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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10875 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dr.
AN RI, all'udienza del 28.10.2025, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 21454 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di
Roma, promossa
DA
e nella loro qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, deceduto in Roma il 3.3.2024, rappresentati e difesi come da procura in Persona_1
atti dall'Avv. Stefano Caligiuri, presso il cui studio in Roma, Via G. Aurispa n. 10 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la Sede Roma CP_2
Flaminio, in Via Giulio Romano n. 46, rappresentato e difeso dal funzionario Dr.ssa
ST Patanè in virtù della delega del Direttore della Filiale Metropolitana di
Roma Flaminio
1 RESISTENTE OGGETTO: prestazioni assistenziali per indennità di accompagnamento in favore degli eredi del de cuius.
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.6.2025 e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , deceduto in Roma il 3.3.2024, si rivolgevano al Persona_1
Giudice del Lavoro di Roma, esponendo che con decreto del 19.9.2024, reso a definizione della procedura ex art. 445 bis cpc recante n. 28624/2023 r.g., era stato omologato l'esito della CTU svolta nel corso del predetto procedimento per ATPO, con la quale erano stati riconosciuti sussistenti in capo a i requisiti Persona_1
sanitari per poter fare luogo alla erogazione della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dal mese di agosto 2023 fino alla data del decesso avvenuto il 3.3.2024.
Il decreto di omologa era stato notificato all' il 20.9.2024. Il successivo CP_1
6.12.2024 era stata inviata a mezzo pec all' anche la richiesta di pagamento dei CP_1
ratei dell'indennità di pagamento maturati in vita dal de cuius.
Deducevano pertanto che erano trascorsi ben più dei 120 giorni dalla notifica all' CP_1
degli atti appena menzionati e, nonostante ciò, l' non aveva ancora provveduto CP_1
a erogare la prestazione.
Tanto premesso, concludevano formulando le seguenti domande:
“Voglia il Tribunale, dichiarare il diritto di e Parte_1 Parte_2
nella qualità di eredi del sig. ai ratei della indennità di Persona_1
accompagnamento ex L. 18/80 che sarebbe spettata a quest'ultima dal riconoscimento giudiziale (agosto 2023) fino al decesso (marzo 2024) per l'importo di € 4.232,08 e per l'effetto condannare l' al pagamento, oltre agli interessi CP_1
legali dalle rispettive scadenze al saldo. 2 Con vittoria di spese, rimborso forfetario spese generali, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con memoria difensiva depositata il 23.9.2025 si costituiva in giudizio l' che CP_1
osservava che il 2.10.2024 aveva provveduto alla liquidazione della prestazione contestata. Eccepiva tuttavia la carenza della domanda telematica dei ratei da parte degli eredi del de cuius (AP23), senza la quale non poteva essere dato materialmente corso al pagamento.
Concludeva pertanto chiedendo pronuncia dichiarativa della improponibilità del ricorso con spese come per legge.
All'udienza del 28.10.2025 il difensore dei ricorrenti rappresentava che l' non CP_1
aveva dato corso al pagamento di quanto liquidato. Emerge dalla memoria difensiva dell' che l' non ha provveduto al pagamento sul presupposto del mancato CP_1 CP_1
inserimento nel sistema da parte dei ricorrenti della domanda da inoltrare a mezzo dell'apposito mod. AP23.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come già esposto in fatto, i ricorrenti hanno depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio al fine di conseguire il pagamento da parte dell dei ratei di CP_1
indennità di accompagnamento maturati dal loro dante causa in Persona_1
relazione al periodo compreso tra agosto 2023 e la data del decesso verificatosi il
3.3.2024, sulla scorta del provvedimento del 19.9.2024 di questo Tribunale, reso a definizione della procedura n. 28624/2023 r.g., con il quale era stato omologato l'esito degli accertamenti sanitari svolti sul de cuius.
Non resta quindi che riconoscere il diritto in capo ai ricorrenti, nella loro qualità di eredi di alla liquidazione dei ratei dell'indennità di Persona_1
accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 maturati dal loro dante causa in relazione al periodo compreso tra agosto 2023 e il 3.3.2024.
3 Come già visto, il decreto di omologa sopra menzionato è stato notificato all in CP_1
data 20.9.2024 (v. allegati al ricorso) e in data 6.12.2024 a mezzo pec era trasmessa all' la richiesta di pagamento dei ratei dell'indennità di pagamento maturati in CP_1
vita dal de cuius.
Con riferimento al mancato pagamento di tale importo in favore degli eredi, il
Tribunale osserva che gli stessi avevano provveduto, in data 6.12.2024, a trasmettere all' a mezzo pec domanda di pagamento della indennità di accompagnamento CP_1
maturata dal congiunto. Detta domanda recava non solo le generalità dei richiedenti, ma anche copia dei rispettivi documenti di identità, dei tesserini sanitari con relativi numeri di codice fiscale, oltre alla relazione di CTU sulla cui scorta era stato adottato il decreto di omologa in sede di procedimento per ATP n. 28624/2023 rg dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma e il certificato di morte di . La Persona_1
domanda così inviata contiene dunque tutti i requisiti presenti nel modello AP 23 ritenuto indispensabile dall' al fine di fare luogo al materiale pagamento. CP_1
Contrariamente a quanto sostenuto dall' è opinione del Tribunale che l'omesso CP_1
pagamento della prestazione non può essere giustificato dalla presentazione di istanza da parte degli eredi senza l'utilizzazione di modulo predisposto dall'Istituto previdenziale.
E' noto che sulla scorta del messaggio Hermes n. 2526/2014 dell' le istanze per CP_1
la liquidazione dei ratei in favore degli eredi vanno inviate in via telematica attraverso i canali istituzionali online menzionati nel predetto messaggio, ma non si può tralasciare di osservare che la presentazione telematica della domanda di pagamento da parte degli eredi è possibile solo se si conosce il numero della pensione a cui collegare detta domanda, numero del quale gli eredi non erano a conoscenza al momento dell'invio all' a mezzo PEC della domanda di pagamento. Tale CP_1
modalità di trasmissione, pur in mancanza di utilizzazione del modello AP23 viene dunque ritenuta legittima dal Tribunale, tanto più che in giurisprudenza si rinvengono numerose pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.L. – ordinanza n. 24896 del
4.10.2019 – RV 655317; Cass. S.L. – sentenza n. 30419 del 21.11.2019 – RV
4 655870; Cass. S.L. – ordinanza n. 17159 del 21.6.2024 – RV 671886) che con riferimento alle domande da rivolgere agli enti previdenziali e all' in particolare, CP_1
rilevano come non debbano essere osservati particolari formalismi, essendo
“sufficiente che la domanda consenta di individuare la specifica prestazione richiesta”.
Già è stato anticipato che l' ha provveduto solo il 2.10.2024 alla liquidazione dei CP_1
ratei dell'indennità di accompagnamento maturati in vita da in Persona_1
relazione al periodo compreso tra agosto 2023 e il 3.3.2024. Al momento dell'intervenuta liquidazione della prestazione, i ricorrenti non avevano dunque ancora compiuto gli adempimenti necessari al fine di ottenere il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal de cuius fino al decesso, quantificati nell'importo di euro 4.321,08. I ricorrenti non possono pertanto dolersi per una liquidazione avvenuta il 2.10.2024, allorché il decreto di omologa della CTU svolta in sede di ATP era stato notificato all' il 20.9.2024, sia perché detta liquidazione CP_1
era intervenuta prima dell'invio della loro domanda in data 6.12.2024, sia perché a tale ultima data non erano ancora trascorsi i 120 giorni di cui all'art. 445 bis co. 5 cpc.
D'altro canto, appare di rilievo osservare che l' pur disponendo di tutti gli CP_1
elementi conoscitivi necessari per fare luogo al materiale pagamento quanto meno a far data dalla domanda del 6.12.2024, non ha però provveduto in tal senso non solo nei 120 giorni successivi alla predetta notifica, ma sino all'attualità sul presupposto meramente formale del mancato inserimento nel sistema informatico del modello
AP23, così costringendo i ricorrenti a rivolgersi al giudice del lavoro e conseguentemente a sostenere spese di lite alla cui refusione hanno diritto.
Spettano inoltre ai ricorrenti gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno dalla domanda amministrativa del 6.12.2024, come consegue al disposto dell'art. 7 L.
533/73 (in tal senso cfr. Cass. S.L. sentenza n. 5201 del 6.4.2001 – RV 545722 e successive conformi Cass. S.L. 4179/2002; Cass. S.L. 5088/2002; Cass. S.L.
16509/2022; Cass. S.L. 3059 /2003).
5 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono pertanto la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti, nella loro qualità di eredi di
[...]
, alla erogazione dei ratei della indennità di accompagnamento di Persona_1
cui all'art. 1, L. 18/80 maturati dal de cuius a decorrere da agosto 2023 sino al
3 marzo 2024, data del decesso;
2) Per l'effetto condanna l' a corrispondere pro quota agli odierni ricorrenti, CP_1
in qualità di coeredi di , l'importo di euro 4.321,08, oltre Persona_1
interessi legali a decorrere dal centoventesimo giorno dal 6.12.2024, data di presentazione della domanda amministrativa, al saldo;
3) condanna l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
885,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 28.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
AN RI
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