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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/10/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE INTIMAZIONE
PAGAMENTO
definitiva nella causa iscritta al n. 137/2023, promossa da: _________________
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta CONGIUSTA Parte_1 presso il cui studio sito in Locri Via Umberto Ferraro n. 20 elegge domicilio in virtù di mandato in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio
AL , alla via D. Romeo n. 15, presso i sottoscritti procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 – Persona_1
Raccolta 7131, agli avvocati Angela Maria LAGANA' e Dario ADORNATO
Resistente
e contro
, in persona del legale rappresentante in carica, per esso, Controparte_2
l'Avv. Stefano Scarpino in qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Parte_2 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, delega a rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del presente giudizio, giusta mandato in calce al presente atto, l'avv. Alberta SCAGLIONE, ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo studio del suddetto procuratore in Locri
Resistente
In punto a: Opposizione intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1 - in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento n. 09420229000670015000 notificato in data 14.12.2022 limitatamente alla cartella relativa ai contributi IVS sopra elencata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 13 commi 9 – 10 della L. n. 335 dell'08/08/1995;
- nel merito si chiede l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento n.
09420229000670015000 notificato il 14.012.2022 limitatamente alle cartelle relative ai contributi
IVS sopra elencate, essendo la stessa nulla ed inefficace, e pertanto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa;
- Per l'effetto condannare l alla Controparte_3 cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto - nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte. - Con vittorie di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
l Procuratori del resistente chiedono e concludono: CP_1
“Voglia il Giudice del Lavoro, preliminarmente declinare la propria incompetenza territoriale, in favore del GL di Reggio AL;
dichiarare inammissibile l'opposizione e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
in via subordinata, accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui alla CE e degli accessori di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Cont Il Procuratore della resistente chiede e conclude:
Voglia l'onorevole giudice adito:
- rigettare la domanda in quanto infondata.
- con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in cancelleria il 16.1.2023,
[...] Cont
evocava in giudizio l' ed al fine di vedere annullato dell'atto di intimazione Parte_1 CP_1 di pagamento n. 09420229000670015000 notificato il 14.012.2022 limitatamente alla cartella relativa ai contributi IVS n. 09420080021163862000 -pacificamente notificata il 27.11.2008- relativa all'omesso versamento dei contributi IVS, per un importo complessivo di € 11.643,83; in particolare, eccepiva, la prescrizione dei relativi crediti contributivi, stante la mancanza di idonei atti interruttivi della prescrizione medesima tra la data di notifica della cartella de qua e quella di notifica dell'intimazione di pagamento.
2 Con memorie tempestivamente depositate in cancelleria si costituivano i convenuti, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, avendo l'agente di riscossione tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione.
Dopo numerosi differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione e, dopo ampia ed articolata trattazione in videoconferenza mediante Microsoft Teams, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, deve verificarsi se prima della notifica dell'atto di intimazione oggi opposto siano stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
E' noto che questo ufficio ha ormai adottato un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui le cartelle non opposte tempestivamente non assurgono alla dignità di titoli giudiziali e pertanto la loro mancata opposizione nel termine di 40 giorni rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e quindi l'idoneità al giudicato con la conseguenza che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale di cui alla legge 335/1995. (vds., ex multis, C. App. Torino, RG 635/2014, Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli).
La questione, oggi, appare definitivamente risolta a seguito della notissima sentenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS. UU n°23397/2016 del 25.10.2016), le quali, componendo il contrasto insorto nell'ambito delle singole sezioni, ha convincentemente affermato il principio della prescrizione del credito contributivo nel termine ordinario quinquennale, con motivazioni cui ci si richiama integralmente.
Ciò detto in punto diritto, in punto fatto, l'Agente della Riscossione ha provato documentalmente che il decorso della prescrizione sia stato interrotto dapprima dal pignoramento presso terzi n.
09420120340001205003, (Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.) notificato il 25.9.2012 (vds. doc. Cont 6 resistente , riga n°6 dell'elenco delle cartelle), successivamente dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09476201500000700000 notificata l'8.5.2015 a mani di CP_5 Cont
, familiare convivente (vds. doc. 6 resistente , pag. 3 dell'elenco delle cartelle) ed,
[...] infine, dalla intimazione di pagamento 09420169006378530000, notificata il 6.10.2016 a mani Cont del ricorrente (vds. doc. 6 resistente , riga n°5 dell'elenco cartelle).
Poiché, come è noto, i termini prescrizionali ai sensi della disposizione emergenziale pandemica, sono stati sospesi tra l'8.3.2020 ed il 3.8.2021, la notifica dell'intimazione di pagamento per cui oggi è causa intervenuta il 14.12.2022 è assolutamente tempestiva ai fini dell'interruzione della medesima.
In conclusione, la presente opposizione deve essere integralmente rigettata.
3 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (causa previdenziale, valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000), ma senza tener conto della fase istruttoria.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai resistenti, che liquida in euro 3.727,00 per ciascuno, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Locri/Aosta, nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
4
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE INTIMAZIONE
PAGAMENTO
definitiva nella causa iscritta al n. 137/2023, promossa da: _________________
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta CONGIUSTA Parte_1 presso il cui studio sito in Locri Via Umberto Ferraro n. 20 elegge domicilio in virtù di mandato in calce al ricorso
Ricorrente
contro
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio
AL , alla via D. Romeo n. 15, presso i sottoscritti procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 – Persona_1
Raccolta 7131, agli avvocati Angela Maria LAGANA' e Dario ADORNATO
Resistente
e contro
, in persona del legale rappresentante in carica, per esso, Controparte_2
l'Avv. Stefano Scarpino in qualità di Responsabile Contenzioso CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Parte_2 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, delega a rappresentarla e difenderla in ogni stato e grado del presente giudizio, giusta mandato in calce al presente atto, l'avv. Alberta SCAGLIONE, ed elettivamente domiciliata, ai fini della presente procedura, presso lo studio del suddetto procuratore in Locri
Resistente
In punto a: Opposizione intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente chiede e conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1 - in via preliminare disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di intimazione di pagamento n. 09420229000670015000 notificato in data 14.12.2022 limitatamente alla cartella relativa ai contributi IVS sopra elencata, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte stante l'espressa previsione normativa di cui all'art. 13 commi 9 – 10 della L. n. 335 dell'08/08/1995;
- nel merito si chiede l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento n.
09420229000670015000 notificato il 14.012.2022 limitatamente alle cartelle relative ai contributi
IVS sopra elencate, essendo la stessa nulla ed inefficace, e pertanto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa;
- Per l'effetto condannare l alla Controparte_3 cancellazione dagli estratti di ruolo del debito prescritto - nel merito in via subordinata accertare come dovute le eventuali minor somme che risultassero non essere prescritte. - Con vittorie di spese, competenze ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
l Procuratori del resistente chiedono e concludono: CP_1
“Voglia il Giudice del Lavoro, preliminarmente declinare la propria incompetenza territoriale, in favore del GL di Reggio AL;
dichiarare inammissibile l'opposizione e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
in via subordinata, accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui alla CE e degli accessori di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Cont Il Procuratore della resistente chiede e conclude:
Voglia l'onorevole giudice adito:
- rigettare la domanda in quanto infondata.
- con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso depositato telematicamente in cancelleria il 16.1.2023,
[...] Cont
evocava in giudizio l' ed al fine di vedere annullato dell'atto di intimazione Parte_1 CP_1 di pagamento n. 09420229000670015000 notificato il 14.012.2022 limitatamente alla cartella relativa ai contributi IVS n. 09420080021163862000 -pacificamente notificata il 27.11.2008- relativa all'omesso versamento dei contributi IVS, per un importo complessivo di € 11.643,83; in particolare, eccepiva, la prescrizione dei relativi crediti contributivi, stante la mancanza di idonei atti interruttivi della prescrizione medesima tra la data di notifica della cartella de qua e quella di notifica dell'intimazione di pagamento.
2 Con memorie tempestivamente depositate in cancelleria si costituivano i convenuti, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, avendo l'agente di riscossione tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione.
Dopo numerosi differimenti, il nuovo giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione e, dopo ampia ed articolata trattazione in videoconferenza mediante Microsoft Teams, decideva la causa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
In ossequio del principio della ragione più liquida, deve verificarsi se prima della notifica dell'atto di intimazione oggi opposto siano stati compiuti validi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.
E' noto che questo ufficio ha ormai adottato un consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui le cartelle non opposte tempestivamente non assurgono alla dignità di titoli giudiziali e pertanto la loro mancata opposizione nel termine di 40 giorni rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e quindi l'idoneità al giudicato con la conseguenza che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale di cui alla legge 335/1995. (vds., ex multis, C. App. Torino, RG 635/2014, Pres. Mariani, Est. Grillo Pasquarelli).
La questione, oggi, appare definitivamente risolta a seguito della notissima sentenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS. UU n°23397/2016 del 25.10.2016), le quali, componendo il contrasto insorto nell'ambito delle singole sezioni, ha convincentemente affermato il principio della prescrizione del credito contributivo nel termine ordinario quinquennale, con motivazioni cui ci si richiama integralmente.
Ciò detto in punto diritto, in punto fatto, l'Agente della Riscossione ha provato documentalmente che il decorso della prescrizione sia stato interrotto dapprima dal pignoramento presso terzi n.
09420120340001205003, (Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.) notificato il 25.9.2012 (vds. doc. Cont 6 resistente , riga n°6 dell'elenco delle cartelle), successivamente dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09476201500000700000 notificata l'8.5.2015 a mani di CP_5 Cont
, familiare convivente (vds. doc. 6 resistente , pag. 3 dell'elenco delle cartelle) ed,
[...] infine, dalla intimazione di pagamento 09420169006378530000, notificata il 6.10.2016 a mani Cont del ricorrente (vds. doc. 6 resistente , riga n°5 dell'elenco cartelle).
Poiché, come è noto, i termini prescrizionali ai sensi della disposizione emergenziale pandemica, sono stati sospesi tra l'8.3.2020 ed il 3.8.2021, la notifica dell'intimazione di pagamento per cui oggi è causa intervenuta il 14.12.2022 è assolutamente tempestiva ai fini dell'interruzione della medesima.
In conclusione, la presente opposizione deve essere integralmente rigettata.
3 Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (causa previdenziale, valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000), ma senza tener conto della fase istruttoria.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) rigetta il ricorso;
B) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai resistenti, che liquida in euro 3.727,00 per ciascuno, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Così deciso in Locri/Aosta, nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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