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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 01/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice
dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87),
R.G. n. 1813/2025 tra:
Parte_1
con l'avv. proc. dom. dott. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti
e
Parte_2
con l'avv. proc. dom. dott. CURCI GIOACCHINO, giusta delega in atti
e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Canosa di Puglia il
30/10/2004 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 48 , Parte II ,
pagina 2 di 5 Serie C , dell'anno 2004 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente della stessa presso la madre, dove mantiene la sua residenza.
2. La casa coniugale sita a La Villa in Badia, n. 204/A, CP_1
tavolarmente identificata come p.ed. 2205 in P.T. 1989 II, c.c. Badia, viene affidata in uso esclusivo alla sig.ra e le figlie Parte_1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie, termine suscettibile di variazione che dovrà adeguarsi in base ai nuovi parametri, condizioni o limiti di età stabiliti dall'evoluzione giurisprudenziale in materia.
3. Il diritto di visita del padre resta sospeso fino a quando la minore non esprime la propria volontà di vedere il padre ai servizi sociali territorialmente competenti, i quali sono già stato incaricati da parte del Tribunale in sede di separazione di Bolzano di monitorare la situazione e sentire la figlia entro il 15/11/2025 al fine Persona_1
di appurare la sua eventuale volontà di riprendere i contatti con il padre:
pagina 3 di 5 - se dovesse esprimere la volontà di riprendere i contatti con Per_1
il padre, il servizio dovrà predisporre un programma di recupero del rapporto padre-figlia;
- se dovesse esprimere la volontà di non voler riprendere i Per_1
contatti con il padre, il servizio sociale si limiterà a prendere atto di tale dichiarazione di Aurora.
Le audizioni di dovranno avvenire senza la presenza dei Per_1
genitori o dei loro difensori. Il servizio sociale dovrà relazionare ai genitori e alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano in ordine all'esito dell'audizione.
4. Il sig. paga alla sig.ra come contributo Parte_2 Parte_1
per le figlie, mensilmente l'importo di € 400,00 per ciascuna figlia, e quindi l'importo mensile complessivo di € 800,00, da versarsi entro il
20 di ogni mese, con rivalutazione annuale automatica secondo gli aumenti del costo della vita pubblicati dall'Astat, con prima rivalutazione a gennaio 2026.
5. Le spese straordinarie per le figlie vengono sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 %. Le parti rinviano al riguardo al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano e
Ordine Avvocati di Bolzano dd. 26.11.2024. Le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate tra le parti e comunicate anticipatamente al genitore non collocatario a mezzo posta elettronica o SMS, se superano l'importo di € 500,00. Le stesse vengono anticipate dal genitore collocatario e successivamente pagina 4 di 5 tramite invio documentazione giustificativa all'altro genitore da quest'ultimo rimborsate;
6. Le spese straordinarie saranno fiscalmente deducibili e detraibili al
50% da ciascun genitore e all'uopo il coniuge che le ha anticipate deve far pervenire all'altro in tempo utile copia della relativa documentazione che deve essere intestata alle figlie.
7. L'assegno familiare ed eventuali altri contributi pubblici nell'interesse della famiglia e delle figlie, compreso l'assegno unico, spettano alla madre.
8. Le agevolazioni fiscali vengono fatte valere da entrambi i coniugi nella misura del 50 %.
9. Imposta IMU e TARI sulla casa coniugale sono a carico del coniuge assegnatario.
10. Le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e rinnovo del passaporto, carta d'identità, e altri documenti per se stessi e per la figlia minore.
11. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Si comunichi ai servizi sociali.
Bolzano, lì 19.06.2025
La Presidente est.
Dr. Julia Dorfmann
(firma digitale)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Julia DORFMANN Presidente rel. dott.ssa Daniela POL Giudice
dott. Simon TSCHAGER Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta (art. 4 comma 16 legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge n. 74/87),
R.G. n. 1813/2025 tra:
Parte_1
con l'avv. proc. dom. dott. KOFLER ANGELIKA, giusta delega in atti
e
Parte_2
con l'avv. proc. dom. dott. CURCI GIOACCHINO, giusta delega in atti
e
pagina 1 di 5 con l'intervento del Pubblico Ministero ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo
Tribunale;
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Canosa di Puglia il
30/10/2004 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 48 , Parte II ,
pagina 2 di 5 Serie C , dell'anno 2004 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente della stessa presso la madre, dove mantiene la sua residenza.
2. La casa coniugale sita a La Villa in Badia, n. 204/A, CP_1
tavolarmente identificata come p.ed. 2205 in P.T. 1989 II, c.c. Badia, viene affidata in uso esclusivo alla sig.ra e le figlie Parte_1
fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambe le figlie, termine suscettibile di variazione che dovrà adeguarsi in base ai nuovi parametri, condizioni o limiti di età stabiliti dall'evoluzione giurisprudenziale in materia.
3. Il diritto di visita del padre resta sospeso fino a quando la minore non esprime la propria volontà di vedere il padre ai servizi sociali territorialmente competenti, i quali sono già stato incaricati da parte del Tribunale in sede di separazione di Bolzano di monitorare la situazione e sentire la figlia entro il 15/11/2025 al fine Persona_1
di appurare la sua eventuale volontà di riprendere i contatti con il padre:
pagina 3 di 5 - se dovesse esprimere la volontà di riprendere i contatti con Per_1
il padre, il servizio dovrà predisporre un programma di recupero del rapporto padre-figlia;
- se dovesse esprimere la volontà di non voler riprendere i Per_1
contatti con il padre, il servizio sociale si limiterà a prendere atto di tale dichiarazione di Aurora.
Le audizioni di dovranno avvenire senza la presenza dei Per_1
genitori o dei loro difensori. Il servizio sociale dovrà relazionare ai genitori e alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano in ordine all'esito dell'audizione.
4. Il sig. paga alla sig.ra come contributo Parte_2 Parte_1
per le figlie, mensilmente l'importo di € 400,00 per ciascuna figlia, e quindi l'importo mensile complessivo di € 800,00, da versarsi entro il
20 di ogni mese, con rivalutazione annuale automatica secondo gli aumenti del costo della vita pubblicati dall'Astat, con prima rivalutazione a gennaio 2026.
5. Le spese straordinarie per le figlie vengono sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50 %. Le parti rinviano al riguardo al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Bolzano, Procura di Bolzano e
Ordine Avvocati di Bolzano dd. 26.11.2024. Le spese straordinarie devono essere preventivamente concordate tra le parti e comunicate anticipatamente al genitore non collocatario a mezzo posta elettronica o SMS, se superano l'importo di € 500,00. Le stesse vengono anticipate dal genitore collocatario e successivamente pagina 4 di 5 tramite invio documentazione giustificativa all'altro genitore da quest'ultimo rimborsate;
6. Le spese straordinarie saranno fiscalmente deducibili e detraibili al
50% da ciascun genitore e all'uopo il coniuge che le ha anticipate deve far pervenire all'altro in tempo utile copia della relativa documentazione che deve essere intestata alle figlie.
7. L'assegno familiare ed eventuali altri contributi pubblici nell'interesse della famiglia e delle figlie, compreso l'assegno unico, spettano alla madre.
8. Le agevolazioni fiscali vengono fatte valere da entrambi i coniugi nella misura del 50 %.
9. Imposta IMU e TARI sulla casa coniugale sono a carico del coniuge assegnatario.
10. Le parti si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e rinnovo del passaporto, carta d'identità, e altri documenti per se stessi e per la figlia minore.
11. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Si comunichi ai servizi sociali.
Bolzano, lì 19.06.2025
La Presidente est.
Dr. Julia Dorfmann
(firma digitale)
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