Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/12/2025, n. 8173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8173 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05250/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5250 del 2022, proposto da
FF AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Saetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in AP, p.zza Municipio, palazzo San Giacomo;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale n. 241/a del 18/07/2022, notificata il 29/08/2022, con la quale è stato disposto l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi; b) verbale di sopralluogo delle opere edili, Dipartimento Sicurezza Servizio Polizia Locale, redatto in data 25/02/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa ER Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza di ripristino n. 241 del 18 luglio 2022, adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 previo accertamento degli interventi senza titolo edilizio realizzati sull’immobile di proprietà del ricorrente.
2. Va preliminarmente rigettata l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, con rinvio a data da destinarsi, formulata in vista dell’udienza di smaltimento dell’11 novembre 2025, stante la vigenza dell’art. 73 comma 1-bis c.p.a. e la natura non attuale, né eccezionale, della sopravvenienza indicata a supporto della richiesta.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
4. Il provvedimento di cui si chiede l’annullamento ex art. 29 c.p.a. è un’ordinanza di demolizione che, in relazione al medesimo immobile, catastalmente individuato in atti, riguarda tre tettoie in legno e, in parte, in plexiglass realizzate su parti diverse dell’abitazione senza titolo che complessivamente occupano un’area coperta di circa 47 mq.
5.1. A sostegno della domanda parte ricorrente contesta, in primo luogo, la qualificazione giuridica dei manufatti, accertata dal Comune ai fini dell’applicazione del regime edilizio dell’art. 3 comma 1 lett. d) del d.P.R. 380/2001, deducendo invece la loro natura meramente pertinenziale rientranti, nello specifico, nell’art. 6 lett. b )-bis del d.P.R. 380/2001 (trattandosi, come in effetti si evince anche dalla documentazione fotografica, di opere aperte su tre lati).
5.2. In merito, e per quanto la tipologia degli interventi sottesi ai diversi regimi giuridici del permesso di costruire, della SCIA e dell’edilizia libera siano stati oggetto di ripetute modifiche normative soprattutto successive all’adozione dell’atto impugnato, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui, per un verso, occorre il permesso di costruire per la realizzazione di tettoie in legno che, come nelle fattispecie, hanno una loro autonoma rilevanza e che, comunque, incidano, sulla sagoma dell’edificio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 aprile 2023, n. 4274); per un altro, la nozione ristretta di “ pertinenza ” rilevante ai fini della valutazione tecnico-giuridica degli interventi edilizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2023, n.2660: “ la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico-edilizio, “è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, mentre è inconferente l'art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”), in quanto tale previsione non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone, ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde, e deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza ”).
6.1. Quanto al difetto di motivazione, deve rilevarsi, ai fini della valutazione della sua infondatezza, che è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299) e non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata né il decorso del tempo può generare alcun affidamento legittimo, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti (Cons. Stato, Sez. VII, 24 novembre 2025, n. 9141).
7. Infine, parte ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, sul presupposto della introduzione, in relazione ai medesimi interventi edilizi, di una istanza di “ sanatoria ” relativa “ all’immobile principale ” (riferendosi, per quanto emerge dal ricorso ad una istanza di condono) e non agli specifici interventi oggetto di questa controversia.
Senonché, parte ricorrente non ha documentato la pendenza del predetto procedimento, essendosi limitata a citare un numero di protocollo (10137136 del 24 novembre 2008), privo però di un principio di prova documentale ed avendo l’Amministrazione invece eccepito che “ non risulta agli atti la presentazione di alcuna istanza di sanatoria ” (cfr. memoria depositata in data 10 novembre 2025)
8. In conclusione il ricorso va rigettato.
9. La regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo, nei rapporti tra parte ricorrente e il Comune. Nulla è dovuto per le spese con riguardo alla Regione, non essendosi la stessa costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del Comune resistente, liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila), oltre accessori come per legge. Nulla spese nei rapporti tra parte ricorrente e Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IE LI Di AP, Presidente
ER Lo PI, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Lo PI | IE LI Di AP |
IL SEGRETARIO