Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/01/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01636/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41;
contro
Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Binda, Antonella Altomonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento sanzionatorio notificato al signor -OMISSIS- in data -OMISSIS- da IVASS - Servizio Sanzioni e Liquidazioni - divisione Sanzioni, prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio con il quale IVASS ha disposto nei confronti del ricorrente “ l'applicazione della sanzione amministrativa della -OMISSIS- ai sensi dell'art. 324, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n 209 ”;
- nonché di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, presupposto e/o di esecuzione e comunque consequenziale e connesso al precedente provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa CE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- chiede l’annullamento del provvedimento sanzionatorio prot. n. -OMISSIS-, notificatogli da IVASS in data -OMISSIS-, recante l’applicazione della sanzione della -OMISSIS- ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
E’ stata contestata al -OMISSIS- l’inosservanza, nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa, dell’obbligo di comportarsi con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza, nel miglior interesse dei contraenti e degli assicurati, in particolare per aver aggiunto autonomamente garanzie non previste dal contratto, alterando la documentazione contrattuale consegnata al contraente (artt. 119-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché 54, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018).
A sostegno della propria domanda, il ricorrente articola il seguente motivo di diritto: “ Violazione di legge; in specie degli artt. 24 e 97 della Costituzione, degli artt. 10 e 10-bis della Legge 241/1990, della Legge n. 689/1981 e del Regolamento IVASS n. 39/2018 – eccesso di potere – difetto di istruttoria, mancanza di contraddittorio ”.
Sostiene il -OMISSIS- di non avere avuto la possibilità di partecipare al procedimento sanzionatorio, non essendogli stato notificato alcun avviso né convocazione. Solamente a seguito di istanza di accesso inviata in data -OMISSIS- avrebbe appreso delle accuse mosse nei suoi confronti.
Si è costituita IVASS contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Ha riferito (e documentato) di aver contestato al sig. -OMISSIS- la violazione degli artt. 119-bis del decreto legislativo n.209/2005 (CAP) e dell’art. 54, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018, con PEC inviata in data -OMISSIS-, fornito dallo stesso -OMISSIS- e risultante dalla visura camerale, regolarmente accettata dal sistema e consegnata nella casella di destinazione.
Nonostante l’avvenuta comunicazione, l’odierno deducente non avrebbe partecipato al procedimento, né avrebbe richiesto l’audizione.
Con Delibera n. -OMISSIS-, adottata ai sensi dell’art. 324-octies, comma 4 CAP e dell’art. 26 del regolamento IVASS n. 39/2018, il Collegio di Garanzia, dopo avere constatato la regolarità della notifica, avrebbe riconosciuto la responsabilità del sig. -OMISSIS- per i fatti addebitati e proposto l’irrogazione della sanzione disciplinare della -OMISSIS-.
Ricevuta la proposta del Collegio di Garanzia, il Presidente dell’IVASS, con Provvedimento del -OMISSIS-, adottato ai sensi dell’art. 324-octies, comma 5 CAP e dell’art. 28 del Regolamento IVASS n. 39/2018, ha irrogato al sig. -OMISSIS- la più lieve sanzione della -OMISSIS- ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. b), del CAP.
Il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato regolarmente notificato allo stesso indirizzo pec cui era stato consegnato l’atto di contestazione (-OMISSIS-) e regolarmente ricevuto nella casella di destinazione.
Con memorie versate in atti in occasione della discussione del merito, il ricorrente ha sostenuto che l’accertamento risale al -OMISSIS- e l’atto di contestazione sarebbe datato -OMISSIS-, conseguentemente oltre il termine di 120 giorni stabilito per la notifica della contestazione.
L’IVASS, in sede di repliche, ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità di tale nuovo motivo, irritualmente introdotto in giudizio con memoria anziché con motivi aggiunti ritualmente notificati.
Nel merito ha sostenuto l’infondatezza dello stesso, rilevando che l’accertamento è stato compiuto con riferimento al periodo dal -OMISSIS- (data in cui l’impresa -OMISSIS-ha comunicato all’IVASS il recesso per giusta causa dal mandato conferito alla società agenziale -OMISSIS-) al -OMISSIS- (data di ricevimento dell’ultimo documento istruttorio), ai sensi dell'articolo 324-quinquies, comma 6, CAP e dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018. L’istruttoria si sarebbe perfezionata il -OMISSIS-, data in cui si è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dare luogo all’applicazione di una sanzione, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018. Dalla data di accertamento degli illeciti (-OMISSIS-) alla data della contestazione (-OMISSIS-) sono decorsi 54 giorni. Dalla data di ricezione dell’ultimo documento istruttorio (-OMISSIS-) alla data della contestazione (-OMISSIS-) sono decorsi 84 giorni.
In data 20 gennaio 2026, dunque solamente il giorno prima della discussione del merito della controversia in esame, parte ricorrente ha versato in atti documenti
All’udienza del 21 gennaio 2026, il Presidente ha dichiarato di riservare al Collegio l’ammissibilità della produzione documentale del -OMISSIS- del 20 gennaio 2026.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente il Collegio dichiara inammissibile la produzione di documentazione versata in atti da parte ricorrente in data 20 gennaio 2023, in quanto in palese violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Invero, come noto, detti termini hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (in tal senso, ex multis : C. di St. n. 7665/2025).
Peraltro il ricorrente non ha provato in alcun modo di non aver potuto effettuare il deposito in argomento tempestivamente.
Infatti, il documento in oggetto consiste, secondo la prospettazione del ricorrente, in una attestazione con cui il provider di posta digitale Aruba darebbe conto, su istanza di parte, che nella casella di posta elettronica del sig. -OMISSIS- non è stata ricevuta alcuna comunicazione da parte di IVASS nel periodo in cui, invece, il sistema dà non solo per spedita, ma anche accettata e consegnata la PEC recante comunicazione di avvio del procedimento.
A prescindere dalla dubbia rilevanza di tale produzione a fronte della certificazione di ricezione, è dirimente considerare che essa avrebbe potuto e dovuto essere ottenuta dal ricorrente entro tempi compatibili con il rispetto del termine di cui all’art. 73 cpa ai fini delle produzioni documentali in giudizio, avendo il ricorrente, contestualmente al deposito o in sede di discussione avanti al Collegio, omesso di indicare alcuna circostanza in fatto che gli avrebbe precluso di chiederne e ottenerne immediatamente il rilascio da parte di Aruba.
3. Si procede quindi con lo scrutinio del merito del ricorso, che è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
4. Con l’unico motivo di diritto formulato nell’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha dedotto la lesione del contraddittorio per non essere mai stato destinatario dell’atto di contestazione.
Orbene, risulta provato che l’IVASS in data -OMISSIS- ha regolarmente notificato all’odierno ricorrente l’atto di contestazione -OMISSIS-, recante la completa ricostruzione dei comportamenti contestati nonché la esauriente e approfondita indicazione delle norme violate.
Invero la resistente ha versato in atti tanto la ricevuta di avvenuta consegna quanto quella di accettazione della PEC del -OMISSIS-.
L’indirizzo pec al quale è stato notificato l’atto di contestazione è stato fornito dallo stesso -OMISSIS-, e poi confermato con comunicazione dell’8 ottobre 2015, inviata all’indirizzo PEC raccolta.pec@pec.ivass.it, in ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 36 del 13 luglio 2015.
Peraltro corrisponde all’indirizzo pec risultante dalla visura camerale e all’indirizzo al quale è stato successivamente notificato il provvedimento sanzionatorio regolarmente ricevuto dal deducente.
4. Deve poi essere dichiarata l’inammissibilità del nuovo motivo di gravame formulato dalla ricorrente solamente in sede di memorie di replica, con il quale contesta la tardività dell’atto di contestazione affermando che l’accertamento risalirebbe al -OMISSIS- e l’atto di contestazione sarebbe datato -OMISSIS-, conseguentemente oltre il termine di 120 giorni stabilito per la notifica della contestazione.
Sul punto si osserva che detta -OMISSIS- è stata introdotto in giudizio con la suddetta ultima memoria, che tuttavia non risulta notificata alla controparte per cui la stessa risulta formalmente inammissibile, non avendo rispettato le regole processuali di cui all’art. 43 c.p.a, che prevede la necessità della previa notifica dei motivi aggiunti di ricorso ai fini della regolare costituzione del contraddittorio e del diritto di difesa.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso,, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- alla refusione delle spese di lite in favore di IVASS, che si quantificano in euro 3000 (tremila/00) oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CE RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.