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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/10/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1609 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, trattenuta in decisione all'udienza del 10/04/2025 e vertente tra:
TRA
P.I. , nella persona del rappresentante legale p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. D'ORSI FRANCESCA ed elett/te domiciliata presso il suo domicilio digitale, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
Attrice E
P.I. , nella persona del rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli avv.ti SIGNORIELLO LUIGI e LANDI GIUSEPPINA ed elett/te domiciliata presso il loro studio, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
FATTO Parte Con atto di citazione ritualmente notificato, la società onveniva in giudizio il Parte_1 la in surrogazione di (al momento del Controparte_1 Controparte_2 sinistro in virtù di polizza trasporti n. 630 – 01586556 – 14007 e di OL AN s.p.a. Parte_2 con polizza n. 01588696 – 14002, al fine di rivalersi nei confronti del vettore convenuto per i danni cagionati dai suoi preposti in occasione dei trasporti effettuati in data 5 dicembre 2013 e in data 26 giugno 2014.
In particolare, in merito al sinistro occorso in data 05.12.2013, l'attrice deduceva che sull'autocarro SCANIA tg BZ093PL agganciato al rimorchio TT tg XA246AC venivano caricati n.
1.275 colli di olio d'oliva del valore complessivo di euro 88.575,29 diretti a Padova e a
Verona, ma che - dopo un'ora dalla partenza - l'autista (il sig. ) veniva assalito da Parte_3 malviventi, che lo rapinavano, costringendolo ad abbandonare l'autocarro sottraendogli l'intero
1 carico;
in data 30.12.2013, poi, veniva rivenuta parte della merce trafugata, riconsegnata al legale rappresentante di che - al netto di scoperti e franchigie, nonché al netto del valore Parte_4 di recupero della merce ritrovata e riconsegnata - veniva indennizzato della somma di € 54.660,98.
In merito al secondo sinistro del 26.06.2014, invece, l'assicurazione asseriva che il sig.
[...]
, autista di , ritirava in data 25 giugno 2014 presso lo stabilimento della Per_1 CP_1 in NT (BN) 35 pedane di olio alimentare da un litro e litri cinque, da CP_2 consegnare in parte presso VA ed in parte presso NI (TO). Tuttavia, alle ore 06:45 del giorno seguente, presso l'Autostrada del Sole, nel territorio di Piacenza, il conducente a bordo del trattore modello AI SL (modello AG 934) – tg. DK 307 YH e semirimorchio CH MU tg. AF 01248 tamponava un altro autocarro, causando il danneggiamento di alcune bottiglie trasportate, che l'assicurazione provvedeva a indennizzare per € 5.916,22, per costi di imballaggio
(sostituzione e smaltimento di quello danneggiato), manodopera (sostituzione imballaggio) ed olio non recuperato. A fronte dei due sinistri, quindi, la società assicurativa eccepiva la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore per la perdita e il danneggiamento della merce;
in particolare, con riferimento al primo caso, l'attrice sosteneva che la colpa grave della CP_1 era ravvisabile nel non aver adottato tutte le misure adeguate a prevenire l'evento verificatosi -
[...] di per sé né imprevedibile né tantomeno inevitabile – e a garantire la puntuale esecuzione del trasporto, giacchè - nonostante l'ingente valore del carico - al momento della rapina, l'autocarro non era provvisto di impianto satellitare, né di antifurto, non erano state inserite le sicure ed il trasporto veniva affidato ad un solo autista, nonostante la lunga tratta da percorrere. Rispetto al secondo sinistro, invece, sosteneva che la responsabilità della fosse da addurre alla grave Controparte_1 distrazione del conducente durante la propria marcia.
In virtù del diritto di surrogazione, dunque, la chiedeva la condanna della Controparte_3 convenuta a complessivi € 60.577,20, oltre rivalutazione dal pagamento dell'indennizzo sino alla data della sentenza, interessi di mora dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo ed interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo, oltre al rimborso delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la eccependo – preliminarmente - la prescrizione ex art. Controparte_1
2591 c.c. del diritto al risarcimento danni per perdita e avaria della merce trasportata, quindi invocando l'esonero di responsabilità per caso fortuito e forza maggiore ai sensi dell'art. 1693 c.c., sia nel primo che nel secondo sinistro. In particolare, nel primo caso, evidenziava l'insussistenza dell'obbligo di dotarsi di strumenti e meccanismi di rilevazione satellitare o di un secondo autista durante il viaggio, circostanze che - in ogni caso - non avrebbero potuto evitare la verificazione della rapina occorsa. Nessuna responsabilità sarebbe da addebitarsi anche nel sinistro del
26.06.2014, in quanto quest'ultimo si verificava per colpa imputabile esclusivamente al conducente
2 dell'altro automezzo, che, immettendosi in carreggiata dalla corsia di emergenza senza usare la dovuta cautela, veniva inevitabilmente tamponato nella parte posteriore sinistra. Per tali ragioni, la insisteva per il rigetto delle domande, chiedendo - in subordine - di determinare e Controparte_1 quantificare il risarcimento dovuto nei limiti di cui all'art. 1696 co.2 c.p.c..
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'udienza del 10/04/2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
Preliminarmente, si ritiene priva di pregio l'eccezione spiegata da parte convenuta rispetto alla prescrizione del diritto al risarcimento maturato dalla quale surrogante delle Parte_1 società danneggiate. Sebbene l'art. 2951 c.c. ponga il termine di dodici mesi come perentorio al fine di far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto di spedizione o di trasporto, sin dalla propria costituzione in giudizio l'attrice depositava le raccomandate spedite alla contenenti Controparte_1 le intimazioni di pagamento, relative ad entrambi i sinistri, e rimaste sempre inevase. Dall'analisi della documentazione si evince che la annualmente, si è premurata di rinnovare le Parte_1 suddette richieste (da doc.14bis a doc.21; da doc.26 a doc.31 – prod. parte attrice).
Passando al merito, l'azione di rivalsa spiegata dall'attrice - come s'è detto - origina dalla surroga operata in forza del rapporto assicurativo intercorrente tra la e le due società Parte_1 danneggiate ( e OL AN s.p.a.). Sul punto, occorre – Controparte_2 innanzitutto – delineare i confini della responsabilità del vettore, partendo dall'assunto che essa “si estende a tutte le attività accessorie, che costituiscono la necessaria e naturale integrazione dell'attività di trasporto della cosa da luogo a luogo, onde raggiungere il fine pratico cui è preordinato l'adempimento della obbligazione principale (v. Cass. n. 1288/81). Tale responsabilità viene meno solo con la consegna al destinatario e con detta consegna viene meno, altresì, il dovere di conservazione e di custodia che su di lui incombe (Cass. n. 3085/75). Pertanto, fino alla consegna al destinatario persiste in capo al vettore l'obbligo di conservare e custodire la merce e il diritto del destinatario di ottenere il risarcimento del danno in caso di perdita o di avaria del carico (Cass. n. 5700/99)” (cfr. parte motiva di Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7533 del 27/03/2009).
Tanto ciò posto, in merito al sinistro occorso in data 05.12.2013 non può ritenersi raggiunta la prova del fortuito, quale esonero di responsabilità del vettore. Per consolidato indirizzo della Corte di legittimità (che si condivide), infatti: “Il vettore professionale, pur godendo di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto è pur sempre tenuto a compiere scelte in modo da ridurre al minimo il rischio di perdita del carico, per cui la scelta del vettore di
3 posizionare il carico in ora notturna […], non è una scelta insindacabile, ma raggiunge il livello gravemente colposo (Cass. n. 14397/99, puntualmente citata anche nella sentenza impugnata sub
2.2. a p. 12), atteso che i rischi di furto e rapina sono rischi tipici della attività di autotrasporto, contro i quali le imprese del settore sono tenute in particolar modo a premunirsi” (Cass. Civ., sez.
III, sent. n. 7533 del 27/03/2009).
In particolare, in casi simili a quello in esame, la Cassazione ha chiarito che “La sottrazione con violenza o minaccia della cosa trasportata non è configurabile come causa liberatoria della responsabilità del vettore, qualora le circostanze in cui si sia verificata siano tali da renderla prevedibile e, quindi, evitabile” (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7533 del 27/03/2009). In altri termini, non può stabilirsi un automatismo tra le modalità violente e la configurazione del caso fortuito (cfr.
Cass. Civ., sez. III, ord. del 30.08.2024, n. 23395; Cass. 8.6.1979, n. 3268), bensì “è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento sia derivato da colpa grave dei suddetti soggetti (vettore o dipendenti o ausiliari), ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media rapportata alla specifica natura e alla peculiarità dell'attività professionale da espletarsi (cfr. Cass. 6/5/2020, n. 8494; Cass. 15/06/2018, n. 15732 e già Cass. 31/5/2016, n.
12995; Cass. 20/7/2005, n. 15255; Cass. 8/2/2005, n. 2538; Cass.22/10/2003, n. 15789; Cass.
28/11/2001, n. 15124; Cass. 21/6/1983, n. 4245), ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti” (Cass. Civ., sez. III, ord. del 30.08.2024, n. 23395).
Orbene, nel caso di specie, l'orario di partenza e il percorso da compiere (in terre dove normalmente vengono perpetrate rapine, come compiutamente argomentato dall'attrice) fanno ritenere gravemente colposa la condotta del vettore che ha omesso di adottare cautele minime quali l'uso del satellitare, delle sicure e la presenza di un secondo autista;
lo stesso autista protagonista dell'assalto – infatti - riferiva in sede di testimonianza che, al momento della rapina, si trovava su un automezzo sprovvisto di sistema satellitare e procedeva da solo la sua marcia senza aver inserito le sicure (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 15.10.2024 dal testimone, sig. Testimone_1
: “Una volta partito, non ho chiuso le sicure degli sportelli. Preciso che per prima cosa i
[...] rapinatori mi hanno chiesto di staccare il satellitare, ma io ho precisato che il camion non aveva il satellitare, non so se fosse sulla merce, certe volte lo mettono. Ora ad esempio io faccio lo spedizioniere e non ho il satellitare sul rimorchio, ma lo mettono sulla merce. ha il CP_1 satellitare su tutti i camion, ma questo era recente e per questo non lo aveva”).
4 Nel caso in esame, quindi, il vettore - pur nelle condizioni di valutare a monte il pericolo e di prefigurarsi ex ante il rischio - ha agito in maniera imprudente, giacché poneva in essere condotte contrarie alla diligenza del buon padre di famiglia, non riuscendo – quindi - a fornire la specifica prova, che su di lui incombeva, per la quale il danno sia stato cagionato da un evento positivamente identificato, ma a lui estraneo e, soprattutto, a lui non imputabile. Per tali ragioni, dunque, stante la richiamata elaborazione giurisprudenziale, si ritiene sussistente la responsabilità della CP_1
e, per l'effetto, si riconosce il diritto di rivalsa spiegato dalla per la somma di €
[...] Parte_1
54.660,98, così come documentato dalle fatture in atti.
In merito al secondo sinistro, la società di trasporti asserisce che la causazione dello stesso non possa essere addebitabile al proprio dipendente, sig. in quanto sarebbe stata una Controparte_4 brusca e improvvisa immissione dalla corsia d'emergenza sulla carreggiata di marcia ad opera del veicolo antagonista a rendere inevitabile il tamponamento. Tuttavia, dall'esame probatorio condotto, non v'è certezza che il conducente abbia osservato in maniera certosina le regole di prudenza del codice della strada, in materia di distanze di sicurezza e di velocità consentita. Così come pure non v'è certezza della presenza suoi luoghi di causa degli altri dipendenti della società al momento del sinistro, giacché parte convenuta disattendeva l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. dei dischi cronotachigrafi dei veicoli indicati nei documenti di trasporto allegati nella seconda memoria e i citati dipendenti non risultavano indicati nel prontuario redatto dalle Forze delle Ordine intervenute nell'immediatezza.
Orbene, come correttamente evidenziato dalla e come è noto, quando avviene un Parte_1 tamponamento, si applica una presunzione di colpa a carico del veicolo che ha tamponato. Questo principio si basa sulla regola secondo cui ogni conducente deve mantenere una distanza di sicurezza tale da poter arrestare il veicolo in caso di necessità, evitando la collisione con chi lo precede. Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, difatti, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza (cfr. Cass. 8051/2016, Cass.
21513/2020, Cass. 18884/2015, Cass. 6193/2014). In caso di tamponamento da tergo tal caso, la giurisprudenza è concorde nell'affermare che spetta al soggetto tamponante fornire la prova della non imputabilità a sé della causa del sinistro. La prova liberatoria può essere integrata da “una situazione anomala e avulsa dalle esigenze del traffico” (Cass. 17206/2015). L'autore del tamponamento, quindi, deve dimostrare la sussistenza di tale anomalia al fine di vincere la presunzione. Orbene, nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta, in quanto la convenuta
5 solo genericamente adduce la responsabilità del sinistro all'improvvisa immissione nella corsia di marcia del veicolo antagonista.
Alla luce di quanto processualmente accertato e valutato, quindi, meritano accoglimento le domande come quantificate in atti e confermate dal perito, sig. , in sede di Testimone_2 testimonianza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce delle tariffe di cui al
D.M. 147/22, poiché l'attività difensiva veniva conclusa dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione rigettata, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, AN la a Controparte_1 pagare in favore di a somma di € 60.577,20, oltre agli interessi come Parte_1 richiesti;
2) AN la a rimborsare in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 7.838,00, (di cui € 786,00 per C.U. e diritti, €
1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 28/10/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario CP_5
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