Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 6272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6272 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13828/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13828 del 2024, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ciaglia, Enrico Palmieri, con domicilio eletto in RO, via Dora, 2.
contro
RO PI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come in atti;
Commissario Straordinario Governo Piano Rientro Debito Pregresso di RO PI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla sentenza n. 9240 del 30 maggio 2023 della Sez. II del T.A.R. Lazio-RO, come riformata dalla sentenza-OMISSIS- del -OMISSIS- della Sez. -OMISSIS-del Consiglio di Stato – di RO PI rispetto all’ottemperanza della sentenza -OMISSIS- della Corte d’Appello di RO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO PI e del Commissario Straordinario Governo Piano Rientro Debito Pregresso di RO PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, la Corte d’Appello di RO ha condannato RO PI:
- al pagamento in favore della società -OMISSIS-S.r.l. della somma di € 993.540,00, oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
- al rimborso delle spese processuali per complessivi € 55.738,26.
2. Tale pronuncia è divenuta definitiva e ha acquisito autorità di giudicato.
3. A seguito dell’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine di pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. dinanzi al T.A.R. Lazio – RO, che con sentenza n. 9240/2023 di parziale accoglimento ha ordinato a RO PI di provvedere entro 90 giorni agli adempimenti esecutivi.
4. Tale decisione è stata in parte riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato--OMISSIS-, che ha chiarito che RO PI era tenuta all'integrale pagamento di quanto stabilito dal giudice civile, non potendo in sede di ottemperanza rimettere in discussione il quantum debeatur né proporre eccezioni che non erano state sollevate dinanzi al giudice civile.
5. Tuttavia, in sede di adozione da parte dell’U.O. Espropri della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- e del relativo prospetto, avvenuta il 2 luglio 2024 – in coincidenza con l’insediamento del Commissario ad acta – RO PI ha determinato un importo inferiore a quanto liquidato nella sentenza civile ritenendo di dover sottrarre all’importo determinato dalla Corte di Appello gli interessi relativi al periodo di competenza della Gestione Commissariale in quanto per legge non dovuti.
6. Ritenendo tali atti adottati in palese elusione del giudicato, la ricorrente si è rivolta nuovamente al Consiglio di Stato che, con ordinanza-OMISSIS-, ha declinato la propria competenza funzionale in favore del T.A.R. Lazio, rilevando che oggetto dell’ottemperanza era la sentenza del giudice ordinario, non quella amministrativa, e che il giudice naturale dell’esecuzione è il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione da eseguire.
7. Il presente ricorso è stato, pertanto, riassunto dinanzi a questo Tribunale nei termini di legge ex art. 16, comma 3, c.p.a., chiedendo:
- la declaratoria di nullità dei provvedimenti adottati da RO PI in violazione del giudicato;
- la condanna di RO PI e della Gestione Commissariale ad eseguire integralmente la sentenza della Corte di Appello -OMISSIS-;
- la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
8. RO PI e la Gestione Commissariale si sono costituite in giudizio con memoria di stile senza svolgere difese.
9. Il Collegio ritiene allo stato che, alla luce di quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza--OMISSIS-, non possa che essere ribadito quanto affermato dal giudice di appello in quella sede riguardo al fatto che la sentenza della Corte d’Appello di RO -OMISSIS- è coperta da giudicato e reca una condanna specifica, certa e quantificata nel suo ammontare a carico dell’Amministrazione.
10. Pertanto, il tentativo successivo, operato con la Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- e allegato prospetto, di rideterminare in misura inferiore le somme dovute alla ricorrente costituisce un’evidente violazione del giudicato, come già rilevato dalla sentenza del Consiglio di Stato--OMISSIS-, che ha ribadito l’intangibilità del contenuto precettivo della sentenza civile.
11. Tutte le eccezioni che non sono state sollevate in sede civile non possono essere sollevate in sede di ottemperanza trattandosi dell’esecuzione di condanna al pagamento di una somma quantificata nel suo ammontare e non di una condanna generica che rimette all’Amministrazione il calcolo degli interessi sulla somma capitale. Solo in tale ultimo caso, infatti, RO PI avrebbe potuto applicare l’eventuale ius superveniens.
12. Il presente ricorso deve, pertanto, essere accolto con condanna di RO PI e della Gestione Commissariale a porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza necessari all’integrale soddisfacimento della pretesa creditoria della ricorrente, come dettagliatamente precisati nella sentenza di questo Tribunale n. 9240/2023.
13. Tenuto conto della ripartizione delle competenze, il ricorso deve essere, dunque, accolto nei seguenti termini:
1) ordinando a RO PI entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o (se antecedente) dalla notificazione di parte della presente sentenza di adottare la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, con riferimento ad un importo pari alla somma di € 993.540,00;
2) ordinando alla Gestione Commissariale – una volta perfezionato l’adempimento sub punto n. 1) che precede da parte di RO PI – di provvedere, entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) dalla trasmissione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, all’inserimento del debito in questione nel piano di rientro dall’indebitamento pregresso.
14. Si precisa che, diversamente da quanto concerne la somma liquidata nel suo preciso ammontare dalla sentenza della Corte di Appello cui non possono essere sottratti gli interessi in quella sede già calcolati, non può allo stato essere riconosciuta la debenza degli interessi maturati successivamente al deposito della sentenza in applicazione di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 248 del D. Lgs 267/2000, applicabile alla fattispecie, secondo cui “Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.” In ragione di tale previsione, la somma dovuta dalla Gestione Commissariale di Euro 993.540,00 non potrà essere maggiorata degli interessi né potrà essere riconosciuta in relazione alla stessa la rivalutazione monetaria.
15. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., si dispone sin d’ora, in caso di persistente inadempimento di RO PI o della Gestione Commissariale, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Viceprefetto Dott.ssa Paola Varvazzo, già delegata e insediatasi il 2 luglio 2024.
16. Tenuto conto della complessità della controversia e degli esiti non univoci dei contenziosi amministrativi che l’hanno definita, il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Per il caso di inadempienza di RO PI e della Gestione Commissariale, nomina fin d’ora quale commissario il Viceprefetto Dott.ssa Paola Varvazzo, affinché si insedi e provveda a dare esecuzione
alla presente sentenza, su istanza di parte, nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione dell’istanza stessa, con spese a carico di RO PI (che saranno liquidate con separato decreto) per l’attività eventualmente svolta dal commissario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Igor Nobile, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO