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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2986/2024 R.V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti BEZZE MARTA e CADORE LUISELLA contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FANTATO FEDERICA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni della ricorrente:
Dichiara di aderire alla proposta formulata dal Tribunale all'udienza del 19.06.2025 di conferma dei provvedimenti di affidamento e mantenimento in atto.
Parte ricorrente aderisce altresì alla proposta formulata dal signor di CP_1 tenere con sé le figlie dall'11 al 25 agosto.
Infine parte ricorrente, chiede, che ad integrazione eventuale della proposta formulata dal Tribunale si disponga l'applicazione del Protocollo famiglia relativo alle spese straordinarie (non vigente all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio pronunciata per altro dal Tribunale di Venezia) con obbligo di rimborso
pagina 1 di 4 delle medesime da parte del padre per la propria quota del 50% entro il mese successivo (in luogo dei sei mesi stabiliti in sede di divorzio).
Conclusioni del resistente:
Aderisce alla proposta formulata dal Tribunale all'udienza del 19.06.2025.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, , premesso che con Parte_1 sentenza del Tribunale di Venezia n.2853/16 era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio da essa contratto in data 19.6.2007 con ed erano stati Controparte_1 dati i provvedimenti inerenti l'affidamento e il mantenimento delle figlie, e PE
, nate dall'unione matrimoniale in data 15.10.2008, che a causa del disinteresse PE del padre, che nel giorno infrasettimanale e nei periodi di vacanza previsti non vedeva le figlie - affidate ad entrambi e genitori con collocazione prevalente presso di lei - e nei fine settimana di sua spettanza lasciava le minori alla propria madre, con la quale conviveva, si atteggiava con le stesse in modo aggressivo ed ingiurioso e, anche in caso di necessità, non prestava a sostituirla nella cura delle figlie, chiedeva che fosse disposto l'affido esclusivo delle minori, che le visite del padre fossero regolate con modalità da determinare, previa audizione delle minori e accertamento dei Servizi
Sociali e che il contributo di mantenimento dovuto dal padre fosse elevato, da
€.683,18 ad €.800,00 mensili.
Il resistente, costituendosi, contrastava le allegazioni e le pretese della ricorrente, negando di essersi disinteressato delle figlie, che si erano allontanate dal comune luogo di residenza dei genitori (Cavarzere) per scelta unilaterale della madre, che si era trasferita a Correzzola, rendendo difficoltosi i suoi incontri con le minori, dato che, a causa di una forte miopia, egli era privo di patente di guida che, ciò nonostante, egli si era costantemente interessato delle minori e si era fatto coadiuvare dalla compagna per prelevare e accompagnare le figlie, delle quali si era occupato direttamente per più periodi tempo, anche per superare situazioni di conflitto delle stesse con la madre;
allegava poi di essere operaio, con retribuzione mensile di
€.1.500,00, per cui la propria condizione non consentiva alcun incremento del contributo al mantenimento, né la situazione della madre era mutata rispetto all'epoca pagina 2 di 4 del divorzio, dato che la stessa era allora disoccupata così come lo era attualmente ma al momento era altresì titolare di assegno di inclusione, per cui chiedeva il rigetto delle domande.
Con ordinanza in data 14.10.2024 veniva data delega ai Servizi Sociali competenti per territorio di accertare, in particolare, la situazione delle minori, la personalità di entrambi i genitori e la rispettiva idoneità a svolgere il ruolo di genitore, di valutare l'opportunità di attivare appositi percorsi di sostegno per le minori e genitori e di fornire ogni utile indicazione in relazione alle modalità di affidamento, collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario.
All'esito dell'accertamento, all'udienza del 19.6.2025, il giudice formulava proposta di conciliazione, confermativa del regime di affidamento e mantenimento in atto.
Le parti aderivano alla proposta, parte ricorrente con le specificazioni indicate in premessa.
***
Osserva il Tribunale che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Correzzola emerge che permane la conflittualità fra i genitori e che entrambi coinvolgono in tali dinamiche le figlie, le quali non vanno volentieri dal padre, verosimilmente anche per le difficoltà di dialogo riscontrate in sede di indagine dei Servizi ma al tempo stesso ne ricercano l'attenzione; emerge altresì che, anche a fronte dell'età attuale delle figlie, sarebbe richiesta una maggiore collaborazione dei genitori e una maggior attenzione, da parte della madre, a preservare le figlie dalle problematiche economiche degli adulti e, da parte del padre, al confronto, per assicurare alle figlie anche il soddisfacimento dei bisogni di autonomia e autorealizzazione, ad esempio nella sfera affettiva-relazionale.
La situazione riscontrata conferma l'idoneità del regime in atto, di affido condiviso con residenza prevalente presso la madre e di incontro con il padre, ferma la richiamata esigenza di un maggior impegno dei genitori nell'adeguarsi ai bisogni evolutivi delle figlie, prossime ai 17 anni, per cui non va disposta alcuna modifica della sentenza di divorzio sul punto.
*
Non vi sono i presupposti per alcuna modifica neppure con riferimento alle misure economiche, considerato che il contributo del padre, attualmente di €.690,69 mensili,
è certamente proporzionato alle esigenze di mantenimento delle figlie, date le risorse pagina 3 di 4 del padre, operaio, che non è contestato abbia retribuzione di circa €.1.500,00 mensili, considerato che la madre dispone anche dell'intero assegno unico nella misura di €.398,00 mensili, e che all'assegno ve aggiunto il 50% delle spese straordinarie.
Relativamente a queste ultime va rilevato che il protocollo del Tribunale di Padova deve intendersi come criterio di riferimento per determinare quali siano le spese straordinarie, che le parti hanno già concordato vadano ripartite al 50% ciascuna e dunque non appare esservi necessità di alcuna modifica della sentenza sul punto, dovendosi dare atto della circostanza.
*
Quanto alla richiesta formulata per la prima volta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, di rimborso della quota di spese straordinarie il mese successivo all'erogazione, va osservato che le parti hanno a suo tempo stabilito il
“reciproco rendiconto e regolarizzazione ogni 6 mesi” e non risulta che tale pattuizione, frutto di libera determinazione delle stesse parti, abbia dato origine ad inconvenienti o abusi, né è stato dedotto alcun fatto nuovo che possa legittimare la proposizione della domanda, introdotta dalla ricorrente, in fase di decisione della controversia e ne consegue che la stessa è inammissibile e comunque infondata.
Attesa l'adesione delle parti alla proposta conciliativa, va disposta la compensazione integrale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigettata ogni altra domanda, conferma i provvedimenti in atto di cui alla sentenza n.2853/2016 del Tribunale di Venezia inerenti l'affidamento e il mantenimento delle figlie e;
PE Persona_3
2) precisa che per spese straordinarie devono intendersi quelle identificate dal protocollo adottato dal Tribunale di Padova;
3) compensa interamente le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 25.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BARBARA DE MUNARI Giudice
Dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2986/2024 R.V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti BEZZE MARTA e CADORE LUISELLA contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FANTATO FEDERICA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni della ricorrente:
Dichiara di aderire alla proposta formulata dal Tribunale all'udienza del 19.06.2025 di conferma dei provvedimenti di affidamento e mantenimento in atto.
Parte ricorrente aderisce altresì alla proposta formulata dal signor di CP_1 tenere con sé le figlie dall'11 al 25 agosto.
Infine parte ricorrente, chiede, che ad integrazione eventuale della proposta formulata dal Tribunale si disponga l'applicazione del Protocollo famiglia relativo alle spese straordinarie (non vigente all'epoca della pronuncia della sentenza di divorzio pronunciata per altro dal Tribunale di Venezia) con obbligo di rimborso
pagina 1 di 4 delle medesime da parte del padre per la propria quota del 50% entro il mese successivo (in luogo dei sei mesi stabiliti in sede di divorzio).
Conclusioni del resistente:
Aderisce alla proposta formulata dal Tribunale all'udienza del 19.06.2025.
Conclusioni del P.M.: Dichiara di intervenire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2024, , premesso che con Parte_1 sentenza del Tribunale di Venezia n.2853/16 era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio da essa contratto in data 19.6.2007 con ed erano stati Controparte_1 dati i provvedimenti inerenti l'affidamento e il mantenimento delle figlie, e PE
, nate dall'unione matrimoniale in data 15.10.2008, che a causa del disinteresse PE del padre, che nel giorno infrasettimanale e nei periodi di vacanza previsti non vedeva le figlie - affidate ad entrambi e genitori con collocazione prevalente presso di lei - e nei fine settimana di sua spettanza lasciava le minori alla propria madre, con la quale conviveva, si atteggiava con le stesse in modo aggressivo ed ingiurioso e, anche in caso di necessità, non prestava a sostituirla nella cura delle figlie, chiedeva che fosse disposto l'affido esclusivo delle minori, che le visite del padre fossero regolate con modalità da determinare, previa audizione delle minori e accertamento dei Servizi
Sociali e che il contributo di mantenimento dovuto dal padre fosse elevato, da
€.683,18 ad €.800,00 mensili.
Il resistente, costituendosi, contrastava le allegazioni e le pretese della ricorrente, negando di essersi disinteressato delle figlie, che si erano allontanate dal comune luogo di residenza dei genitori (Cavarzere) per scelta unilaterale della madre, che si era trasferita a Correzzola, rendendo difficoltosi i suoi incontri con le minori, dato che, a causa di una forte miopia, egli era privo di patente di guida che, ciò nonostante, egli si era costantemente interessato delle minori e si era fatto coadiuvare dalla compagna per prelevare e accompagnare le figlie, delle quali si era occupato direttamente per più periodi tempo, anche per superare situazioni di conflitto delle stesse con la madre;
allegava poi di essere operaio, con retribuzione mensile di
€.1.500,00, per cui la propria condizione non consentiva alcun incremento del contributo al mantenimento, né la situazione della madre era mutata rispetto all'epoca pagina 2 di 4 del divorzio, dato che la stessa era allora disoccupata così come lo era attualmente ma al momento era altresì titolare di assegno di inclusione, per cui chiedeva il rigetto delle domande.
Con ordinanza in data 14.10.2024 veniva data delega ai Servizi Sociali competenti per territorio di accertare, in particolare, la situazione delle minori, la personalità di entrambi i genitori e la rispettiva idoneità a svolgere il ruolo di genitore, di valutare l'opportunità di attivare appositi percorsi di sostegno per le minori e genitori e di fornire ogni utile indicazione in relazione alle modalità di affidamento, collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario.
All'esito dell'accertamento, all'udienza del 19.6.2025, il giudice formulava proposta di conciliazione, confermativa del regime di affidamento e mantenimento in atto.
Le parti aderivano alla proposta, parte ricorrente con le specificazioni indicate in premessa.
***
Osserva il Tribunale che dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Correzzola emerge che permane la conflittualità fra i genitori e che entrambi coinvolgono in tali dinamiche le figlie, le quali non vanno volentieri dal padre, verosimilmente anche per le difficoltà di dialogo riscontrate in sede di indagine dei Servizi ma al tempo stesso ne ricercano l'attenzione; emerge altresì che, anche a fronte dell'età attuale delle figlie, sarebbe richiesta una maggiore collaborazione dei genitori e una maggior attenzione, da parte della madre, a preservare le figlie dalle problematiche economiche degli adulti e, da parte del padre, al confronto, per assicurare alle figlie anche il soddisfacimento dei bisogni di autonomia e autorealizzazione, ad esempio nella sfera affettiva-relazionale.
La situazione riscontrata conferma l'idoneità del regime in atto, di affido condiviso con residenza prevalente presso la madre e di incontro con il padre, ferma la richiamata esigenza di un maggior impegno dei genitori nell'adeguarsi ai bisogni evolutivi delle figlie, prossime ai 17 anni, per cui non va disposta alcuna modifica della sentenza di divorzio sul punto.
*
Non vi sono i presupposti per alcuna modifica neppure con riferimento alle misure economiche, considerato che il contributo del padre, attualmente di €.690,69 mensili,
è certamente proporzionato alle esigenze di mantenimento delle figlie, date le risorse pagina 3 di 4 del padre, operaio, che non è contestato abbia retribuzione di circa €.1.500,00 mensili, considerato che la madre dispone anche dell'intero assegno unico nella misura di €.398,00 mensili, e che all'assegno ve aggiunto il 50% delle spese straordinarie.
Relativamente a queste ultime va rilevato che il protocollo del Tribunale di Padova deve intendersi come criterio di riferimento per determinare quali siano le spese straordinarie, che le parti hanno già concordato vadano ripartite al 50% ciascuna e dunque non appare esservi necessità di alcuna modifica della sentenza sul punto, dovendosi dare atto della circostanza.
*
Quanto alla richiesta formulata per la prima volta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, di rimborso della quota di spese straordinarie il mese successivo all'erogazione, va osservato che le parti hanno a suo tempo stabilito il
“reciproco rendiconto e regolarizzazione ogni 6 mesi” e non risulta che tale pattuizione, frutto di libera determinazione delle stesse parti, abbia dato origine ad inconvenienti o abusi, né è stato dedotto alcun fatto nuovo che possa legittimare la proposizione della domanda, introdotta dalla ricorrente, in fase di decisione della controversia e ne consegue che la stessa è inammissibile e comunque infondata.
Attesa l'adesione delle parti alla proposta conciliativa, va disposta la compensazione integrale delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigettata ogni altra domanda, conferma i provvedimenti in atto di cui alla sentenza n.2853/2016 del Tribunale di Venezia inerenti l'affidamento e il mantenimento delle figlie e;
PE Persona_3
2) precisa che per spese straordinarie devono intendersi quelle identificate dal protocollo adottato dal Tribunale di Padova;
3) compensa interamente le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 25.7.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
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