TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/01/2026, n. 1636
TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge; in specie degli artt. 24 e 97 della Costituzione, degli artt. 10 e 10-bis della Legge 241/1990, della Legge n. 689/1981 e del Regolamento IVASS n. 39/2018 – eccesso di potere – difetto di istruttoria, mancanza di contraddittorio

    Il Tribunale ha ritenuto provato che IVASS ha regolarmente notificato l'atto di contestazione all'indirizzo PEC fornito dal ricorrente e confermato da visura camerale, e che tale indirizzo è quello utilizzato anche per la notifica del provvedimento sanzionatorio.

  • Inammissibile
    Tardività della contestazione

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile questo motivo perché introdotto tardivamente con memoria di replica non notificata alla controparte, violando le regole processuali. Inoltre, ha ritenuto che i termini per l'istruttoria e la contestazione siano stati rispettati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/01/2026, n. 1636
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1636
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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