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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/11/2025, n. 10848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10848 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11250 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Parte_1 Parte_2
Orlando, domiciliatario in Napoli, alla via Giotto 25;
-Attori-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Klain, domiciliatario in Controparte_1
Napoli, alla via Scarlatti 201;
-Convenuto-
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Righi e dall'avv. Marcella De Simone, domiciliatarie in
Napoli, alla via Vespucci, 9;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per gli attori: “reitera[no] l'istanza di modifica e/o revoca dell'ordinanza del 9.10.2023 e con essa della successiva del 21.10.2024, posto che la prova orale articolata dagli attori deve ritenersi ammissibile e rilevante, in quanto diretta a comprovare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale, nonché il danno morale e psichico patito dagli attori in conseguenza dei fatti per cui è causa… conclud[ono] per
l'accoglimento delle domande e delle conclusioni già proposte”, “si riporta[no] a tutti gli scritti difensivi ed ai precedenti verbali di causa, nonché alla documentazione depositata, reitera[ndo] le istanze istruttorie avanzate, … e rassegna[no] le seguenti conclusioni: 1. 2
affermare la responsabilità civile per i fatti per cui è causa del Dr. a Controparte_3 titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore d[i]… a totale risarcimento di tutti i danni Parte_1
subiti e subendi, di natura patrimoniale e non, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale, ITP, ITT, nonché per spese effettuate come documentate in atti pari a € 982,27 e da effettuarsi e per quanto altro dovuto della somma complessiva pari ad € 18.035,91, di cui euro € 12.790,55 a titolo di danno biologico permanente quantificato in 8 punti percentuali,
… e € 4.263,09 a titolo di danno morale, o della somma in misura maggiore o minore ritenuta di diritto ed accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo, nonché al pagamento in favore d[i]… a Parte_2
totale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale, ITP,ITT, nonché per spese effettuate come documentate in atti pari a € 82,58 e per quanto altro dovuto della somma complessiva pari ad
€ 16.680,25, di cui € 12.448,56 a titolo di danno biologico permanente quantificato in 8 punti percentuali, … e € 4.149,11 a titolo di danno morale, o della somma in misura maggiore o minore ritenuta di diritto ed accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo;
2. affermare la responsabilità civile del convenuto per omessa e/o inadeguata informativa di diagnosi prenatale, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore degli istanti a titolo di risarcimento danni da lesione del diritto all'autodeterminazione, al pagamento della somma ritenuta di giustizia da liquidarsi secondo equità”; per il convenuto: come da comparsa di risposta;
per la terza chiamata: come da comparsa di risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., la quale risulta, 3
peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2.- La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale trae origine dalle cure prestate in favore di da medico specialista in ginecologia e ostetricia, al quale la Parte_1 Controparte_1 stessa e , all'epoca compagno dell'attrice, si affidavano dal settembre 2018 Parte_2
al marzo 2019 per la gestione della prima gravidanza della Pt_1
Gli attori hanno dedotto in particolare che;
-. La aveva più volte manifestato al medico la volontà di interrompere la gravidanza in Pt_1 caso di malformazioni del feto e il l'aveva sempre rassicurata;
CP_1
-. L'ecografia del primo trimestre eseguita il 2.11.2018 e lo screening del primo trimestre per le anomalie cromosomiche mediante duo test erano risultati nella norma;
-. I successivi controlli ecografici refertati dal risultavano tutti nella norma, ivi CP_1 compresa l'ecografia del 7.1.2019 (eseguita a 20 settimane e 5 giorni di gravidanza) dalla quale, però, non si evince la misurazione del trigono cerebrale e il consenso informato;
-. Dopo il controllo ecografico del 6.2.2019, eseguito a 25 settimane di gestazione ancora senza la misurazione dei trigoni ventricolari, in violazione delle linee guida SIEOG, in occasione del controllo ecografico dell'1.3.2019, eseguito a 28 settimane, il aveva CP_1 finalmente rilevato “anomalie renali ed encefaliche” nel nascituro con diagnosi di “rene sx con dilatazioni calico pieliche aumentato di volume, dilatazione ventricoli laterali dx e sx 15 mm circa”, in un referto che, per mero errore, indicava un nome diverso da quello della paziente;
-. Dall'ecografia strutturale eseguita il 4.3.2019 da un altro specialista erano emerse malformazioni gravi nel feto: “un'idrocefalia triventricolare (dx 16,5 mm;
sn 18,4 mm), una sospetta agenesia del corpo calloso, la mancata visualizzazione della colecisti ed una calicpielectasia del rene sx”;
-. in data 8.3.2019, la si sottopose a risonanza magnetica dell'encefalo e dell'addome Pt_1 frontale del nascituro, che veniva refertata nei seguenti termini: “alterata morfologia del cavo del setto pellucido con formici dismorfici, il corpo calloso risulta di piccole dimensioni e sottile (2,3mm). Si osserva dilatazione severa dei ventricoli laterali (DA dx 1,8 cm;
DA sx 1,8 cm) e del terzo ventricolo … rene di sx aumentato di dimensioni con presenza di multiple 4
formazioni a contenuto liquido confluenti, reperto compatibile con una verosimile stenosi del giunto pielo ureterale e con una disgenesia del corpo calloso con idrocefalia di grado severo triventricolare”;
-. in data 6.3.2019 la si era sottoposta ad amniocentesi tardiva il cui esito, datato Pt_1
28.3.2019, aveva evidenziato “la presenza di anomalia genetica (microdelezione del braccio corto del cromosoma 17) responsabile della Sindrome di Koolen de Vries, patologia genetica compatibile con le anomalie diagnosticate in epoca prenatale”;
-. Poiché la diagnosi era avvenuta al terzo trimestre (nel settimo mese di gravidanza), non essendo più possibile interrompere la gravidanza in Italia, la coppia era costretta a recarsi in
Belgio, ove il 22.3.2019 era stato eseguito l'aborto terapeutico.
Gli attori contestano al convenuto una malpractice medica consistente:
-. Nella omissione delle misure ecografiche obbligatorie previste dalle linee guida in occasione dei controlli del 7.1.2019 e del 6.2.2019, ove non era stata eseguita la misurazione del “trigono posteriore del ventricolo laterale centrale per la diagnosi di idrocefalia”, nonostante “i trigoni ventricolari risulta[ssero] già visibilmente dilatati”, omissioni che hanno comportato un ritardo diagnostico che ha impedito di individuare malformazioni già presenti nel secondo trimestre;
invero, secondo la consulenza medico legale di parte, la patologia del feto era diagnosticabile già intorno alla settimana 20-21, permettendo un aborto terapeutico in Italia;
-. Nella omissione informativa poiché “il referto ecografico del 7/01/2019 risulta privo del consenso informato all'esame e riporta una data errata relativa all'ultima mestruazione”;
-. Nella imprudenza, imperizia e negligenza nella gestione della gravidanza.
Gli attori lamentano l'esistenza di danni non patrimoniali, quali la lesione del diritto all'autodeterminazione della donna e del padre per omessa/inadeguata informativa sulla diagnosi prenatale, l'esistenza di un danno biologico psichico per entrambi (ansioso– depressivo 7–8%), di un danno morale legato al grave vissuto emotivo e del danno esistenziale (per peggioramento della qualità della vita, rinvio del matrimonio, preparativi nuziali e familiari stravolti, aspettativa di genitorialità infranta, necessità di un aborto all'estero in fase avanzata), e di danni patrimoniali (spese per viaggi, prestazioni sanitarie e procedura d'interruzione della gravidanza all'estero).
costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto Controparte_1
ogni profilo, eccependo in particolare che:
-. Gli attori presuppongono erroneamente un diritto all'aborto assoluto, anche dopo il primo trimestre, quando invece nel secondo trimestre l'interruzione di gravidanza è possibile solo in 5
presenza di patologia grave del feto e grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, presupposti non allegati né provati dagli attori;
-. l'assenza di sua responsabilità; in particolare per quanto riguarda la misurazione del trigono ventricolare è vero che la misurazione non è trascritta, poiché risultante nella norma, ma ciò non significa che non sia stata valutata e le immagini agli atti mostrano, tramite proporzioni, che il trigono era ben sotto la soglia patologica (10 mm) e gli attori non dimostrano che fosse già dilatato;
-. In ogni caso, anche “laddove detta misurazione fosse stata tale da sollevare allarme” già alla ventesima e ventunesima settimana, essa “sarebbe stata solo indice della necessità di uno studio accurato dell'anatomia fetale mediante ecografia diagnostica e solo all'esito di questa sarebbe stata eventualmente prescritta un'analisi del cariotipo molecolare (ovvero dell'unica indagine che consente di rilevare detta anomalia genetica)”;
-. Nel caso concreto, ci vollero 4 settimane per arrivare alla diagnosi genetica tramite amniocentesi, quindi anche iniziando alla ventesima settimana, “la diagnosi …sarebbe intervenuta non prima della 24/25esima settimana”, con la conseguenza che non sussistevano i requisiti per accedere all'interruzione della gravidanza secondo la l. 194/1978, in quanto il feto è considerato capace di vita autonoma “a partire dalla 22/25esima settimana” e poiché la non aveva alcun pericolo grave, anche una diagnosi anticipata non avrebbe Pt_1 consentito l'aborto in Italia;
-. Non vi è prova del diritto all'aborto nel secondo trimestre e in particolare che la malformazione fosse di rilevante gravità ai sensi della L. 194/1978, o che vi fosse un grave pericolo per la salute della gestante, potendo la sindrome genetica avere forme anche lievi;
-. l'assenza di un danno risarcibile, poiché la ha comunque interrotto la gravidanza, Pt_1
quindi l'assenza di nascita del bambino è dipesa dalla sua volontà, non dalla condotta del medico .
-. L'assenza di prova di un danno biologico psichico , poiché le certificazioni della psicologa non diagnosticano alcuna sindrome ansioso depressiva ma parlano solo di turbamento emotivo, fisiologico dopo un aborto;
-. L'insussistenza di un danno esistenziale poiché la scelta abortiva è dipesa dagli attori e non dal medico;
inoltre la coppia si è sposata 43 giorni dopo l'aborto e ha concepito un altro figlio due mesi dopo;
-. La carenza di legittimazione attiva di , non sposato con la Parte_2 Pt_1 all'epoca dei fatti, per cui non vi è alcuna presunzione di paternità del nascituro;
il diritto 6
all'autodeterminazione inoltre spettava solo alla gestante, atteso che il rapporto contrattuale era solo tra quest'ultima e il medico, non essendo peraltro configurabile alcun danno riflesso;
-. La non risarcibilità del danno emergente (spese per l'aborto e viaggi) perché non provato e trattandosi di spese sostenute per una condotta non meritevole , poiché l'aborto in Italia sarebbe stato illecito.
Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa Controparte_2
con la quale intercorreva contratto di assicurazione per la responsabilità professionale, per essere dalla stessa manlevato.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2
aderendo integralmente alle difese svolte dal convenuto, deducendo in via subordinata l'inoperatività della polizza per le ipotesi di responsabilità connesse ad assenza di idoneo consenso informato e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia ove dovesse profilarsi tale ipotesi.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
3.- Va rigettata, in via preliminare, l'istanza degli attori contenuta nella memoria di replica volta ad ottenere lo stralcio delle espressioni contenute nella comparsa conclusionale di a pagina 3, alinee da 10 a 12. Invero, le frasi indicate, pur Controparte_2
esprimendo un giudizio critico sulle pretese attoree, rientrano nei limiti della dialettica processuale e non eccedono i confini della civile contestazione, non configurando pertanto contenuto offensivo o sconveniente ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
4.- La domanda proposta dagli attori è infondata.
Va rigettata, preliminarmente, l'istanza di revoca dell'ordinanza del 9.10.2023, con la quale erano state rigettate le prove orali articolate, considerata l'infondatezza della domanda come sarà meglio evidenziato nel prosieguo.
Gli attori hanno allegato che il presunto ritardo diagnostico ha impedito di individuare malformazioni fetali già presenti nel secondo trimestre di gestazione, con conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante. Contestualmente, lamentano una violazione del consenso informato, sostenendo che il referto ecografico del 7 gennaio 2019 fosse privo del necessario consenso, nonché l'esistenza di un danno biologico psichico per entrambi, di un danno morale ed esistenziale e, infine, di un danno patrimoniale legato alle spese per l'interruzione della gravidanza all'estero.
Orbene, le suddette pretese non trovano alcun fondamento;
invero, a prescindere dall'esistenza dell'inadempimento del , non vi è prova della sussistenza di qualsiasi CP_1 7
danno concreto subito dagli attori in conseguenza della condotta del e dell'asserito CP_1
ritardo diagnostico.
Giova premettere se, secondo la tesi attorea, se la gestante avesse avuto tempestiva conoscenza della possibile malattia del nascituro, la stessa avrebbe optato per l'interruzione della gravidanza;
tuttavia, risulta incontestato che la sessa ha comunque proceduto all'interruzione della gravidanza, sebbene all'estero, in un contesto normativo che consentiva tale scelta anche al di fuori dei limiti temporali previsti dalla legge italiana.
Se tant'è, non sussiste, in primo luogo, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante. Invero, a prescindere dall'eventuale ritardo diagnostico imputato al sanitario convenuto e quindi dall'esistenza dell'inadempimento allegato, costituisce circostanza pacifica, tra le parti, che ha esercitato pienamente il proprio diritto di scelta, Parte_1 procedendo volontariamente all'interruzione della gravidanza in Belgio, dove l'aborto è consentito al di fuori dei limiti temporali previsti dalla legge italiana (L. 194/1978).
In tal modo, la gestante ha compiuto una decisione libera e consapevole, esercitando il potere di autodeterminarsi sul proprio corpo e sulla propria vita riproduttiva, senza che l'eventuale condotta inadempiente del medico possa ritenersi in astratto idonea ad aver compresso o limitato tale diritto, effettivamente esercitato. Conseguentemente, anche assumendo la fondatezza dell'asserito ritardo diagnostico, non può ravvisarsi un danno risarcibile in relazione all'autodeterminazione.
Analogamente, non può riconoscersi alcuna violazione del consenso informato con riferimento all'ecografia del 7 gennaio 2019. Tale esame ostetrico, infatti, costituisce prestazione sanitaria di routine, non invasiva e priva di rischi apprezzabili per la gestante e per il feto, per la quale non è richiesto il consenso scritto. La violazione del consenso informato avrebbe richiesto l'omissione di informazioni rilevanti su rischi o alternative terapeutiche all'ecografia tali da compromettere la scelta consapevole della paziente, ma tale condizione non ricorre, come detto, nel caso di esami diagnostici di routine, come l'ecografia ostetrica.
Quanto al danno biologico psichico lamentato dagli attori, si osserva che esso non è supportato da prove idonee a dimostrarne la concreta esistenza e l'effettivo nesso causale con la condotta del medico. Gli elementi documentali prodotti, infatti, consistono in tre certificati rilasciati dalla psicologa Pinci (18 marzo, 1 aprile e 15 aprile 2019) che descrivono solo turbamento emotivo e sofferenza connessi all'interruzione della gravidanza – evento che nella prospettazione degli attori comunque si sarebbe verificato, nell'esercizio del diritto di autodeterminazione della – e dunque descrivono fenomeni inevitabilmente derivanti Pt_1 dall'evento dell'aborto in sé e non direttamente imputabili a un presunto ritardo diagnostico. 8
Gli attori, peraltro, non hanno prodotto alcuna documentazione medica psichiatrica idonea a valutare in modo completo le loro condizioni psico-fisiche, tali da concretizzare un danno biologico permanente. La semplice attestazione di turbamento o disagio emotivo, senza diagnosi clinica specifica né approfondimenti strumentali, non è neppure sufficiente a configurare un danno biologico risarcibile, descrivendo un mero disagio o sofferenza transitoria e non un pregiudizio stabile e giuridicamente rilevante quale la sindrome ansioso- depressiva indicata nell'atto di citazione.
Analogamente, il danno morale ed esistenziale lamentato non è collegato in modo certo al ritardo diagnostico eventualmente imputabile al sanitario, apparendo, invece, legato al turbamento comunque derivante dall'interruzione volontaria della gravidanza;
anche le prove orali articolate non distinguono circa l'autonoma incidenza psicologica del presunto ritardo nella diagnosi rispetto alla decisione di interrompere la gravidanza. Neppure i tre certificati a firma della psicologa contengono elementi dai quali sia possibile desumere l'effettiva esistenza di un danno morale legato al ritardo diagnostico e non invece alla – comunque intervenuta – interruzione di gravidanza, essendosi la psicologa limitata a riportare il mero turbamento emotivo degli attori per “sogno d'amore” infranto, “affettività appiattita” nonché aspettative deluse sullo stato di salute del nascituro, condizioni tutte riconducibili all'intervenuto aborto (e non alla condotta del convenuto).
Non è configurabile, pertanto, un diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale, in mancanza di chiara indicazione del fatto generatore del danno e della prova dell'incidenza specifica dell'allegato ritardo diagnostico.
Infine, non è stata fornita alcuna documentazione idonea a comprovare le maggiori spese sostenute dagli attori per l'interruzione della gravidanza all'estero, né le stesse sono state quantificate in modo concreto. La mera allegazione, infatti, non può sostituire la prova documentale richiesta per giustificare la richiesta risarcitoria, peraltro facilmente documentabile, trattandosi di spese sanitarie e documentazione legata ai titoli di viaggio e di soggiorno.
Alla luce di ciò, non vi è prova che il presunto ritardo diagnostico abbia prodotto alcun danno effettivo, poiché la decisione di interrompere la gravidanza è stata comunque esercitata liberamente e consapevolmente, rendendo quindi irrilevante l'accertamento della condotta imputata al sanitario. Ne consegue che non può riconoscersi alcuna responsabilità risarcitoria, atteso che manca il requisito essenziale del nesso causale tra l'evento contestato e il presunto pregiudizio lamentato. 9
In conclusione, per le esposte ragioni e in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di
S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709;
Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)], le domande giudiziali proposte dagli attori vanno rigettate, con conseguente declaratoria di assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del terzo Controparte_1
chiamato in causa.
5.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico degli attori, facendo applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile complessità media, ai minimi di tariffa, avuto riguardo alle questioni trattate e alle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
-. Dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_1
Parte_3
-. Condanna e al pagamento in favore del convenuto Parte_1 Parte_2 CP_1
e della terza chiamata delle spese processuali, liquidate
[...] Parte_3
per il primo in euro 550,00 per spese ed in euro 5.431,00 per competenze e per la seconda in €
5.431,00 per competenze, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 21/11/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11250 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Responsabilità professionale,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Parte_1 Parte_2
Orlando, domiciliatario in Napoli, alla via Giotto 25;
-Attori-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Klain, domiciliatario in Controparte_1
Napoli, alla via Scarlatti 201;
-Convenuto-
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Righi e dall'avv. Marcella De Simone, domiciliatarie in
Napoli, alla via Vespucci, 9;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per gli attori: “reitera[no] l'istanza di modifica e/o revoca dell'ordinanza del 9.10.2023 e con essa della successiva del 21.10.2024, posto che la prova orale articolata dagli attori deve ritenersi ammissibile e rilevante, in quanto diretta a comprovare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale, nonché il danno morale e psichico patito dagli attori in conseguenza dei fatti per cui è causa… conclud[ono] per
l'accoglimento delle domande e delle conclusioni già proposte”, “si riporta[no] a tutti gli scritti difensivi ed ai precedenti verbali di causa, nonché alla documentazione depositata, reitera[ndo] le istanze istruttorie avanzate, … e rassegna[no] le seguenti conclusioni: 1. 2
affermare la responsabilità civile per i fatti per cui è causa del Dr. a Controparte_3 titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore d[i]… a totale risarcimento di tutti i danni Parte_1
subiti e subendi, di natura patrimoniale e non, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale, ITP, ITT, nonché per spese effettuate come documentate in atti pari a € 982,27 e da effettuarsi e per quanto altro dovuto della somma complessiva pari ad € 18.035,91, di cui euro € 12.790,55 a titolo di danno biologico permanente quantificato in 8 punti percentuali,
… e € 4.263,09 a titolo di danno morale, o della somma in misura maggiore o minore ritenuta di diritto ed accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo, nonché al pagamento in favore d[i]… a Parte_2
totale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, di natura patrimoniale e non, ivi compreso il danno biologico, morale, esistenziale, ITP,ITT, nonché per spese effettuate come documentate in atti pari a € 82,58 e per quanto altro dovuto della somma complessiva pari ad
€ 16.680,25, di cui € 12.448,56 a titolo di danno biologico permanente quantificato in 8 punti percentuali, … e € 4.149,11 a titolo di danno morale, o della somma in misura maggiore o minore ritenuta di diritto ed accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo;
2. affermare la responsabilità civile del convenuto per omessa e/o inadeguata informativa di diagnosi prenatale, e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore degli istanti a titolo di risarcimento danni da lesione del diritto all'autodeterminazione, al pagamento della somma ritenuta di giustizia da liquidarsi secondo equità”; per il convenuto: come da comparsa di risposta;
per la terza chiamata: come da comparsa di risposta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi dell'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi dell'art. 58 comma 2 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi introdotti successivamente alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009), così come quello in esame.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dall'art. 132 comma 2 cod. proc. civ., la quale risulta, 3
peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
2.- La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale trae origine dalle cure prestate in favore di da medico specialista in ginecologia e ostetricia, al quale la Parte_1 Controparte_1 stessa e , all'epoca compagno dell'attrice, si affidavano dal settembre 2018 Parte_2
al marzo 2019 per la gestione della prima gravidanza della Pt_1
Gli attori hanno dedotto in particolare che;
-. La aveva più volte manifestato al medico la volontà di interrompere la gravidanza in Pt_1 caso di malformazioni del feto e il l'aveva sempre rassicurata;
CP_1
-. L'ecografia del primo trimestre eseguita il 2.11.2018 e lo screening del primo trimestre per le anomalie cromosomiche mediante duo test erano risultati nella norma;
-. I successivi controlli ecografici refertati dal risultavano tutti nella norma, ivi CP_1 compresa l'ecografia del 7.1.2019 (eseguita a 20 settimane e 5 giorni di gravidanza) dalla quale, però, non si evince la misurazione del trigono cerebrale e il consenso informato;
-. Dopo il controllo ecografico del 6.2.2019, eseguito a 25 settimane di gestazione ancora senza la misurazione dei trigoni ventricolari, in violazione delle linee guida SIEOG, in occasione del controllo ecografico dell'1.3.2019, eseguito a 28 settimane, il aveva CP_1 finalmente rilevato “anomalie renali ed encefaliche” nel nascituro con diagnosi di “rene sx con dilatazioni calico pieliche aumentato di volume, dilatazione ventricoli laterali dx e sx 15 mm circa”, in un referto che, per mero errore, indicava un nome diverso da quello della paziente;
-. Dall'ecografia strutturale eseguita il 4.3.2019 da un altro specialista erano emerse malformazioni gravi nel feto: “un'idrocefalia triventricolare (dx 16,5 mm;
sn 18,4 mm), una sospetta agenesia del corpo calloso, la mancata visualizzazione della colecisti ed una calicpielectasia del rene sx”;
-. in data 8.3.2019, la si sottopose a risonanza magnetica dell'encefalo e dell'addome Pt_1 frontale del nascituro, che veniva refertata nei seguenti termini: “alterata morfologia del cavo del setto pellucido con formici dismorfici, il corpo calloso risulta di piccole dimensioni e sottile (2,3mm). Si osserva dilatazione severa dei ventricoli laterali (DA dx 1,8 cm;
DA sx 1,8 cm) e del terzo ventricolo … rene di sx aumentato di dimensioni con presenza di multiple 4
formazioni a contenuto liquido confluenti, reperto compatibile con una verosimile stenosi del giunto pielo ureterale e con una disgenesia del corpo calloso con idrocefalia di grado severo triventricolare”;
-. in data 6.3.2019 la si era sottoposta ad amniocentesi tardiva il cui esito, datato Pt_1
28.3.2019, aveva evidenziato “la presenza di anomalia genetica (microdelezione del braccio corto del cromosoma 17) responsabile della Sindrome di Koolen de Vries, patologia genetica compatibile con le anomalie diagnosticate in epoca prenatale”;
-. Poiché la diagnosi era avvenuta al terzo trimestre (nel settimo mese di gravidanza), non essendo più possibile interrompere la gravidanza in Italia, la coppia era costretta a recarsi in
Belgio, ove il 22.3.2019 era stato eseguito l'aborto terapeutico.
Gli attori contestano al convenuto una malpractice medica consistente:
-. Nella omissione delle misure ecografiche obbligatorie previste dalle linee guida in occasione dei controlli del 7.1.2019 e del 6.2.2019, ove non era stata eseguita la misurazione del “trigono posteriore del ventricolo laterale centrale per la diagnosi di idrocefalia”, nonostante “i trigoni ventricolari risulta[ssero] già visibilmente dilatati”, omissioni che hanno comportato un ritardo diagnostico che ha impedito di individuare malformazioni già presenti nel secondo trimestre;
invero, secondo la consulenza medico legale di parte, la patologia del feto era diagnosticabile già intorno alla settimana 20-21, permettendo un aborto terapeutico in Italia;
-. Nella omissione informativa poiché “il referto ecografico del 7/01/2019 risulta privo del consenso informato all'esame e riporta una data errata relativa all'ultima mestruazione”;
-. Nella imprudenza, imperizia e negligenza nella gestione della gravidanza.
Gli attori lamentano l'esistenza di danni non patrimoniali, quali la lesione del diritto all'autodeterminazione della donna e del padre per omessa/inadeguata informativa sulla diagnosi prenatale, l'esistenza di un danno biologico psichico per entrambi (ansioso– depressivo 7–8%), di un danno morale legato al grave vissuto emotivo e del danno esistenziale (per peggioramento della qualità della vita, rinvio del matrimonio, preparativi nuziali e familiari stravolti, aspettativa di genitorialità infranta, necessità di un aborto all'estero in fase avanzata), e di danni patrimoniali (spese per viaggi, prestazioni sanitarie e procedura d'interruzione della gravidanza all'estero).
costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto Controparte_1
ogni profilo, eccependo in particolare che:
-. Gli attori presuppongono erroneamente un diritto all'aborto assoluto, anche dopo il primo trimestre, quando invece nel secondo trimestre l'interruzione di gravidanza è possibile solo in 5
presenza di patologia grave del feto e grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, presupposti non allegati né provati dagli attori;
-. l'assenza di sua responsabilità; in particolare per quanto riguarda la misurazione del trigono ventricolare è vero che la misurazione non è trascritta, poiché risultante nella norma, ma ciò non significa che non sia stata valutata e le immagini agli atti mostrano, tramite proporzioni, che il trigono era ben sotto la soglia patologica (10 mm) e gli attori non dimostrano che fosse già dilatato;
-. In ogni caso, anche “laddove detta misurazione fosse stata tale da sollevare allarme” già alla ventesima e ventunesima settimana, essa “sarebbe stata solo indice della necessità di uno studio accurato dell'anatomia fetale mediante ecografia diagnostica e solo all'esito di questa sarebbe stata eventualmente prescritta un'analisi del cariotipo molecolare (ovvero dell'unica indagine che consente di rilevare detta anomalia genetica)”;
-. Nel caso concreto, ci vollero 4 settimane per arrivare alla diagnosi genetica tramite amniocentesi, quindi anche iniziando alla ventesima settimana, “la diagnosi …sarebbe intervenuta non prima della 24/25esima settimana”, con la conseguenza che non sussistevano i requisiti per accedere all'interruzione della gravidanza secondo la l. 194/1978, in quanto il feto è considerato capace di vita autonoma “a partire dalla 22/25esima settimana” e poiché la non aveva alcun pericolo grave, anche una diagnosi anticipata non avrebbe Pt_1 consentito l'aborto in Italia;
-. Non vi è prova del diritto all'aborto nel secondo trimestre e in particolare che la malformazione fosse di rilevante gravità ai sensi della L. 194/1978, o che vi fosse un grave pericolo per la salute della gestante, potendo la sindrome genetica avere forme anche lievi;
-. l'assenza di un danno risarcibile, poiché la ha comunque interrotto la gravidanza, Pt_1
quindi l'assenza di nascita del bambino è dipesa dalla sua volontà, non dalla condotta del medico .
-. L'assenza di prova di un danno biologico psichico , poiché le certificazioni della psicologa non diagnosticano alcuna sindrome ansioso depressiva ma parlano solo di turbamento emotivo, fisiologico dopo un aborto;
-. L'insussistenza di un danno esistenziale poiché la scelta abortiva è dipesa dagli attori e non dal medico;
inoltre la coppia si è sposata 43 giorni dopo l'aborto e ha concepito un altro figlio due mesi dopo;
-. La carenza di legittimazione attiva di , non sposato con la Parte_2 Pt_1 all'epoca dei fatti, per cui non vi è alcuna presunzione di paternità del nascituro;
il diritto 6
all'autodeterminazione inoltre spettava solo alla gestante, atteso che il rapporto contrattuale era solo tra quest'ultima e il medico, non essendo peraltro configurabile alcun danno riflesso;
-. La non risarcibilità del danno emergente (spese per l'aborto e viaggi) perché non provato e trattandosi di spese sostenute per una condotta non meritevole , poiché l'aborto in Italia sarebbe stato illecito.
Ha chiesto, inoltre, di essere autorizzato a chiamare in causa Controparte_2
con la quale intercorreva contratto di assicurazione per la responsabilità professionale, per essere dalla stessa manlevato.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio Controparte_2
aderendo integralmente alle difese svolte dal convenuto, deducendo in via subordinata l'inoperatività della polizza per le ipotesi di responsabilità connesse ad assenza di idoneo consenso informato e chiedendo il rigetto della domanda di garanzia ove dovesse profilarsi tale ipotesi.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva all'esito della decisione.
3.- Va rigettata, in via preliminare, l'istanza degli attori contenuta nella memoria di replica volta ad ottenere lo stralcio delle espressioni contenute nella comparsa conclusionale di a pagina 3, alinee da 10 a 12. Invero, le frasi indicate, pur Controparte_2
esprimendo un giudizio critico sulle pretese attoree, rientrano nei limiti della dialettica processuale e non eccedono i confini della civile contestazione, non configurando pertanto contenuto offensivo o sconveniente ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
4.- La domanda proposta dagli attori è infondata.
Va rigettata, preliminarmente, l'istanza di revoca dell'ordinanza del 9.10.2023, con la quale erano state rigettate le prove orali articolate, considerata l'infondatezza della domanda come sarà meglio evidenziato nel prosieguo.
Gli attori hanno allegato che il presunto ritardo diagnostico ha impedito di individuare malformazioni fetali già presenti nel secondo trimestre di gestazione, con conseguente lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante. Contestualmente, lamentano una violazione del consenso informato, sostenendo che il referto ecografico del 7 gennaio 2019 fosse privo del necessario consenso, nonché l'esistenza di un danno biologico psichico per entrambi, di un danno morale ed esistenziale e, infine, di un danno patrimoniale legato alle spese per l'interruzione della gravidanza all'estero.
Orbene, le suddette pretese non trovano alcun fondamento;
invero, a prescindere dall'esistenza dell'inadempimento del , non vi è prova della sussistenza di qualsiasi CP_1 7
danno concreto subito dagli attori in conseguenza della condotta del e dell'asserito CP_1
ritardo diagnostico.
Giova premettere se, secondo la tesi attorea, se la gestante avesse avuto tempestiva conoscenza della possibile malattia del nascituro, la stessa avrebbe optato per l'interruzione della gravidanza;
tuttavia, risulta incontestato che la sessa ha comunque proceduto all'interruzione della gravidanza, sebbene all'estero, in un contesto normativo che consentiva tale scelta anche al di fuori dei limiti temporali previsti dalla legge italiana.
Se tant'è, non sussiste, in primo luogo, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante. Invero, a prescindere dall'eventuale ritardo diagnostico imputato al sanitario convenuto e quindi dall'esistenza dell'inadempimento allegato, costituisce circostanza pacifica, tra le parti, che ha esercitato pienamente il proprio diritto di scelta, Parte_1 procedendo volontariamente all'interruzione della gravidanza in Belgio, dove l'aborto è consentito al di fuori dei limiti temporali previsti dalla legge italiana (L. 194/1978).
In tal modo, la gestante ha compiuto una decisione libera e consapevole, esercitando il potere di autodeterminarsi sul proprio corpo e sulla propria vita riproduttiva, senza che l'eventuale condotta inadempiente del medico possa ritenersi in astratto idonea ad aver compresso o limitato tale diritto, effettivamente esercitato. Conseguentemente, anche assumendo la fondatezza dell'asserito ritardo diagnostico, non può ravvisarsi un danno risarcibile in relazione all'autodeterminazione.
Analogamente, non può riconoscersi alcuna violazione del consenso informato con riferimento all'ecografia del 7 gennaio 2019. Tale esame ostetrico, infatti, costituisce prestazione sanitaria di routine, non invasiva e priva di rischi apprezzabili per la gestante e per il feto, per la quale non è richiesto il consenso scritto. La violazione del consenso informato avrebbe richiesto l'omissione di informazioni rilevanti su rischi o alternative terapeutiche all'ecografia tali da compromettere la scelta consapevole della paziente, ma tale condizione non ricorre, come detto, nel caso di esami diagnostici di routine, come l'ecografia ostetrica.
Quanto al danno biologico psichico lamentato dagli attori, si osserva che esso non è supportato da prove idonee a dimostrarne la concreta esistenza e l'effettivo nesso causale con la condotta del medico. Gli elementi documentali prodotti, infatti, consistono in tre certificati rilasciati dalla psicologa Pinci (18 marzo, 1 aprile e 15 aprile 2019) che descrivono solo turbamento emotivo e sofferenza connessi all'interruzione della gravidanza – evento che nella prospettazione degli attori comunque si sarebbe verificato, nell'esercizio del diritto di autodeterminazione della – e dunque descrivono fenomeni inevitabilmente derivanti Pt_1 dall'evento dell'aborto in sé e non direttamente imputabili a un presunto ritardo diagnostico. 8
Gli attori, peraltro, non hanno prodotto alcuna documentazione medica psichiatrica idonea a valutare in modo completo le loro condizioni psico-fisiche, tali da concretizzare un danno biologico permanente. La semplice attestazione di turbamento o disagio emotivo, senza diagnosi clinica specifica né approfondimenti strumentali, non è neppure sufficiente a configurare un danno biologico risarcibile, descrivendo un mero disagio o sofferenza transitoria e non un pregiudizio stabile e giuridicamente rilevante quale la sindrome ansioso- depressiva indicata nell'atto di citazione.
Analogamente, il danno morale ed esistenziale lamentato non è collegato in modo certo al ritardo diagnostico eventualmente imputabile al sanitario, apparendo, invece, legato al turbamento comunque derivante dall'interruzione volontaria della gravidanza;
anche le prove orali articolate non distinguono circa l'autonoma incidenza psicologica del presunto ritardo nella diagnosi rispetto alla decisione di interrompere la gravidanza. Neppure i tre certificati a firma della psicologa contengono elementi dai quali sia possibile desumere l'effettiva esistenza di un danno morale legato al ritardo diagnostico e non invece alla – comunque intervenuta – interruzione di gravidanza, essendosi la psicologa limitata a riportare il mero turbamento emotivo degli attori per “sogno d'amore” infranto, “affettività appiattita” nonché aspettative deluse sullo stato di salute del nascituro, condizioni tutte riconducibili all'intervenuto aborto (e non alla condotta del convenuto).
Non è configurabile, pertanto, un diritto al risarcimento del danno morale ed esistenziale, in mancanza di chiara indicazione del fatto generatore del danno e della prova dell'incidenza specifica dell'allegato ritardo diagnostico.
Infine, non è stata fornita alcuna documentazione idonea a comprovare le maggiori spese sostenute dagli attori per l'interruzione della gravidanza all'estero, né le stesse sono state quantificate in modo concreto. La mera allegazione, infatti, non può sostituire la prova documentale richiesta per giustificare la richiesta risarcitoria, peraltro facilmente documentabile, trattandosi di spese sanitarie e documentazione legata ai titoli di viaggio e di soggiorno.
Alla luce di ciò, non vi è prova che il presunto ritardo diagnostico abbia prodotto alcun danno effettivo, poiché la decisione di interrompere la gravidanza è stata comunque esercitata liberamente e consapevolmente, rendendo quindi irrilevante l'accertamento della condotta imputata al sanitario. Ne consegue che non può riconoscersi alcuna responsabilità risarcitoria, atteso che manca il requisito essenziale del nesso causale tra l'evento contestato e il presunto pregiudizio lamentato. 9
In conclusione, per le esposte ragioni e in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” [atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di
S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709;
Corte d'Appello di Firenze, 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001)], le domande giudiziali proposte dagli attori vanno rigettate, con conseguente declaratoria di assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti del terzo Controparte_1
chiamato in causa.
5.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico degli attori, facendo applicazione dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile complessità media, ai minimi di tariffa, avuto riguardo alle questioni trattate e alle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
-. Dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti della Controparte_1
Parte_3
-. Condanna e al pagamento in favore del convenuto Parte_1 Parte_2 CP_1
e della terza chiamata delle spese processuali, liquidate
[...] Parte_3
per il primo in euro 550,00 per spese ed in euro 5.431,00 per competenze e per la seconda in €
5.431,00 per competenze, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 21/11/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE