Sentenza 21 novembre 2006
Massime • 1
Il difensore di parte diversa dall'imputato o indagato che presenti istanza di riesame al Tribunale contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. deve essere munito di procura speciale conferita dal soggetto nell'interesse del quale egli agisce. (Nella specie la Corte ha rilevato che la nomina del difensore, consistendo in una mera "nomina di difensore di fiducia" non presentava i caratteri minimi della procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell'attività processuale da compiere).
Commentari • 2
- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite la questione relativa all'ammissibilitàLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite, ex art. 618 c.p.p., una questione di diritto oggetto di un insanabile contrasto giurisprudenziale. Trattasi dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene (sottoposto a sequestro preventivo o ad una misura di prevenzione patrimoniale), ove sia rilevato il difetto di procura speciale. 2. L'indagato veniva sottoposto dal Tribunale di Napoli, in ragione della sua pericolosità sociale, ad una misura di prevenzione personale e alla confisca di beni formalmente intestati alla moglie, specificamente indicati nel decreto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2006, n. 41243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41243 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 21/11/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO FRANCESCO - Consigliere - N. 1626
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 30097/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AN;
avverso l'ordinanza, in data 20.05.2006, del Tribunale del riesame di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Fausto Cardella;
Udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen., Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Arnulfo Carlo, del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
DA AN ricorre avverso l'ordinanza, in data 20.05.2006, del Tribunale del riesame di Roma, con la quale era dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP il 13.03.2006, e deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), perché il tribunale, erroneamente, ha ritenuto che il difensore non fosse munito di idonea procura speciale.
Vero è che al difensore era stata rilasciata procura per l'intero procedimento, senza la specifica individuazione degli atti che egli era autorizzato a compiere, "ma in questo caso, essendo l'impugnazione davanti al tribunale del riesame il primo atto nel quale detta procura era spesa, non poteva che indicare la volontà della società di avanzare richiesta di riesame".
Il ricorso non è fondato.
Il difensore di colui che intenda chiedere la restituzione del bene oggetto di sequestro, attivando uno specifico rimedio processuale, come nel caso di specie con il presentare istanza di riesame al tribunale, deve munirsi, ai fini della relativa rappresentanza e tutela, di idonea procura speciale, non diversamente da quello che assista le parti private diverse dall'imputato. Ciò discende dai principi generali in materia di assistenza tecnica nel processo, nonché dalla mancata equiparazione normativa sul punto tra l'imputato (o indagato) e le altre parti.
Invero, l'art. 101 c.p.p., in ordine alla nomina del difensore della persona offesa, richiama quanto previsto per l'imputato, mentre non esiste analoga disposizione equiparativa per le altre parti, pur se anche queste potrebbero avere interesse ad agire in una specifica fase del procedimento. (Conf. Cass. sez. 5^, 9.02.99, De Vincenza, 212781; sez. 5^, 17.02.2004, Pagliuso, 228019). Nel caso in esame, il documento prodotto dalla difesa non presenta i caratteri minimi della procura speciale ma consiste in una mera "nomina di difensore di fiducia"; manca l'indicazione dell'attività processuale da compiere, non essendo a tal fine sufficientemente esplicativa la mera intestazione "Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari".
Il ricorso deve, perciò, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2006