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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 663/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 663/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] lo [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1 Lucido, in via Strada O, e
(c.f. ), nato a [...] lo [...] e residente Parte_2 C.F._2 a San Lucido, in via Strada O,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Katia LITRENTA (c.f. – PEC C.F._3
, presso il cui studio sito in Cosenza (CS), alla Via Dalmazia, n.18, Email_1 le parti sono elettivamente domiciliate,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 13 giugno 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, contratto in Roma in data 9.06.1990 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 674 parte II serie A03 anno 1990, specificando che dalla loro unione sono nati quattro figli:
- , nato a [...] il [...] indipendente e non convivente;
Per_1
- nato a [...] il [...] indipendente e non convivente, Per_2
- , nato a [...] lo [...] indipendente e non convivente Per_3
- nato a [...] l'[...], economicamente autosufficiente, ma che vive unitamente alla Per_4 madre.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì, che con decreto depositato in data 23.02.17, il Tribunale di Paola ha omologato la loro separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 21.02.17.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto del 23.02.17 il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al
[...] Parte_2 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) l'immobile adibito ad ex casa coniugale, sito in San Lucido, Via Stada O , riportato in catasto al Fg.8, particella 937 sub 1 graffato con particella 938 (corte esclusiva), in comproprietà tra gli ex coniugi al 50% ciascuno, con tutte le pertinenze e gli arredi rimane in uso alla sig.ra Per_
, che continuerà ad abitarla unitamente al figlio , provvedendo Parte_1 all'integrale pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria;
2) l'immobile sito in San Lucido, Via Strada O, trav. D, Foglio 8, particella 939, sub 3 e sub 6, acquistato in comproprietà tra gli ex coniugi al 50% ciascuno, rimane in uso al sig. Pt_2
con tutte le pertinenze, i mobili ed arredi ivi esistenti che provvederà all'integrale
[...] pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria;
3) gli immobili acquistati dagli ex coniugi in comproprietà al 50% ubicati in San Lucido, alla Via strada O ed identificati in catasto al Foglio 8, part.939 sub 4 - sub 7 e sub 2- sub 5 rimangono in comproprietà fra gli stessi, pertanto, gli eventuali frutti civili derivanti dai suddetti immobili saranno attribuiti a ciascuno nella misura del 50%;
4) gli istanti, in considerazione della mantenuta comproprietà degli immobili di cui sopra, provvederanno alle spese di ristrutturazione e/o gestione straordinaria al 50%, le eventuali migliorie che ciascuno apportasse a propria cura e spese all'immobile rimasto in uso, in caso di successiva alienazione a terzi, daranno diritto ad un indennizzo nella misura del 50% dei relativi costi documentati, da liquidarsi all'atto del riparto del corrispettivo della vendita;
5) A titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 500,00, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) I sigg.ri e dichiarano di aver già risolto ogni altra Parte_2 Parte_1 pendenza economica e, per l'effetto, di null'altro a pretendere a qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 663/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Par e in regime di separazione dei beni, in Roma in Parte_1 Parte_2 data 9.06.1990 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 674 parte II serie A03 anno 1990;
- prende atto di tutti gli accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Roma perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 663/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...] lo [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1 Lucido, in via Strada O, e
(c.f. ), nato a [...] lo [...] e residente Parte_2 C.F._2 a San Lucido, in via Strada O,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Katia LITRENTA (c.f. – PEC C.F._3
, presso il cui studio sito in Cosenza (CS), alla Via Dalmazia, n.18, Email_1 le parti sono elettivamente domiciliate,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 13 giugno 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, contratto in Roma in data 9.06.1990 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 674 parte II serie A03 anno 1990, specificando che dalla loro unione sono nati quattro figli:
- , nato a [...] il [...] indipendente e non convivente;
Per_1
- nato a [...] il [...] indipendente e non convivente, Per_2
- , nato a [...] lo [...] indipendente e non convivente Per_3
- nato a [...] l'[...], economicamente autosufficiente, ma che vive unitamente alla Per_4 madre.
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì, che con decreto depositato in data 23.02.17, il Tribunale di Paola ha omologato la loro separazione consensuale alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 21.02.17.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con decreto del 23.02.17 il Tribunale di Paola omologava la separazione personale alle condizioni concordate tra i coniugi Parte_1
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al
[...] Parte_2 Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) l'immobile adibito ad ex casa coniugale, sito in San Lucido, Via Stada O , riportato in catasto al Fg.8, particella 937 sub 1 graffato con particella 938 (corte esclusiva), in comproprietà tra gli ex coniugi al 50% ciascuno, con tutte le pertinenze e gli arredi rimane in uso alla sig.ra Per_
, che continuerà ad abitarla unitamente al figlio , provvedendo Parte_1 all'integrale pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria;
2) l'immobile sito in San Lucido, Via Strada O, trav. D, Foglio 8, particella 939, sub 3 e sub 6, acquistato in comproprietà tra gli ex coniugi al 50% ciascuno, rimane in uso al sig. Pt_2
con tutte le pertinenze, i mobili ed arredi ivi esistenti che provvederà all'integrale
[...] pagamento delle relative utenze e spese di gestione ordinaria;
3) gli immobili acquistati dagli ex coniugi in comproprietà al 50% ubicati in San Lucido, alla Via strada O ed identificati in catasto al Foglio 8, part.939 sub 4 - sub 7 e sub 2- sub 5 rimangono in comproprietà fra gli stessi, pertanto, gli eventuali frutti civili derivanti dai suddetti immobili saranno attribuiti a ciascuno nella misura del 50%;
4) gli istanti, in considerazione della mantenuta comproprietà degli immobili di cui sopra, provvederanno alle spese di ristrutturazione e/o gestione straordinaria al 50%, le eventuali migliorie che ciascuno apportasse a propria cura e spese all'immobile rimasto in uso, in caso di successiva alienazione a terzi, daranno diritto ad un indennizzo nella misura del 50% dei relativi costi documentati, da liquidarsi all'atto del riparto del corrispettivo della vendita;
5) A titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di € 500,00, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
6) I sigg.ri e dichiarano di aver già risolto ogni altra Parte_2 Parte_1 pendenza economica e, per l'effetto, di null'altro a pretendere a qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa l'uno dall'altro.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 663/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Par e in regime di separazione dei beni, in Roma in Parte_1 Parte_2 data 9.06.1990 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune all'atto n. 674 parte II serie A03 anno 1990;
- prende atto di tutti gli accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Roma perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo