto D.M. per le ragioni meglio esplicate in atti.
Di qui, la proposizione del ricorso per come volto all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Il , nel costituirsi, ha concluso per la declaratoria di Controparte_1
reiezione in ragione del fatto che andrebbe operata una distinzione tra il servizio militare specifico effettuato in costanza di rapporto di impiego e quello, come nel caso in esame, non specifico e svolto fuori dallo stesso.
La causa è stata decisa documentalmente, non abbisognando dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Tanto sommariamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il
Tribunale osserva quanto segue.
Il D.M. n. 50/2021 - il quale all'art. 6 co.3, lett. f) rimanda, per la valutazione ai titoli dichiarati, alle tabelle allegate (all. A) - prevede che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (all. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di
2 leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (all. A, punto
A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (all. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
Applicando questi principi il servizio di leva svolto dal ricorrente, essendo stato reso non in costanza di rapporto di impiego specifico, va considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali e, quindi, premiato con il punteggio previsto per tale tipologia di servizio dalla tabella richiamata, ossia per ogni anno con punti pari a 0,60 (ovvero “per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg PUNTI 0,05, comunque sino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico”).
Sostiene il ricorrente che i principi dettati dal citato D.M 50/2021 si pongono però in contrasto con la legge e, in specie, con l'art. 2050 co. 1 Codice dell'Ordinamento Militare (“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”), e con l'art. 485 co. 7 e l'art. 569 co. 3 D. Lgs. 297/1994.
Da ciò, sempre secondo il ricorrente, discenderebbe che il servizio militare anche se reso non in costanza di rapporto di impiego – come per l'appunto quello da lui espletato – darebbe diritto a un punteggio pari a punti 6 in ragione di anno (0,50 al mese).
La tesi, che pure ha trovato accoglimento in alcune sentenze di merito, non è tuttavia da questo giudice ritenuta condivisibile.
E' infatti di tutta evidenza – già sotto il profilo logico - la differenza tra il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego specifico (che obbliga il lavoratore a porsi in aspettativa dal lavoro è va quindi considerato come se fosse servizio effettivo) e quello non specifico, reso pure a favore della P.A. ma da chi – diversamente - non è titolare di un rapporto di impiego.
Il richiamato comma 1 dell'art. 2050 D.Lgs. n. 66/2010 (cd. Codice dell'Ordinamento Militare) richiede infatti la valorizzazione del servizio militare per concorsi e graduatorie di accesso "con
3 lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
L'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego a chi sia costretto ad interrompere il rapporto di lavoro in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde in tale ottica ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto il sistema, creando di fatto uno sfavore rispetto a chi deve interrompere un rapporto di lavoro per la prestazione del servizio militare rispetto a chi invece effettua il medesimo servizio senza interruzione, contrasterebbe con l'art. 52 co. 2 Costituzione, a mente del quale “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”.
Tale esigenza invece non ricorre quando si tratti più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto lavorativo.
In linea con queste conclusioni si è posta di recente la Suprema Corte di Cassazione
(Cass.,22432/2024) affermando che: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo
e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
Ancora più chiaramente, sul punto, la più recente Cass., 17861/2025, a mente della quale “in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di impiego con l'Amministrazione scolastica è valutato con punteggio inferiore rispetto al medesimo servizio prestato in costanza di rapporto. Tale differenziazione, prevista dal D.M. n. 50/2021, è conforme all'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), il cui comma 1 impone la valorizzazione del servizio militare non in costanza di rapporto con lo stesso punteggio dei servizi prestati presso enti pubblici, mentre il comma 2 richiede la considerazione a tutti gli effetti del servizio reso in pendenza di rapporto di lavoro, equiparandolo al servizio effettivamente prestato nella medesima qualifica. La diversa valorizzazione risponde ad esigenze di pari trattamento costituzionalmente orientate dall'art.
52, comma 2, Cost., in quanto chi interrompe un rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva non deve subire uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto, situazione
4 che non ricorre quando il servizio militare o sostitutivo sia svolto autonomamente, al di fuori di un preesistente rapporto di impiego. Non sono applicabili alla valutazione del servizio nelle graduatorie le norme che disciplinano il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, trattandosi di fenomeni giuridici distinti.
Conclusivamente, per la ragioni esposte il ricorso non merita accoglimento.
3. Spese di lite integralmente da compensarsi attesa la controvertibilità in punto di diritto della questione oggetto di causa, testimoniata dalla presenza di precedenti giurisprudenziali difformi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona Controparte_1
del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 12.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
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