Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1111
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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Massime1

L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.), deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (Nella specie - concernente un giudizio instaurato anteriormente alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che ha disciplinato la legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli utenti - la S.C., ha dichiarato inammissibile l'intervento del Codacons in un giudizio promosso nei confronti della Telecom Italia SpA da un utente che contestava l'esattezza del computo del traffico telefonico addebitatogli nel corso di un bimestre).

Commentario1

  • 1E’ valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutelaAccesso limitato
    Elena Salemi · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/2003, n. 1111
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1111
Data del deposito : 24 gennaio 2003

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