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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/09/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2771/2022 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Antonioluigi Iacomino, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Torre del Greco al Corso Avezzana n. 61
ATTRICE
E
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco p.t., titolare della legittimazione processuale dell'Ente
ex art. 58 bis dello Statuto, rapp.to e difeso dall'avv. Adriano Licenziati, giusta procura in calce alla
1 comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.to presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, complesso
“La Salle”, siti in Torre del Greco alla via Gen. A. Dalla Chiesa
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni a persona da cose in custodia.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2022 citava in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il Comune di Torre del Greco per sentirne dichiarare la responsabilità esclusiva in ordine alla determinazione dell'evento dannoso occorsole in data a 10.09.2021 alle ore 21:00 circa, in Torre del Greco
alla via Aldo Moro e sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti.
A tal fine premetteva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre percorreva regolarmente la via Aldo Moro con direzione piazza Mazzini, unico senso consentito, alla guida del motoveicolo tipo
Honda Sky tg X93XD3, giunta all'altezza del civico 6, perdeva il controllo dello scooter e rovinava al suolo a causa della presenza di terriccio sul manto stradale;
esponeva che, a seguito della rovinosa caduta,
riportava lesioni personali, per le quali era costretta a recarsi al pronto soccorso dell'“Ospedale del Mare”
di Napoli, dove le veniva diagnosticato “contusioni multiple per il corpo spalla dx , emitorace dx, ginocchio
dx: guaribile in gg 10 sc”; riferiva che sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri di Torre Del Greco
per i rilievi del caso.
Ritenendo responsabile dell'evento il Comune di Torre Del Greco, proprietario e custode della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c., per omessa manutenzione e custodia della strada pubblica, ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni personali subite,
quantificati in € 20.000,00, ovvero da quantificarsi nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'evento al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Con provvedimento reso in data 27.09.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.,
e venivano articolate le richieste istruttorie da parte dell'attrice.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.01.2023, si costituiva in giudizio il Comune di Torre
del Greco, che contestava la domanda attorea, ritenendo insussistenti i presupposti costitutivi delle ipotesi previste dagli artt. 2043 e 2051 c.c., mancando un'insidia non visibile e non prevedibile, essendo la presenza del terriccio facilmente avvistabile dagli utenti della strada;
riteneva, inoltre, l'evento dannoso
CP_ non imputabile all' convenuto, in quanto la cospicua quantità di terreno si era formata evidentemente per causa estrinseca ed estemporanea con conseguente impossibilità per l'amministrazione comunale di eliminare l'inconveniente in un lasso di tempo insufficiente a rilevarne la presenza;
evidenziava, inoltre, che l'evento dannoso doveva essere imputato anche alla incauta condotta di guida dello stesso attore, da ritenersi responsabile o perlomeno corresponsabile del sinistro;
contestava, altresì, la quantificazione dei danni lamentati, ritenendo la stessa esagerata e sproporzionata. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda o, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria, in ogni caso con vittoria delle spese di lite, ivi incluse le spese di c.t.p., spese generali e oneri riflessi.
Ammesse le richieste istruttorie di parte attrice, veniva raccolta la prova testimoniale ed espletata la c.t.u.
medico-legale in persona dell'attrice, all'esito della quale, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento del 23.05.2025 reso a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
22.05.2025, la riservava in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, deve dirsi, in diritto, che, secondo un più recente orientamento del giudice di legittimità,
relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce una presunzione di responsabilità applicabile anche nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (cfr. Cass. civ. n.
1691 del 23.1.2009, Cass. civ. n. 4039/2013; n. 7112/2013; n. 15389/2011; n. 15720/2011; n. 21508/2011;
n. 8157/2009; n. 24529/2009).
L'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo diretto uso da parte di un rilevantissimo numero di utenti – aspetti che la precedente giurisprudenza aveva assunto a elementi idonei ad escludere l'operatività dell'art 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. 01.12.2004 n. 22592; Cass. civ. n.
366/2000 e n. 2850/1998) - sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicché l'art. 2051 c.c. trova applicazione
3 ogni qualvolta, nel caso concreto, non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia (Cass. civ. n. 12.07.2006 n. 15779).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché
possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza;
funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
La Suprema Corte afferma, infatti, che tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (cfr. Cass. civ. sez. III, 10.3.2005 n. 5326,
Cass. civ. sez. III, 11.01.2005 n. 376, Cass. civ. sez. III, 10.08.2004 n. 15429, Cass. civ. sez. III, 02.02.2006 n.
2284).
Tuttavia, la stessa giurisprudenza evidenzia che l'art. 2051 c.c., seppure disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità oggettiva del custode del bene che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito,
impone al danneggiato di fornire la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno nonché dell'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11.05.2017 n. 11526; Ord. 03.04.2019 n. 9315).
Incombe, infatti, in ogni caso, sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. n. 3875/2016; Cass. n. 7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
Va considerato, infatti, che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (Cass. civ. 26.04.2013 n. 10096).
Pertanto, parte attrice, agendo per il risarcimento dei danni ex art.2051 c.c., deve provare il danno,
l'esistenza di una relazione causale/eziologia tra la cosa in custodia e l'evento dannoso lamentato ed il potere sulla cosa in custodia da parte del convenuto. Parte convenuta deve, invece, offrire la prova
4 contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità (esclusiva e/o concorrente), mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità riferibile anche alla condotta dello stesso danneggiato (Cass. civ. sez. III, 15.3.2004 n. 5236).
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia considerato che, essendo detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati. Esso va individuato, in base ad una valutazione, caso per caso ed in concreto, circa la natura e la tipologia delle cause che hanno provocato il danno, nel senso che occorre distinguere se dette cause siano intrinseche alla struttura del bene, così da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura, il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, etc.), o se si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (a mero titolo esemplificativo, perdita d'olio da un veicolo di passaggio, abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti,
rifiuti tossici o altri agenti offensivi). Si è, difatti, rilevato che, mentre nel primo caso si può certamente ritenere il custode obbligato a controllare lo stato della cosa ed a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi "caso fortuito" e, dunque,
escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., quanto meno finché non sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente affinché il custode acquisisca contezza del pericolo venutosi a creare e sia messo nelle condizioni di poter intervenire per eliminarlo (Cass. civ., sez. III, 06.06.2008, n. 15042; Cass.
civ., sez. III, 12.07.2022, n. 21977; Cass. civ., sez. III, 10.06.2020, n. 11096; Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ord. n. 7805
del 27.03.2017; Cass. civ. sez. VI, 09.11.2022, n. 32964; Cass. civ. sez. III, 11.03.2021, n. 6826; Cass. civ. n.
6101/2013). Sul piano della ripartizione dell'onus probandi grava sull'amministrazione l'onere di provare le circostanze idonee ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e quindi il caso fortuito),
mentre il danneggiato deve solo provare il rapporto di custodia, la lesione e la sua derivazione causale dalla situazione del bene (Cass. n. 19653/2004).
5 Ciò detto in linea generale, con riferimento ai presupposti legittimanti l'azione risarcitoria del danneggiato,
derivante dalla sussistenza di un pericolo occulto inerente proprio i beni demaniali di cui sopra, il giudizio sulla configurabilità o meno di responsabilità, per omessa o negligente custodia, in capo alla P.A.
proprietaria, deve necessariamente essere condotto facendo comunque riferimento alla riscontrabilità o meno, nel caso di specie, di un concorso del fatto colposo del danneggiato: quest'ultimo, infatti, è, secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità, compatibile con la responsabilità della P.A. per omessa custodia ex art. 2051 c.c., nel senso che l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (cfr. Cass. n. 15779 del
12.7.2006).
Occorre verificare, ai fini dell'ammissibilità della stessa istanza risarcitoria, il requisito della imprevedibilità
ed evitabilità soggettiva, da parte del danneggiato, della situazione di pericolo: l'art. 2051 c.c., infatti, come precedentemente chiarito, va necessariamente letto in collegamento con l'art. 1227 co. 2 c.c. (norma pacificamente applicabile anche all'illecito aquiliano), secondo il quale il dovere del danneggiato di attivarsi per evitare il danno secondo l'ordinaria diligenza va inteso come sforzo di evitare detto danno attraverso un'agevole attività personale, mentre non sono comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza quelle attività
che siano gravose o eccezionali (cfr. Cass. n. 11498 del 17.5.2006; v. anche recentissima Cass. 30394/2023).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibili danni è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cass. civ. sez. VI, 04.03.2022, n. 7173; Cass. civ. sez. VI, 17.11.2021, n. 34886; Cass. civ. Sez. III, 30.09.2016
n. 19392; Cass. civ., sez. III, 13.01.2015, n. 287 Cass. civ., sez. III, 18.04.2012, n. 6065).
Pertanto, quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto,
occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o
6 se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che la situazione di possibili pericoli comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno è stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va ritenuto integrato il caso fortuito. Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
E' infatti pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il caso fortuito può consistere anche nel fatto colposo della vittima, che il fatto colposo della vittima può consistere anche nella mancata percezione d'un pericolo evidente e chiaramente percepibile, che l'incidenza causale della vittima sulla produzione del danno è direttamente proporzionale all'evidenza del pericolo: più questo era evidente, maggiore sarà la percentuale di responsabilità a carico della vittima, la quale diventerà esclusiva nel caso di pericoli manifestamente percepibili ed agevolmente evitabili (cfr. Cass. civ. Sez. III, 20.01.2014 n. 999).
Va rilevato, inoltre, che volendo ricorrere alla tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c. – alla cui disciplina si può far riferimento nel caso di provata oggettiva impossibilità della custodia del bene pubblico, che rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. -, tale fattispecie è ravvisabile al cospetto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui è
proprietaria la pubblica amministrazione;
per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.,
nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 7 2051c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (Cass. civ. Sez. III, 30.09.2016 n. 19392).
CP_ Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, incontestato il rapporto di custodia tra l'
convenuto e la strada ove è avvenuto il sinistro, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni.
Orbene, può affermarsi che nella fattispecie storica de quo, in ragione dell'espletata istruttoria, non è stata raggiunta la prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione del manto stradale integrante una vera e propria insidia, oggettivamente non agevolmente visibile e soggettivamente imprevedibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza nonché del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Può dirsi, invece, che la danneggiata nella fattispecie storica de quo, non ha attivato quel Parte_1
minimo di diligenza volta a scongiurare il verificarsi dell'evento dannoso, avendo il contegno tenuto dalla danneggiata integrato un affidamento soggettivo anomalo ad onta della peculiarità dei luoghi.
Il teste, sig. , escusso all'udienza del 13.04.2023, indifferente alle parti, ha confermato di Testimone_1
aver assistito all'evento dannoso in cui rimaneva coinvolta l'attrice, verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo, ovvero il giorno 10.09.2021, verso le ore 21.00 in Torre del Greco
alla via Aldo Moro, strada a senso unico di marcia, percorribile solamente con direzione via Mazzini;
ha riferito di aver visto un motociclo modello Honda, sul quale viaggiavano due ragazze giovani che, giunto
“più o meno all'inizio della strada Via Aldo Moro”, “nel percorrere il predetto tratto di strada scivolava sul
terriccio presente sul manto stradale”, di cui non era in grado di precisarne l'estensione, della cui presenza non conosceva la causa né da quanto tempo fosse sulla carreggiata, ma di non averlo notato nei giorni precedenti;
ha aggiunto che “non c'erano lavori in corso né c'era cattivo tempo”, che “quando si è verificato
il sinistro, era già buio e non c'era molta illuminazione sui luoghi”, che “la presenza di terriccio non era in
alcun modo segnalata”; riconosceva dalle foto in atti lo stato dei luoghi e il motociclo su cui viaggiavano le due ragazze;
riguardo alle conseguenze dannose riportate dalla danneggiata, ha riferito che “la ragazza che
guidava il motociclo, nel cadere, si è fatta male ... lamentava dolore al ginocchio destro, al gomito e alla
8 spalla ... non riusciva a stare in piedi. La ragazza che era trasportata apparentemente non si era fatta male,
...”.
Le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, pur essendo abbastanza precise su alcuni elementi, avendo riportato con esattezza le circostanze di tempo e di luogo del verificarsi del sinistro, il tipo di veicolo e le persone coinvolte, la dinamica dell'evento, la presenza del terriccio sulla strada, le conseguenze dannose riportate dall'attrice, sono lacunose su altre circostanze altrettanto rilevanti;
il teste, difatti, non riferisce nulla sulla condotta di guida dell'attrice (se procedesse a velocità moderata, se le luci del ciclomotore fossero accese, se avesse posto in essere una manovra di emergenza, se prima della caduta avesse tentato di frenare, limitandosi a dichiarare: “non so se prima la conducente avesse frenato”), sulla quantità ed estensione del terriccio, se lo stesso occupasse l'intera carreggiata o solo parte della stessa, se fosse di colore differente rispetto al manto stradale (“non sono in grado di precisare quanto fosse estesa la presenza del terriccio sul manto stradale”).
Le dichiarazioni rese dal teste, inoltre, trovano solo in parte conferma nella documentazione allegata in atti,
in particolare nel rapporto d'incidente dei Carabinieri di Torre del Greco, nella documentazione medica relativa alle lesioni subite dall'attore, comprensiva del rapporto di pronto soccorso, nelle foto del tratto di strada e dei danni, nella c.t.u. medico-legale.
Nel rapporto relativo al sinistro redatto dai Carabinieri di Torre del Greco – Nucleo Operativo e
Radiomobile, gi agenti, giunti alle ore 21.40 circa sul luogo del sinistro in Torre del Greco alla via Aldo Moro,
all'altezza del civico 6, a seguito di segnalazione “in quanto una ragazza a bordo di un ciclomotore a causa
della presenza di terriccio sul manto stradale perdeva il controllo del veicolo condotto cadendo
rovinosamente a terra”, riscontravano “la presenza degli operatori sanitari del 118 intenti a prestare le
prime cure ad una ragazza visibilmente scossa e con varie escoriazioni sul corpo”, identificata in Pt_1
, e riscontravano nell'area interessata “al centro della carreggiata una cospicua quantità di terriccio
[...]
tale da mettere in repentaglio gli utenti della strada in transito”; i verbalizzanti provvedevano, altresì, ad identificare il veicolo coinvolto (ciclomotore Honda Sky di colore blu tg. X93XD3) ed a riportare i danni dallo stesso riscontrati (rottura paravento anteriore e varie ammaccature/graffi sulla parte destra), ad eseguire rilievi fotografici del luogo e del veicolo coinvolto ed a raccogliere, poi, le spontanee dichiarazioni della danneggiata e dell'altra ragazza presente, dichiaratasi passeggera del ciclomotore coinvolto nel sinistro.
9 L'attrice , in particolare, dichiarava: “... mi trovavo a bordo del mio ciclomotore Honda Sky di Parte_1
colore blu tg. X93XD3 in qualità di conducente unitamente alla mia amica , Persona_1
passeggera, e percorrevo via Aldo Moro con direzione di marcia viale Mazzini. Giunta all'altezza del civico 6,
a causa di terriccio presente al centro della carreggiata perdevo il controllo del ciclomotore cadendo
rovinosamente a terra. Immediatamente venivo soccorsa da passanti ...”.
La passeggera riferiva: “alle ore 21.09 circa mi trovavo a bordo del ciclomotore Honda Persona_1
Sky ... condotto da mia cugina tale , nel percorrere via Aldo Moro in Torre del Greco, giunte Parte_1
all'altezza del civico 6 siamo scivolate sul terriccio che era presente al centro della carreggiata.
Immediatamente venivamo soccorse da alcune persone presenti ...”
Tuttavia, pure dal rapporto di incidente e dalle dichiarazioni delle parti non emerge alcun elemento riguardo alla condotta di guida dell'attrice né emerge alcun elemento tale da confermare l'assunta non visibilità ed inevitabilità del terriccio.
Dalla dichiarazione resa dalla passeggera, inoltre, emerge una discrasia rispetto a quanto riferito dal teste,
atteso che la prima riferisce alle autorità che il 118 fu chiamato da passanti, mentre il secondo riferisce che fu chiamato proprio dalla ragazza trasportata a bordo del ciclomotore coinvolto nel sinistro.
Dalle foto allegate al rapporto d'incidente e da quelle allegate dall'attrice -queste ultime scattate nell'immediatezza dell'occorso- sono ben visibili i luoghi di causa, il veicolo coinvolto nel sinistro, la presenza di terriccio sparso sulla carreggiata nella parte centrale della stessa, nel tratto di strada in cui si verificava il sinistro. Pur essendosi il sinistro verificato verso le ore 21.00 del mese di settembre e, quindi, in presenza di illuminazione naturale non ottimale, l'estensione del terriccio “di cospicua quantità”, di colore più scuro rispetto al manto stradale, appare di dimensione tale da rendere inverosimile che la danneggiata,
con la normale attenzione da utilizzare alla guida del ciclomotore in osservanza del principio di autoresponsabilità, procedendo con le luci del veicolo accese, non avesse potuto percepire l'esistenza dell'anomalia prima che si approssimasse ad essa.
Passando ad esaminare la documentazione medica, dal verbale di accettazione di pronto soccorso n.
2021027945 del 10.09.2021 del P.O. “Ospedale del Mare” di Napoli, si evince che veniva Parte_1
condotta nell'immediatezza del sinistro, alle ore 22.12, in Ospedale mediante ambulanza;
nei dati di
10 accesso nulla viene riportato riguardo alle circostanze dell'evento dannoso;
alla paziente venivano diagnosticate “contusioni multiple per il corpo”.
Appare rilevante che l'attrice nulla riferiva in merito alla causa delle lesioni riportate, all'incidente stradale verificatosi per responsabilità di terzi, all'anomalia del manto stradale e, pertanto, dallo stesso nulla si può
trarre in ordine al nesso eziologico dell'infortunio con la presenza del terriccio.
Né può costituire prova dei fatti la c.t.u. espletata, che riconosce la plausibile compatibilità dei danni con la dedotta dinamica dell'evento dannoso, atteso che la stessa concerne una valutazione della possibile sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro descritta e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro, delle modalità e delle cause dello stesso, che non possono ritenersi raggiunte.
Ciò posto, questo giudice ritiene che gli elementi probatori acquisiti non siano sufficienti a provare l'esistenza di una vera e propria insidia, non visibile né imprevedibile né il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso;
la verificazione dell'evento nel centro urbano della città, le dimensioni non ridotte dell'anomalia, la visibilità del terriccio da parte del conducente di un motociclo che procedesse a velocità
moderata e con le luci accese, inducono a ritenere che l'evento sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente della danneggiata.
Ne consegue che l'attrice non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato (e cioè che la caduta sia stata determinata proprio dalla situazione venutasi a creare sul manto stradale), essendo invece il sinistro ricollegabile all'incauta condotta colposa avuta dall'attrice, che adottando le dovute cautele avrebbe potuto avvistare il terriccio sulla strada sicuramente visibile e percepibile all'attento conducente di un ciclomotore e ciò avrebbe dovuto indurla ad astenersi dal transitare per il tratto di strada ricoperto dal terreno o ad attraversarlo con maggiore cautela.
Le considerazioni svolte per escludere la sussistenza di una responsabilità di parte convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., valgono a maggior ragione per escludere una loro responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., a prescindere dalla valutazione dell'ulteriore presupposto della colpa dell'amministrazione comunale.
11 Alla luce delle osservazioni fin qui esposte, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite tra l'attrice e il Comune di Torre del Greco seguono la soccombenza, ai sensi Parte_1
dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, tenendo conto dell'attività svolta e della non complessità delle questioni trattate, dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,00 ad € 5.200,01, tenuto conto delle conclusioni della ctu in ragione del principio del disputatum).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) Rigetta la domanda attorea;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Torre del Greco, Parte_1
in persona del p.t., che si liquidano in € 00,00 per spese vive e € 2.552,00 per compensi, CP_2
oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge;
C) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice.
Torre Annunziata, in data 12.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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