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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11349 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 4212/2024
Verbale dell'udienza del 2/12/2025 Per l'appellante è presente, per delega dell'Avv. Occhiuzzi, l'Avv. Rosalia De Luca. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. De Luca si riporta all'atto introduttivo chiedendo integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese, diritti ed onorari;
impugna tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto. Si rileva che nel caso che qui ci occupa ricorre una delle condizioni che giustificano l'impugnabilità del ruolo e della sottesa cartella di pagamento invalidamente notificata, in quanto la società
vanta crediti nei confronti della P.A. A tal fine, si rappresenta che in Parte_1 data 3.11.25, in ottemperanza al provvedimento del giudice del 4.112.24, è stata depositata la documentazione attestante l'interesse ad agire della società ed è stata Parte_2 depositata la situazione debitoria complessiva che è superiore a 5.000 (cinquemila) euro, così come dimostrato dalla nota di deposito che si esibisce in udienza. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 4212 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA c.f.: , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Marco Occhiuzzi, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 23 APPELLANTE E , c.f.: in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Maria Pettinato, presso il cui studio elett.te domicilia in Catania, Viale della Libertà n. 185 APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La convenne in giudizio l'agente della riscossione impugnando la Parte_1 cartella di pagamento n. 07120200084585383000 relativa a sanzioni per violazioni del c.d.s, premettendo di essere venuta a conoscenza del carico a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata e dei verbali ad essa sottesi, chiese accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e la prescrizione del credito e, per l'effetto, annullare il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento, nonché accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo esattoriale della cartella di pagamento, con condanna dell' al pagamento delle spese Controparte_1 di lite con attribuzione. L'agente della riscossione, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, rimase contumace. Il Giudice di Pace di Napoli, con sent. n. 3404/2024, dichiarò inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, stante l'omessa prova della sussistenza di una delle ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruolo tassativamente disciplinate ai sensi dell'art.
3-bis che ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, compensando le spese di lite tra le parti. L'appellante ha impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha errato nel ritenere inammissibile l'opposizione, sussistendo nella specie l'interesse ad agire, come disposto dalla normativa vigente, stante l'esistenza di un credito vantato nei confronti del ed il diniego di pagamento opposto dal predetto ente in seguito a Controparte_2
“verifiche negative ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973”; ha dedotto, inoltre, un vizio di omessa o apparente motivazione, nonché riproposto la doglianze di prescrizione della pretesa creditoria. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello. In Controparte_1 particolare, l'agente della riscossione ha dedotto e provato la regolare notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo pec il 20.01.2022, e l'inammissibilità dell'opposizione. L'appello è infondato. Premesso che la questione sull'interesse ad agire, nei casi come quello di specie, è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere dal nomen iuris, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Fatta tale premessa, si osserva che, al fine di dimostrare la sussistenza del pregiudizio nel senso di cui alle normativa sopra riportata e, quindi, la sussistenza dell'interesse ad agire, l'odierna appellante ha dedotto l'esistenza di un credito vantato nei confronti del
[...]
, pari ad € 12.220,00, risalente all'anno 2019 (cfr. fattura n. 09/20 del 05.08.2019), CP_2 per il cui recupero l'amministrazione comunale avrebbe opposto un diniego con pec del 11.06.2020, adducendo “la presenza di verifiche negative ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73”. Tuttavia, si ritiene che la documentazione prodotta non sia utile a dimostrare l'attualità del pregiudizio di cui l'appellante si duole. Infatti, alla scorsa udienza è stato chiesto di depositare “una certificazione sottoscritta dal funzionario competente, attesa l'impossibilità di riferire tale atto con certezza all'ente de quo” mentre risulta depositata solo una mera p.e.c. (inizialmente a nome di un non meglio identificato “funzionario responsabile”). Se dovesse ritenersi valida tale attestazione, ne conseguirebbe non l'interesse ad agire ma semplicemente una condotta illegittima dell'ente, poiché, come noto, la normativa di attuazione ex art. 48 bis dPR 602/1973 prevede che “Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario”. Dunque, in mancanza di una procedura esattoriale di pignoramento, il avrebbe dovuto già da tempo corrispondere ad CP_2 essa appellante le somme richieste. Ne consegue l'infondatezza dell'appello. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite. Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- rigetta l'appello;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 2/12/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Verbale dell'udienza del 2/12/2025 Per l'appellante è presente, per delega dell'Avv. Occhiuzzi, l'Avv. Rosalia De Luca. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. De Luca si riporta all'atto introduttivo chiedendo integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con vittoria di spese, diritti ed onorari;
impugna tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto. Si rileva che nel caso che qui ci occupa ricorre una delle condizioni che giustificano l'impugnabilità del ruolo e della sottesa cartella di pagamento invalidamente notificata, in quanto la società
vanta crediti nei confronti della P.A. A tal fine, si rappresenta che in Parte_1 data 3.11.25, in ottemperanza al provvedimento del giudice del 4.112.24, è stata depositata la documentazione attestante l'interesse ad agire della società ed è stata Parte_2 depositata la situazione debitoria complessiva che è superiore a 5.000 (cinquemila) euro, così come dimostrato dalla nota di deposito che si esibisce in udienza. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 4212 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA c.f.: , in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Marco Occhiuzzi, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Viale Gramsci n. 23 APPELLANTE E , c.f.: in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Debora Maria Pettinato, presso il cui studio elett.te domicilia in Catania, Viale della Libertà n. 185 APPELLATA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La convenne in giudizio l'agente della riscossione impugnando la Parte_1 cartella di pagamento n. 07120200084585383000 relativa a sanzioni per violazioni del c.d.s, premettendo di essere venuta a conoscenza del carico a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata e dei verbali ad essa sottesi, chiese accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e la prescrizione del credito e, per l'effetto, annullare il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento, nonché accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo esattoriale della cartella di pagamento, con condanna dell' al pagamento delle spese Controparte_1 di lite con attribuzione. L'agente della riscossione, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, rimase contumace. Il Giudice di Pace di Napoli, con sent. n. 3404/2024, dichiarò inammissibile la domanda per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente, stante l'omessa prova della sussistenza di una delle ipotesi di impugnabilità dell'estratto di ruolo tassativamente disciplinate ai sensi dell'art.
3-bis che ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, compensando le spese di lite tra le parti. L'appellante ha impugnato la decisione, deducendo che il giudice a quo ha errato nel ritenere inammissibile l'opposizione, sussistendo nella specie l'interesse ad agire, come disposto dalla normativa vigente, stante l'esistenza di un credito vantato nei confronti del ed il diniego di pagamento opposto dal predetto ente in seguito a Controparte_2
“verifiche negative ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973”; ha dedotto, inoltre, un vizio di omessa o apparente motivazione, nonché riproposto la doglianze di prescrizione della pretesa creditoria. Si è costituita l' , chiedendo il rigetto dell'appello. In Controparte_1 particolare, l'agente della riscossione ha dedotto e provato la regolare notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mezzo pec il 20.01.2022, e l'inammissibilità dell'opposizione. L'appello è infondato. Premesso che la questione sull'interesse ad agire, nei casi come quello di specie, è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sostituendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di crediti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere dal nomen iuris, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Fatta tale premessa, si osserva che, al fine di dimostrare la sussistenza del pregiudizio nel senso di cui alle normativa sopra riportata e, quindi, la sussistenza dell'interesse ad agire, l'odierna appellante ha dedotto l'esistenza di un credito vantato nei confronti del
[...]
, pari ad € 12.220,00, risalente all'anno 2019 (cfr. fattura n. 09/20 del 05.08.2019), CP_2 per il cui recupero l'amministrazione comunale avrebbe opposto un diniego con pec del 11.06.2020, adducendo “la presenza di verifiche negative ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73”. Tuttavia, si ritiene che la documentazione prodotta non sia utile a dimostrare l'attualità del pregiudizio di cui l'appellante si duole. Infatti, alla scorsa udienza è stato chiesto di depositare “una certificazione sottoscritta dal funzionario competente, attesa l'impossibilità di riferire tale atto con certezza all'ente de quo” mentre risulta depositata solo una mera p.e.c. (inizialmente a nome di un non meglio identificato “funzionario responsabile”). Se dovesse ritenersi valida tale attestazione, ne conseguirebbe non l'interesse ad agire ma semplicemente una condotta illegittima dell'ente, poiché, come noto, la normativa di attuazione ex art. 48 bis dPR 602/1973 prevede che “Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario”. Dunque, in mancanza di una procedura esattoriale di pignoramento, il avrebbe dovuto già da tempo corrispondere ad CP_2 essa appellante le somme richieste. Ne consegue l'infondatezza dell'appello. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite. Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di c.u., pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- rigetta l'appello;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti;
- ex art. 13, comma 1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Napoli, il 2/12/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco