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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 736/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note sostitutive d'udienza depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 26 febbraio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 736/2021 RG
tra
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Barrafranca in Via R. Guttuso s.n.c. (C.F.: ), elettivamente domiciliata a C.F._1
Barrafranca nel Corso Garibaldi n. 440 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lo Monaco (c. f.:
), dal quale é rappresentata e difesa;
C.F._2
ricorrente
e
e Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente in persona del pro-tempore e del legale rappresentante pro tempore CP_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta domiciliataria ex lege;
resistenti
Avente ad oggetto: mancato riconoscimento servizio pre-ruolo.
All' udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i difensori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2021 la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere insegnante di ruolo in qualità di docente,, essendo stata assunta, a partire dall'anno scolastico
2007/2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale docente di Lettere, Latino nei Licei
e Ist. classe di concorso A051 con decorrenza dal 01.09.2007 presso l'Istituto Statale di Per_1
Istruzione Secondaria Superiore “Giovanni Falcone” di Barrafranca, mentre, in atto, prestava servizio, come docente di materie Letterarie e Latino, presso l'Istituto Tecnico Industriale ed
Economico “E. Maiorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, esponeva che prima dell'immissione in ruolo presso il , aveva prestato servizio, insegnando materie letterarie e latino, presso il Liceo CP_4
Linguistico Provinciale di Enna “A. Lincoln”, scuola paritaria, nei seguenti periodi a) A. S. 1995/1996: dal 12.01.1996 al 12.06.1996 per n. 18 ore settimanali;
b) ) A.S. 1996/1997: dal 06.11.1996 al 31.08.1997 per n. 18 ore settimanali;
c) A.S. 1999/2000: dal 21.09.1999 al 03.11.1999 per n. 18 ore settimanali;
d) A. S. 2001/2002: dal 20.09.2001 al 31.08.2002 per n. 18 ore settimanali;
e) dal 23.09.2002 al 31.08.2007, come docente di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 7926 del 20.09.2002.
Chiedeva che venisse accertato il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'attività
di insegnamento svolta presso “scuole paritarie” negli anni scolastici sopra indicati con ogni effetto conseguente sull'attribuzione del punteggio spettante ai fini della ricostruzione di carriera.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'Amministrazione resistente deducendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto delle domande. All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
*******
La ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere insegnante di ruolo in qualità di docente dall'anno
2007, chiede che venga accertato il suo diritto al riconoscimento dell'attività di insegnamento svolta presso “scuole paritarie” negli anni scolastici sopra indicati con ogni effetto conseguente sulla anzianità di servizio. Lamenta infatti che in applicazione del CCNI sulla mobilità, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è stato valutato ai fini del collocamento in graduatoria.
Occorre prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
La normativa che disciplina la ricostruzione della carriera dei docenti, rappresentata dal d. lgs. n.
297/94, non prevede, in effetti, la valutazione del servizio pre-ruolo prestato presso gli istituti cc.dd.
paritari. Né la situazione sembrerebbe mutata (come puntualmente fatto rilevare dall'amministrazione resistente) a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 62 /2000 (che ha appunto riconosciuto gli istituti paritari), tenuto conto della diversa ratio di quest'ultima, volta a disciplinare la natura giuridica degli istituti paritari, mentre lo status del personale docente trova la propria fonte normativa nel sopracitato decreto legislativo. La legge n. 62/2000, non si è occupata, infatti, di disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e nel silenzio del legislatore, almeno sino a quel momento, non può essere consentito ricavare solo dall'introduzione della dicotomia scuola paritaria/non paritaria, di cui sopra detto, un principio generale di equiparazione della disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro scuola/insegnante.
D'altra parte il quadro normativo sopra delineato va integrato dal disposto dell'art 2 comma 2 del
D.L. n.255/2001 del 3 luglio 2001 a mente del quale:
2. Nella integrazione della graduatoria di cui
al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio
punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni (della tabella di cui
all'allegato A annesso al regolamento)). I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000
nelle scuole paritarie ( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 ), sono valutati nella stessa misura
prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. (Fermo restando quanto previsto dal presente
comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere
adottate con decreto del . ) Controparte_5
La norma sancisce l'equiparazione dei servizi statali a quelli paritari disponendo che siano valutati nella stessa misura.
D'altra parte è pur vero che tale equiparazione non viene sancita in via di principio ma solo ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente.
Ora, nel silenzio della legge sul punto non appare percorribile la strada della totale equiparabilità
delle tipologie di servizio in oggetto.
Questo decidente ritiene infatti in proposito di doversi uniformare a quanto statuito con un recentissimo arresto dalla Suprema Corte di Cassazione, condividendone le premesse argomentative.
Ci si riferisce in particolare alla Sentenza n. 32386 dell'11/12/2019 con la quale, la Suprema Corte
chiamata a pronunciarsi su una questione analoga a quella sub iudice, ha negato il riconoscimento del punteggio derivante dagli anni di servizio pre ruolo prestato nella scuola paritaria.
Si legge, infatti, in sentenza che “…la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi
standard qualitativi. Tuttavia, ciò non dà luogo all'equiparazione del rapporto di lavoro che
intercorre con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato,
attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince
già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali
di cui all'art. 97 Cost.”.
In buona sostanza, partendo dal condivisibile presupposto che l'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 possa trovare applicazione solo nell'ipotesi delle scuole “pareggiate”, la Suprema Corte finisce con l'escluderne l'estensione anche all'ipotesi delle scuole “paritarie”, come quella della fattispecie oggetto del ricorso.
Si afferma, infatti, che “Non sussiste, quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella
fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità
delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso
le scuole paritarie in via interpretativa”.
Non possono pertanto residuare dubbi circa la legittimità, della disposizione di cui alle Note Comuni
allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2018/2019, avversata dalla ricorrente,
nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto
non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera (…)”, in quanto non risulta in contrasto con il disposto normativo sopra calendato, per le ragioni esposte.
In definitiva, sulla scorta di quanto sopra osservato, il quadro normativo di riferimento non consente di addivenire a conclusioni diverse e soprattutto, non appare possibile interpretare le norme citate nel senso auspicato dalla ricorrente.
Non ignora, tuttavia, il decidente che in materia sussistono orientamenti giurisprudenziali, sulla identica questione, difformi tra di loro. Ciò, ben consente la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando;
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali.
Enna, 26.02.2025 Il giudice del lavoro dott.ssa Daniela Francesca Balsamo