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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/12/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.10.2024 da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via V.Bellieni n.5 presso lo studio dell'avv. Antonio Pietro Sanna (C.F.
) giusta procura allegata al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Viale Umberto n.72 presso lo studio dell'avv. Maria Paola Cabitza (C.F.
), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._4
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 354/25 del 17.04.25, pubblicata in data 23.04.25, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
“1) Autorizzare i coniugi, e a vivere separati, con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1
mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione giudiziale dei già menzionati coniugi;
3) Dichiarare
pagina 1 di 3 che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 898/1970;
4) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data 21 Pt_1 CP_1 maggio 2023”.
All'udienza del 04.12.2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni sopra riportate, rinunciando espressamente all'appello della sentenza.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede si separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito concordatario, e relativo ordine al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, compresa la rinuncia all'appello della presente sentenza, che devono essere pertanto recepite integralmente.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._3
Sassari il 14.11.1985, in Sassari in data 21 maggio 2023, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune al n.
7 - parte 2 – serie A - anno 2023, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 04.12.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto pagina 2 di 3 compresa la rinuncia all'appello della presente sentenza;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania DEIANA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.10.2024 da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Via V.Bellieni n.5 presso lo studio dell'avv. Antonio Pietro Sanna (C.F.
) giusta procura allegata al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Viale Umberto n.72 presso lo studio dell'avv. Maria Paola Cabitza (C.F.
), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._4
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 354/25 del 17.04.25, pubblicata in data 23.04.25, il Tribunale di Sassari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi in conformità all'accordo congiunto delle parti, del seguente tenore:
“1) Autorizzare i coniugi, e a vivere separati, con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1
mutuo rispetto;
2) Pronunciare la separazione giudiziale dei già menzionati coniugi;
3) Dichiarare
pagina 1 di 3 che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 898/1970;
4) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e in data 21 Pt_1 CP_1 maggio 2023”.
All'udienza del 04.12.2025, svolta in modalità cartolare, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni sopra riportate, rinunciando espressamente all'appello della sentenza.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Tribunale in sede si separazione ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito concordatario, e relativo ordine al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, esaminate le clausole di cui all'accordo, non emergendo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte, compresa la rinuncia all'appello della presente sentenza, che devono essere pertanto recepite integralmente.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. B della l. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._3
Sassari il 14.11.1985, in Sassari in data 21 maggio 2023, atto regolarmente trascritto presso gli atti dello Stato Civile del predetto Comune al n.
7 - parte 2 – serie A - anno 2023, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza;
- conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 04.12.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta e prende atto delle obbligazioni che esse hanno reciprocamente assunto pagina 2 di 3 compresa la rinuncia all'appello della presente sentenza;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania DEIANA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CARTA
pagina 3 di 3