Sentenza 18 luglio 2025
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Quesito con risposta a cura di Mariarosa Cristofaro e Luigi Cortellino Ai fini dell'operatività dell'art. 1481 c.c. il pericolo di evizione deve essere effettivo, non meramente presuntivo o putativo e non può risolversi in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi. Anche quando si abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri, infatti, occorre che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il terzo abbia intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa. – Cass., sez. II, 25 luglio 2025, n. 21254 (Contratto preliminare ed evizione). Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte si è pronunciata sulla tutela riconosciuta al …
Leggi di più… - 3. Peer to peer e pedopornografiaRedazione · https://ildiritto.it/ · 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2025, n. 26471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26471 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. CATERINA MALAVENDA, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione di querela. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 9 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che aveva condannato — anche agli effetti civili — VI AR per il reato di diffamazione ai danni di DO AT (titolare del ristorante "da DO") e di suo marito AN EG. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26471 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: RE LA Data Udienza: 20/06/2025 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il ministero del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le censure a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sull'eccezione di improcedibilità parziale del reato, collegata alla dedotta circostanza che DO AT non deve considerarsi persona offesa in quanto mai nominata dall'imputato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al mancato proscioglimento del prevenuto per insussistenza del fatto, in subordine quanto alla mancata assoluzione per insussistenza del coefficiente soggettivo e, in ulteriore subordine, circa la mancata assoluzione dell'imputato perché la condotta sarebbe scriminata dal diritto di critica sub specie di satira. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato di diffamazione si è estinto perché esso è procedibile a querela di parte e, come documentato dalla difesa del ricorrente: - il 26 maggio 2025, le due persone offese hanno rimesso la querela con dichiarazione rilasciata dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Spilimbergo;
- VI AR, con dichiarazione sottoscritta dal proprio difensore e procuratore speciale il 3 giugno 2025, ha accettato la remissione. 2. In assenza di accordo diverso, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen., le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente - LA RE ROSA-ìrEZZULLO) v