Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, non si determina l'inefficacia della misura per il superamento dei termini di fase se l'atto che segna il passaggio di fase sia stato emesso anche con vizi di nullità. (Fattispecie di avvenuto regresso della procedura per declaratoria di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice del dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2010, n. 39691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39691 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI VA - Presidente - del 21/10/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2424
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 22156/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IO N. IL 06/05/1962;
avverso l'ordinanza n. 1651/2009 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 14/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 aprile 2010, il Tribunale del riesame di Firenze ha respinto l'appello proposto da OR VA, in stato di custodia cautelare in carcere, siccome indiziato del delitto di omicidio volontario, avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di Firenze del 14 luglio 2009, di rigetto della sua richiesta di scarcerazione per decorso dei termini di fase della custodia cautelare in carcere.
2. Nei confronti dell'appellante anzidetto era stato dapprima emesso il fermo giudiziario in data 28 giugno 2008, convalidato dal G.I.P. di Catania, che aveva emesso nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, misura quest'ultima confermata dal gip di Firenze, al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza. L'appellante era stato rinviato a giudizio innanzi alla Corte d'Assise di Firenze con decreto del 19 giugno 2009 per l'udienza del 14 luglio 1009; innanzi alla Corte d'Assise il suo difensore aveva reiterato l'eccezione già formulata innanzi al G.U.P. nel corso dell'udienza preliminare e concernente il mancato rispetto del termine di giorni 10 stabilito dall'art. 419 c.p.p., comma 4 entro il quale spettava al suo difensore di fiducia la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare. La Corte d'Assise, con ordinanza del 14 luglio 2009, aveva accolto l'eccezione ed aveva dichiarato la nullità dell'avviso dell'udienza preliminare, disponendo la trasmissione degli atti al G.U.P. per la fissazione di nuovo udienza;
con separata ordinanza, impugnata nella presente sede, la Corte d'Assise aveva tuttavia rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase, fissati dall'art. 203 c.p.p., comma 1, lett. a), n. 3 in anni uno, decorrenti dalla data del fermo dell'appellante (28 giugno 2008), avendo ritenuto che, nella specie, era applicabile la norma di cui all'art. 203 c.p.p., comma 2, alla stregua del quale, nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisce ad una fase o ad un altro grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascun stato e grado del procedimento;
e ciò nonostante che l'eccezione di decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare fosse stata formulata dall'appellante anche innanzi al G.U.P. nel corso dell'udienza preliminare.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Firenze, OR VA ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, nonché motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
Ha rilevato come esso ricorrente avesse eccepito anche innanzi al G.U.P. la nullità della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare, con conseguente necessità di rinnovare la notifica al difensore nel rispetto del termine previsto dall'art. 419 c.p.p., comma 4; il G.U.P. di Firenze, in aperta violazione di legge, aveva rigettato l'eccezione di nullità presentata dal suo difensore ed aveva emesso ugualmente il decreto di rinvio a giudizio, all'evidente scopo di evitare la scarcerazione per decorrenza dei termini di fase. La Corte d'Assise aveva dichiarato la nullità dell'avviso al difensore dell'udienza preliminare ed aveva disposta la rinnovazione di tale ultima udienza, rigettando tuttavia la sua istanza di scarcerazione, avendo ritenuto applicabile alla specie il disposto di cui all'art. 303 c.p.p., comma 2, con conseguente posticipazione della scadenza del termine massimo di fase della custodia cautelare in carcere.
Era tuttavia erroneo il richiamo fatto dal provvedimento impugnato all'art. 203 c.p.p., comma 2, in quanto l'udienza preliminare ed il successivo decreto di rinvio a giudizio dovevano ritenersi inesistenti per difetto di instaurazione del contraddittorio, in quanto la mancanza di una vocatio in ius conforme al disposto dell'art. 419 c.p.p. non poteva dare corso ad un'udienza preliminare per totale mancanza di un elemento strutturale della stessa, costituito dall'instaurarsi di un effettivo contraddittorio fra le parti nel in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 24 e 111 Cost.. Era poi evidente che la scelta del G.U.P. di rigettare la sua fondata eccezione di nullità e di emettere il decreto di rinvio a giudizio aveva avuto l'unico scopo di aggirare i limiti massimi di custodia cautelare imposti dalla legge;
in tal modo si era verificato un grave vulnus alla sua libertà personale, nonché una violazione del principio di parità di trattamento innanzi alla legge, di cui all'art. 3 Cost., in quanto la diversa durata massima della custodia cautelare non poter farsi dipendere dal diverso atteggiarsi del giudice dinanzi alla medesima situazione di fatto.
Veniva altresì sollevata, in via subordinata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 c.p.p., comma 2, nella parte in cui permetteva la decorrenza ex nuovo dei termini di fase quando il G.U.P. avesse emesso decreto di rinvio a giudizio nonostante la nullità della notifica al difensore dell'avviso dell'udienza preliminare, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost.. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso proposto da OR VA avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in data 14 aprile 2010 è infondato.
5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è da ritenere invero applicabile nel caso in esame l'art. 303 c.p.p., comma 2, alla stregua del quale se per annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisce ad una fase od ad un grado di giudizio diversi, ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso od il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono ex novo i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascun stato e grado del procedimento.
6. La giurisprudenza di questa Corte è infatti concorde nel ritenere che, in tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, solo la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra e non anche la loro invalidità può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini di fase alla segmento anteriore;
e tale regola vale anche se, come nella specie in esame, il decreto di rinvio a giudizio sia stato dichiarato nullo dal giudice del dibattimento, con contestuale regresso del processo nella fase delle indagini preliminari (cfr., in termini, Cass. 6 19.4.10 n. 16542, rv. 247006; Cass. 1, 14.7.98 n. 4201, rv. 211413; Cass. 6, 13.2.1995 n. 530, rv. 200916).
7. Nè può condividersi il sospetto di incostituzionalità dell'art.303 c.p.p., comma 2 adombrato dal ricorrente per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 111 Cost., se interpretato nel senso di consentire la decorrenza ex novo dei termini di custodia cautelare di fase, qualora il G.I.P. abbia emesso un decreto di rinvio a giudizio nullo, per essere stata accertata la nullità dell'avviso al difensore dell'udienza preliminare.
Si osserva invero che, in caso di regresso del processo da una fase processuale a quella anteriore per effetto dell' accertata nullità dell'atto che ha disposto il passaggio dall'una all'altra fase, appare conforme a logica la norma in esame, per avere essa disposto che, in tali ipotesi, i termini di fase di custodia cautelare decorrano ex novo, atteso che ciò che conta è l'esistenza storico- giuridica dell'atto, con il quale il processo viene trasferito dall'una all'altra fase, non essendo consentito distinguere fra i vari tipi di nullità, dai quali l'atto anzidetto possa essere affetto, atteso che, sul piano giuridico, esiste ed è ben chiara la differenza tra la categoria dell'inesistenza e la categoria della invalidità; e l'atto nella specie dichiarato nullo appartiene pur sempre alla categoria degli atti invalidi, categoria quest'ultima che non può essere confusa con quella degli atti inesistenti. Pertanto nessuna violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., è ravvisabile nella specie, come pure non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 13 Cost., dettato in tema di libertà personale, atteso che la custodia cautelare, comunque sofferta dall'odierno ricorrente, non potrà non essere complessivamente computata nei suoi confronti, secondo quanto dispone l'art. 303 c.p.p., comma 4. Non è infine condivisibile il richiamo fatto dal ricorrente agli artt. 24 e 111 Cost., concernenti rispettivamente la tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, non ritenendosi che, nella specie, detti articoli possono ritenersi violati, atteso che la declaratoria di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio disposta dalla Corte di Assise di Firenze ha costituito anzi evidente applicazione degli anzidetti due principi costituzionali.
8. Il ricorso proposto da OR IO va quindi respinto, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
9. Si dovrà infine provvedere a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010