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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8652 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...], in data [...] elettivamente Parte_1 domiciliato in PARTINIO (PA) via P.pe. Umberto, 79, presso lo studio dell'Avv. POLIZZI
MARIA PAOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata CP_1 in PALERMO, via Wagner, 9, presso lo studio dell'Avv. SCAGLIONE GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione di udienza del 17/09/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 la modifica delle condizioni del divorzio da , di cui alla sentenza r.g. n. CP_1
1240/2021 dei 19-23/03/2021, passata in giudicato, mediante riduzione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato il peggioramento delle proprie condizioni economiche legate anche alla creazione di un nuovo nucleo familiare e alla nascita di un secondo figlio nel 2024 in epoca successiva alla pronuncia di divorzio.
Il ricorrente ha rappresentato, altresì, che la nuova compagna ha da poco avviato l'attività di coltivatrice diretta ma risulta, comunque, a suo carico e di avere stipulato nel
2021 un ulteriore mutuo per l'acquisto di un immobile.
Ha chiesto, quindi, di rideterminare l'obbligo di contribuzione al mantenimento di o a riduzione della somma a euro 250,00 oltre alla corresponsione del 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei CP_1 presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio, chiedendo il rigetto delle domande proposte e la conferma di un assegno di mantenimento per il figlio pari a euro 600,00 per come statuito nella sentenza di divorzio.
Parte resistente ha rappresentato che le condizioni economiche di parte ricorrente, asseritamente peggiorate, in realtà hanno visto un miglioramento rispetto all'epoca del divorzio e, altresì, ha ritenuto insussistenti i presupposti per una modifica in virtù della creazione di un nuovo nucleo familiare e alla nascita di un secondo figlio.
***
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio tra le parti nei termini che vanno a esporsi.
In via generale si deve osservare che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. Sez. I, 27/03/2024, n. 8240).
In altri termini, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass.,
19.03.2002, n. 3974).
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, da quanto rappresentato e allegato da entrambe le parti non risulta che vi sia stato un cambiamento della situazione economica tale da giustificare la modifica di quanto statuito con la sentenza di divorzio.
Se è pur vero che il ricorrente ha creato un nuovo nucleo familiare, va considerato che la nuova compagna ha avviato un'attività economica che sarà fonte di reddito utile alla contribuzione del figlio nato nel 2024 e per il quale il resistente percepisce, comunque, un sussidio pubblico, utile al pagamento delle spese scolastiche.
Altresì, in relazione alla stipula del mutuo per l'acquisto di un nuovo immobile, va considerato che tale debito era già in capo al resistente in fase di divorzio e non rappresenta, pertanto, un elemento di novità.
Confrontate, pertanto, le allegazioni fiscali allegate da entrambe le parti, appare, dunque, equo confermare quanto statuito in fase di divorzio anche alla luce delle esigenze del figlio e conseguentemente rigettare la domanda di modifica avanzata dal Per_1 ricorrente non essendo quanto rappresentato idoneo a fondare una richiesta di modifica. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie;
CP_1
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 29/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8652 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nato a [...], in data [...] elettivamente Parte_1 domiciliato in PARTINIO (PA) via P.pe. Umberto, 79, presso lo studio dell'Avv. POLIZZI
MARIA PAOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata CP_1 in PALERMO, via Wagner, 9, presso lo studio dell'Avv. SCAGLIONE GIUSEPPE che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione di udienza del 17/09/2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha chiesto Parte_1 la modifica delle condizioni del divorzio da , di cui alla sentenza r.g. n. CP_1
1240/2021 dei 19-23/03/2021, passata in giudicato, mediante riduzione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato il peggioramento delle proprie condizioni economiche legate anche alla creazione di un nuovo nucleo familiare e alla nascita di un secondo figlio nel 2024 in epoca successiva alla pronuncia di divorzio.
Il ricorrente ha rappresentato, altresì, che la nuova compagna ha da poco avviato l'attività di coltivatrice diretta ma risulta, comunque, a suo carico e di avere stipulato nel
2021 un ulteriore mutuo per l'acquisto di un immobile.
Ha chiesto, quindi, di rideterminare l'obbligo di contribuzione al mantenimento di o a riduzione della somma a euro 250,00 oltre alla corresponsione del 50% delle Per_1 spese straordinarie.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza dei CP_1 presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio, chiedendo il rigetto delle domande proposte e la conferma di un assegno di mantenimento per il figlio pari a euro 600,00 per come statuito nella sentenza di divorzio.
Parte resistente ha rappresentato che le condizioni economiche di parte ricorrente, asseritamente peggiorate, in realtà hanno visto un miglioramento rispetto all'epoca del divorzio e, altresì, ha ritenuto insussistenti i presupposti per una modifica in virtù della creazione di un nuovo nucleo familiare e alla nascita di un secondo figlio.
***
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio tra le parti nei termini che vanno a esporsi.
In via generale si deve osservare che “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. civ. Sez. I, 27/03/2024, n. 8240).
In altri termini, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass.,
19.03.2002, n. 3974).
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare. Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, da quanto rappresentato e allegato da entrambe le parti non risulta che vi sia stato un cambiamento della situazione economica tale da giustificare la modifica di quanto statuito con la sentenza di divorzio.
Se è pur vero che il ricorrente ha creato un nuovo nucleo familiare, va considerato che la nuova compagna ha avviato un'attività economica che sarà fonte di reddito utile alla contribuzione del figlio nato nel 2024 e per il quale il resistente percepisce, comunque, un sussidio pubblico, utile al pagamento delle spese scolastiche.
Altresì, in relazione alla stipula del mutuo per l'acquisto di un nuovo immobile, va considerato che tale debito era già in capo al resistente in fase di divorzio e non rappresenta, pertanto, un elemento di novità.
Confrontate, pertanto, le allegazioni fiscali allegate da entrambe le parti, appare, dunque, equo confermare quanto statuito in fase di divorzio anche alla luce delle esigenze del figlio e conseguentemente rigettare la domanda di modifica avanzata dal Per_1 ricorrente non essendo quanto rappresentato idoneo a fondare una richiesta di modifica. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie;
CP_1
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 29/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.